Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24241 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24241 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SIRACUSA il 07/10/1985
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12 dicembre 2024, con cui la Corte di appello di Catania confermava la decisione impugnata, che aveva
condannato NOME COGNOME alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2025, commesso a Siracusa il 7
febbraio 2017.
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un’unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame
nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo dell’applicazione della recidiva, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Catania nel pieno rispetto delle
risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv.
271227 – 01).
Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell’immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in
senso sfavorevole alla posizione di NOME COGNOME essendo incontroverse le violazioni delle prescrizioni impostegli con il decreto applicativo della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, emesso dal Tribunale di Siracusa il 5 settembre 2016.
Ritenuto che la Corte territoriale evidenziava correttamente che l’elevata pericolosità sociale di NOME COGNOME giustificava l’applicazione della recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, oggetto di contestazione, anche alla luce del precedente specifico del 22 agosto 2015, espressamente richiamato nella decisione censurata.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2025.