Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23631 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23631 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Ceccano il DATA_NASCITA
avverso il decreto della Corte di appello di Roma del 18/04/2023;
visti gli atti e il decreto impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria depositata dal difensore del proposto, AVV_NOTAIO, che insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma con decreto del 18 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 9 maggio) ha confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 1 e ss. d.lgs. n. 159 del 2011 per la du anni due, con la prescrizione degli obblighi e divieti stabiliti dall’art. 8, commi 3 e 4 t d.lgs. cit.,
applicata a COGNOME NOME dal Tribunale di Roma con decreto emesso il 16 gennaio 2023 (depositato in cancelleria il successivo 19 gennaio).
Avverso il decreto di appello ricorre il proposto, a mezzo del proprio difensore, deducend un unico motivo, declinato come violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione, avendo i giudici della prevenzione errato nel ritenere “gravi e numerosi” i precedenti a car dell’COGNOME e “attuale la sua pericolosità sociale”, attualità da escludere tenuto anche co che il ricorrente è da oltre un anno agli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
E’ pacifico che fin tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso «soltanto pe violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi co un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio» (così, ex multis, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01).
2.1. Il decreto impugnato illustra in modo adeguato le ragioni in base alle quali ha rite sussistente e attuale la pericolosità sociale di COGNOME, presupposto dell’applicazione d misura di prevenzione personale. In particolare, la Corte territoriale dà atto che il proposto ha mai svolto lecita attività lavorativa; ha numerosi precedenti penali e carichi pendenti delitti contro il patrimonio (in particolare truffe e rapine) e, unitamente ai propri ge attualmente sottoposto a procedimento penale per associazione per delinquere e si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Viene altresì evidenziato che gli ultimi delittuosi emergenti dai carichi pendenti risalgono al febbraio 2022 ma che l’informativa Carabinieri di Frosinone riporta di un’ulteriore denuncia a suo carico sporta nel luglio del (dunque meno di sei mesi prima del decreto di primo grado).
2.2. Da tali elementi – in modo non illogico – viene dedotto che COGNOME viva abitualment anche in parte, con i proventi di attività delittuose. In tal modo i giudici della prevenzione fatto buon governo del principio secondo il quale «la sola condizione richiesta per l’applicab di una misura di prevenzione è l’esistenza della pericolosità sociale del proposto, che accertata con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che l’afferma. Ne consegue che una volta che la pericolosità sia stata riconosciuta esistente al momento della decisione, la misura deve essere disposta, senza che sia impedita dalla possibilità di fut mutamenti della personalità del soggetto» (Sez. U, n. 6 del 25/03/1993, COGNOME, Rv. 194063 – 01). Legittimo è, inoltre, l’utilizzo dei dati emergenti dai procedimenti pen
carico del soggetto atteso che nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare element probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché – come nel caso in esame – dia atto in motivazi delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del pro (Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256819 – 01).
2.3. Infine, anche la censura attinente all’attuale stato di detenzione domiciliare, dal q si deduce un’incompatibilità con la permanenza della pericolosità sociale, è manifestamente infondata. Invero, sul punto si è precisato che la misura di prevenzione della “sorveglian speciale della pubblica sicurezza” è applicabile anche nei confronti di persona detenuta i espiazione di pena (così, Sez. U, n. 6 del 25/03/1993, COGNOME, Rv. 194063 – 02 che, nell’affermare tale principio, premesso che occorre distinguere tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di prevenzione in questione, ha altresì evidenziato che l’incompatibilità di questa con lo stato di detenzione del proposto attiene unicamente a esecuzione della misura, che potrà avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, restando sempre salva la possibilità per il soggetto di chiedere la revoca della misura, ai sensi dell’a della succitata legge, per l’eventuale venir meno della sua pericolosità in virtù dell’espiazio dell’incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della p presupposto, questo, che il decreto impugnato ha – non certo illogicamente – escluso).
3, Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in relazione alla causa di inammissibilità, di trem euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
onsigliere este, ore
Il Presidente