Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7930 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7930 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MACHWIRTH NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza de Tribunale di Foggia, che dichiarava NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non essendo presente nel proprio domicilio alle ore 2,20 del 10/01/2016, e lo condannava alla pena di anni uno di reclusione.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo mancata ed erronea valutazione delle risultanze probatorie e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, emergendo dall’istruttoria l’errore erano incorsi gli operanti, che, la notte del controllo, avevano suonato al citofono dell’abitaz del vicino dell’imputato, e non nell’abitazione di quest’ultimo, dotata di campanello; con secondo motivo si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche
Il ricorso è inammissibile.
I Giudici di appello hanno scritto che dall’esame dell’annotazione di PG emergeva che alle ore 2,20 del 10/01/2016, nel corso di un normale controllo presso l’abitazione del COGNOME, dopo avere ripetutamente bussato e atteso per 10 minuti, gli operanti ne constatavano l’assenza.
Il teste COGNOMECOGNOME sentito in udienza, specificava di essere certo di avere suonato all’abitaz dell’imputato, in quanto soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale e ripetutamente controllat da lui personalmente.
Il ricorso oppone circostanze di fatto già valutate e disattese dalla sentenza impugnata, ch non possono essere diversamente considerate nel giudizio di legittimità.
Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di meri esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo i quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazion fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assum essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/11/2023