Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49410 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49410 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
è
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nei due motivi del ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, con cui è stata confermata la condanna del Tribunale di Brindisi in ordine al reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti del medesimo, sono in fatto e reiterative di profili di censura già oggetto di vaglio da parte del sentenza impugnata, come integrata dalla sentenza di primo grado.
Invero, nella sentenza di appello si evidenzia, con riguardo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., che: – COGNOME è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale in ragione della gravità e numerosità dei precedenti a carico, sintomatici della sua dedizione abituale alle attività delittuose e dell tendenza a trarne la principale fonte di reddito; – l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza è stato poi imposto per essere correlata la commissione dei reati ascritti alla libertà di spostamento; – la violazione degli obblighi per cui vi processo è consistita in uno spostamento non autorizzato in comune diverso da quello di soggiorno obbligato, cui si è aggiunto il possesso non giustificato di una consistente somma di denaro liquido, circostanza quest’ultima penalmente irrilevante, ma quantomeno dubbia; – da ciò discende che il richiamo ai presupposti (gravità dei precedenti, abitualità al crimine, pericolo di recidiva) già addotti dal Tribunale a fondamento dell’adozione nei confronti dell’imputato della misura di prevenzione della sorveglianza speciale è valorizzabile per escludere l’operatività in favore dello stesso del beneficio di cui all’art. 131-bis cod. pen.
In motivazione si rileva, poi, che non può accedersi alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, né di esclusione della recidiva. Su quest’ultima motiva ampiamente e logicamente il Giudice di primo grado, rivelandosi, quindi, manifestamente infondata la censura sulla mancata motivazione della recidiva ad opera della sentenza di appello.
Rilevato, pertanto, che l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.