Sorveglianza Speciale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito la severità delle conseguenze per chi viola gli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il caso analizzato offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti dell’impugnazione in sede di legittimità quando i motivi del ricorso si rivelano palesemente infondati. Approfondiamo la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Guida Senza Patente Sotto Sorveglianza
Un individuo, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, veniva sorpreso alla guida di un’autovettura di proprietà di terzi. L’aggravante della situazione risiedeva nel fatto che il soggetto era sprovvisto di titolo di guida, poiché mai conseguito. Per questa violazione, sia il Tribunale di Ivrea che la Corte d’Appello di Torino lo avevano condannato alla pena di sei mesi di arresto. La difesa, non rassegnandosi alla doppia condanna conforme, decideva di presentare ricorso per Cassazione.
L’Appello in Cassazione e le Censure della Difesa
Il difensore dell’imputato ha basato il ricorso lamentando un presunto vizio di motivazione nella sentenza d’appello. Nello specifico, si sosteneva che la Corte territoriale fosse incorsa in una contraddittorietà nel giustificare la responsabilità penale del suo assistito. Questo tipo di censura mira a scardinare l’impianto logico-giuridico della decisione impugnata, ma per avere successo deve basarsi su elementi concreti ed evidenti.
La Decisione della Suprema Corte: La Sorveglianza Speciale Era Attiva
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno smontato la tesi difensiva partendo da una precisa ricostruzione dei fatti. L’imputato era stato effettivamente sottoposto a sorveglianza speciale con un decreto risalente al 2012. Sebbene l’esecuzione della misura fosse stata sospesa per un periodo di detenzione, essa era ripresa nel novembre 2020 per la durata residua. Al momento del fatto, accertato il 4 marzo 2022, la misura di prevenzione sarebbe cessata solo il 19 marzo 2022. Era quindi pacifico e indiscutibile che l’imputato, in quel giorno, fosse pienamente soggetto agli obblighi della misura, incluso il divieto di porsi alla guida senza patente.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto le censure della difesa manifestamente infondate. Secondo i giudici, il ricorso non evidenziava alcuna reale contraddittorietà emergente dal provvedimento impugnato. Al contrario, si limitava a proporre una lettura alternativa dei fatti già correttamente valutati dai giudici di merito. La chiarezza della cronologia relativa all’applicazione della misura di prevenzione rendeva la posizione dell’imputato indifendibile. La Corte ha quindi concluso che non vi fossero i presupposti per un esame nel merito, trattandosi di un ricorso privo di fondamento giuridico.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa decisione sono significative. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non solo ha reso definitiva la condanna a sei mesi di arresto, ma ha comportato anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile senza che ricorrano ipotesi di esonero, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, determinata equitativamente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro. L’ordinanza serve quindi da monito sull’importanza di presentare ricorsi solidamente argomentati, per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un aggravio di sanzioni.
Era attiva la misura di sorveglianza speciale al momento del reato?
Sì, la Corte di Cassazione ha accertato che, nonostante una precedente sospensione, la misura di prevenzione era pienamente in vigore il giorno in cui è stato commesso il fatto, poiché sarebbe scaduta solo quindici giorni dopo.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure presentate dalla difesa sono state ritenute manifestamente infondate. La Corte non ha riscontrato alcuna contraddittorietà o vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale per i ricorsi inammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43518 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43518 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CUORGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Premesso che con la sentenza in epigrafe, la Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea, con la quale NOME COGNOME veniva condannato alla pena di mesi sei di arresto, poiché, assoggettato alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, circolava alla guida di un’autovettura di proprietà di terzi, sprovvisto di titolo di guida poiché ma conseguito.
Osservato che le censure dedotte nel ricorso di COGNOME – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli – sono manifestamente infondate perché inerenti ad asserita contraddittorietà della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato.
Invero, la Corte rileva che: – l’imputato era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni due e mesi sei con decreto del 23.11.2012; – successivamente l’esecuzione era stata sospesa in quanto il ricorrente era stato sottoposto a detenzione; – sottoposto nuovamente agli obblighi attinenti alla misura di prevenzione in data 1.11.2020, per la residua durata di anni uno, mesi quattro e giorni diciannove, la stessa sarebbe venuta a cessare il 19 marzo 2022; – risulta, pertanto, pacifico che il 4 marzo 2022, giorno in cui è stato accertato il fatto in esame, egli fosse sottoposto alla misura di prevenzione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.