Sorveglianza Speciale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in tema di impugnazioni, specificando i limiti dei motivi di ricorso per chi è sottoposto a sorveglianza speciale. La decisione sottolinea che non è sufficiente riproporre le medesime argomentazioni di fatto già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio per ottenere un riesame del caso. Approfondiamo la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in appello per il reato previsto dall’art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011. L’imputato aveva violato gli obblighi derivanti dalla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. In particolare, gli era stata imposta la prescrizione di non rincasare la sera dopo le 21:30.
Tuttavia, in due distinti controlli effettuati dalle forze dell’ordine, l’uomo non era stato trovato presso la sua abitazione: il primo controllo era avvenuto alle 21:57 e il secondo, in una data diversa, alle 22:45. Per queste violazioni, era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione, con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e la riduzione di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato la condanna, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Sorveglianza Speciale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla natura dei motivi presentati dal ricorrente. La Corte ha osservato che il motivo di ricorso si limitava a una ‘mera riproposizione’ di una lettura alternativa dei fatti, senza sollevare questioni di legittimità o evidenziare vizi logici nella motivazione delle sentenze precedenti.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della sentenza è chiara e si fonda su un principio consolidato della procedura penale. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi inferiori. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, il ricorrente non ha contestato la violazione di una norma di legge né ha dimostrato un’evidente illogicità nel ragionamento della Corte d’Appello. Si è limitato a riproporre la sua versione dei fatti, già ampiamente esaminata e motivatamente respinta dai giudici di merito. Tale approccio non costituisce un motivo valido per un ricorso in Cassazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La sentenza ribadisce che per accedere al giudizio di Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. È necessario, invece, individuare specifici vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma penale o un difetto di motivazione palese e decisivo. La declaratoria di inammissibilità comporta, inoltre, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Per quale motivo l’imputato è stato condannato?
L’imputato è stato condannato per aver violato gli obblighi della sorveglianza speciale, in particolare per non essere stato trovato nella sua abitazione durante l’orario notturno imposto (dopo le 21:30) in occasione di due controlli.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente si è limitato a riproporre una diversa interpretazione dei fatti, già esaminata e respinta con motivazioni congrue dalla Corte di Appello, senza segnalare alcuna effettiva lacuna giuridica o vizio logico nella sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30089 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30089 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME CASA
Sent. n. sez. 430/2025
UP – 12/06/2025
R.G.N. 14081/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Con sentenza in data 15/11/2024, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma in data 17/10/2022, che ha ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, per avere contravvenuto agli obblighi impostigli con la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e alla prescrizione di non rincasare la sera dopo le 21,30, perchØ non era stato rinvenuto presso la sua abitazione in seguito ai controlli effettuati alle ore 21,57 del 18/09/2022 e alle ore 22,45 del 19/08/2022; e che lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva e applicata la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato.
1.Il ricorso Ł inammissibile.
Il motivo di ricorso si risolve, dunque, nella mera riproposizione dell’alternativa lettura in fatto degli elementi acquisiti, già ampiamente esaminata con plausibili e congrue motivazioni, rispetto alle quale il ricorrente non riesce a segnalare alcuna effettiva lacuna.
Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 –
anche della condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME