Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6353 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6353 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME COGNOME avverso il decreto della Corte di appello di Palermo c ha confermato il provvedimento con il quale il Tribunale di Palermo gli ha applicato la sorvegl speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno;
considerato che tutti i motivi di ricorso (che, rispettivamente, la violazione dell’ Igs. n. 159 del 2011 e dell’art. 3 Cost. per mancanza di attualità della pericolosità soc violazione dell’art. 10 d. Igs. n. 159 del 2011 poiché il provvedimento impugnato si sarebbe fon sugli atti di procedimenti pendenti, la violazione dell’art. 4 d. Igs. n. 159 del 2011 pe inquadramento del COGNOMEnte nelle categorie di cui all’art. 1, lett. b) e c), stesso decreto, n violazione dell’art. 680 cod. proc. pen. con riguardo alla durata della misura) sono generici poi affidano a enunciati assertivi inidonei a contenere rituali censure di legittimità al provve impugnato, il che rende superflua ogni ulteriore considerazione;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del COGNOMEnte al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il COGNOMEnte al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/10/2025.