Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46819 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46819 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME, nato a CASOLI (CHIETI) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, AVV_NOTAIOCOGNOME, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 28/11/2022 la Corte di appello di L’Aquila – in funzione di giudice di prevenzione – ha respinto l’appello di NOME COGNOME, che si doleva dell’applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, a cui era stato sottoposto con decreto del 29/6/2022 del Tribunale in sede.
1.1. La Corte territoriale ha escluso la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione, per essere stata avanzata dal AVV_NOTAIO una proposta basata sulla pericolosità generica, ed invece emessa una misura di prevenzione basata sulla pericolosità specifica in relazione al reato di stalking.
Invero, si è ritenuto possibile attribuire esclusivo rilievo alla pericolosità emergente dalla commissione di reati di stalking, dato il rapporto di continenza tra la proposta originaria e la decisione del Tribunale, che ha valorizzato la pericolosità per un aspetto specifico del curriculum criminale del proposto.
1.2. Quanto alla censura dell’esclusione della pericolosità a causa del periodo di carcerazione, anche domiciliare, si osserva che la pericolosità sociale è allo stato sussistente; eventualmente sarà necessario farne una rivalutazione dopo un apprezzabile periodo di carcerazione. Si illustra che per detti reati di stalking COGNOME è stato ristretto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e successivamente in carcere per violazione delle prescrizioni; per ulteriori atti persecutori in danno di altra persona offesa, l’originario divieto d avvicinamento – reiteratamente violato – è stato sostituito dapprima dagli arresti domiciliari e quindi dal carcere. Tali condotte sono regisl:rate fino al 2021, quando COGNOME è stato infine ristretto in carcere. Resta inteso che ove tale restrizione si protragga per un periodo maggiore del biennio, prima della concreta applicazione della misura di prevenzione personale sarà necessario rivalutare la pericolosità sociale del proposto.
Avverso tale decreto ricorre per cassazione il difensore del proposto, AVV_NOTAIO, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione, in quanto gli elementi di pericolosità specifica del reato di stalking risultano assenti nella richiesta del AVV_NOTAIO e nelle conclusioni del Pubblico ministero. Manca ogni richiamo, negli atti propulsivi, alla casistica dell’art. 1, comma 1 lett. c), D. Lgs. n. 159 del 2011. In ogni caso, la pericolosità specifica di cui all’art. 4, comma 1 lett. i-ter, cit. decreto rappresenta un’ipotes particolareggiata che ha necessità di una contestazione specifica e puntuale.
Pertanto, si ritiene violato il principio del giusto processo, nonché quello di correlazione e corrispondenza tra accusa e sentenza ex art. 521 cod. proc. pen.
2.2. Con ulteriore motivo di ricorso si censura violazione del rapporto tra la misura di prevenzione personale e la custodia cautelare in carcere ex art. 285 cod. proc. pen. Si denuncia che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere che la sorveglianza speciale non vada sospesa e si deplora che non si sia dichiarato l’obbligo di rivalutazione della personalità del COGNOME al termine del periodo di carcerazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto.
1.1. Non vi è alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione quanto al profilo dell’avere disposto la misura di prevenzione per pericolosità specifica correlata al reato di stalking, anziché per pericolosità generica, come da originaria proposta del AVV_NOTAIO. Invero, non vi è necessità di seguire pedissequamente le indicazioni degli atti propulsivi – proposta del AVV_NOTAIO, parere del Pm – ma il Tribunale di prevenzione è libero di inquadrare il proposto nell’appropriata categoria di pericolosità, purché sia tratta dagli elementi di fatto emergenti dalla proposta, e sia stato assicurato alla difesa il contraddittorio sui medesimi.
Come ha argomentato l’impugnata ordinanza, sussiste un rapporto di continenza tra i due tipi di pericolosità che permette di trarre elementi di supporto per quest’ultimo tipo di pericolosità specifica dagli stessi elementi di fatto illustrati nella proposta, in ordine ai quali è stato assicurato il contra dittorio ed il pieno sviluppo del diritto di difesa. Tale impostazione è conforme all’esegesi di legittimità di questa Corte: «Nel procedimento di prevenzione, non si configura una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta (nella specie, la pericolosità generica in luogo di quella qualificata ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), purché la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo» (Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915: in motivazione si è, altresì, esclusa l’applicabilità nel procedimento di prevenzione dei principi affermati dalla Corte Edu nella sentenza Drassich c. Italia dell’Il dicembre 2007 e, dunque, la necessità che la difesa sia chiamata ad interloquire sulla diversa qualificazione della categoria di pericolosità sociale).
Nello stesso senso, Sez. 5, n. 28695 del 19/05/2022, Priolo, Rv. 283542, ha affermato che «In tema di misure di prevenzione, l’avviso di fissazione dell’udienza di comparizione nei confronti della persona proposta non deve necessariamente indicare il tipo di pericolosità posta a fondamento della richiesta essendo sufficiente, onde assicurare alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo, la sola indicazione degli elementi di fatto dai quali la si ritiene desumibile, sicché non si configura violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione nel caso in cui il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa o ulteriore rispetto a quella indicata nella proposta».
1.2. Quanto al rapporto tra misura di prevenzione e custodia cautelare, si osserva che lo stato di detenzione può rilevare, per la sua durata, come aspetto che incide potenzialmente sulla pericolosità del prevenuto imponendo, se del caso, una sua rivalutazione una volta cessata tale condizione, ma non è causa innpeditiva o di sospensione della misura di prevenzione. In tale solco, già indagato dalla pronuncia di Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952, nel caso in cui la sorveglianza speciale sia stata disposta nei confronti di soggetto rimasto detenuto, in espiazione pena, per più di due anni, la rivalutazione della pericolosità sociale è necessaria solo se sia decorso un biennio tra la data di emissione del provvedimento applicativo e la sua concreta esecuzione (Sez. 1, n. 15396 del 17/01/2023, Mazzaro, Rv. 284482).
Nel caso di specie, è stata emessa una misura di prevenzione personale, che sembrerebbe non ancora effettivamente applicata in quanto il sottoposto si trova in custodia cautelare in carcere perché indagato per reati di stalking.
Orbene, ciò non determina alcuna presunzione di attenuazione della pericolosità sociale dopo l’esecuzione della misura cautelare (Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, NOME, Rv. 276806), né alcuna necessità – allo stato – di rivalutazione della medesima, esigenza che scaturisce soltanto a seguito di una biennale sospensione della misura di prevenzione a causa dell’espiazione della pena, ai sensi dell’art. 14, comma 2-ter, D. Lgs. n. 159 del 2011. È dunque infondata la doglianza di mancata rivalutazione della pericolosità sociale, così come infondato è il rilievo della necessità di sospensione, in tale ipotesi, della misura di prevenzione.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, cori le conseguenze di legge in ordine all’imputazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il giorno 8 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente
CORTE SUPREMA pi CASSAZIONE