Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3296 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3296 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che la ricorrente è stata tratta a giudizio e condannata per sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubbli sicurezza e tenuta, tra l’altro, a non allontanarsi dalla propria dimora preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza, è stata sorpresa, 11 ap 2019, in Bagheria, comune diverso da quello nel quale ella aveva fissato l dimora;
che, con il primo motivo, la COGNOME reitera le censure, già svolte ne sede di merito, relative alla dedotta inoffensività della condotta, che la Cor appello ha respinto attraverso con argomentazioni logicamente e giuridicamente ineccepibili, precisando, tra l’altro, che l’illecito oggetto di addeb presuppone, diversamente da quanto opinato dall’imputata, la reiterazione né tantomeno, l’abitualità delle violazioni;
che, con riferimento all’omessa applicazione della causa di esclusione dell punibilità della particolare tenuità del fatto, la Corte di appello ha argomento – in termini che la ricorrente, con il secondo motivo, trascura d valutare – dall’abitualità del comportamento, ascrivibile a persona, quale NOMENOME gravata da numerosi precedenti definitivi per reati della stessa ind ovvero dall’esistenza di una condizione preclusiva all’attivazione dell’ist disciplinato dall’art. 131-bis cod. pen.;
che la sentenza impugnata è, del pari, tetragona alle obiezioni difensi laddove esclude, tanto più alla luce delle negative informazioni acquisite ordine al vissuto delinquenziale della ricorrente, che le possano ess riconosciute le circostanze attenuanti generiche;
che, infine, la richiesta di proscioglimento per la sussistenza di preced giudicato sul fatto in contestazione non può essere presa in considerazio perché proposta, per la prima volta, con il ricorso per cassazione, prima anc che per la sua evidente ed insuperabile genericità;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 26/10/2023.