Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8432 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8432 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione emessa dal Tribunale di Pesaro nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 75 comma 2 D.Lgs. 159 del 2011;
Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione nonché violazione dell’art. 3 della Costituzione per avere il giudice dell’esecuzione ritenuto integrato il reato ascritto in tutti i suoi elementi costitutivi nonostan l’illegittimità del provvedimento di applicazione della misura della sorveglianza speciale; invero, essendo trascorsi più di due anni tra la deliberazione e l’esecuzione della misura, anche se per ragioni diverse dall’espiazione di un pena detentiva, l’organo giudiziario avrebbe dovuto rivalutare la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato, non potendo dipendere la verifica di tale requisito dall’essere stati o meno detenuti, trattandosi di situazioni oggettivamente analoghe;
Rilevato che con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione al quantum di pena irrogato al ricorrente;
Rilevato che la prima censura è manifestamente infondata perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, giacché, ai sensi dell’art. 14 cligs. 6 settembre 2011, n. 159, la rivalutazione della pericolosità sociale dell’interessato si rende necessaria nel caso di detenzione per espiazione pena ultra biennale; è in tale ipotesi, e non in altre, che la nuova verifica di pericolosità rappresenta una condizione di efficacia della misura di prevenzione, in difetto della quale non può configurarsi il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, considerato che il decorso di un rilevante lasso di tempo tra la applicazione della misura e la sua esecuzione, sospesa per l’espiazione di una pena, incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell’atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, NOME, ftv. NUMERO_DOCUMENTO);
Ritenuto che anche la seconda censura è manifestamente infondata in quanto il decidente ha fornito sul punto una congrua e specifica motivazione non censurabile in sede di legittimità (avendo posto l’accento sull’avvenuta concessione, nonostante i plurimi precedenti penali, delle circostanze attenuanti generiche, sul giudizio di equivalenza con la contestata recidiva, sull’irrogazione del minimo della pena), rispettosa del principio secondo cui, in tema di graduazione della pena, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito, al fine di assolvere all’obbligo di motivazione, soltanto
quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8/02/2024