Violazione della Sorveglianza Speciale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione delle misure di prevenzione, come la sorveglianza speciale, rappresenta uno strumento cruciale per il controllo della pericolosità sociale. Tuttavia, la violazione delle prescrizioni imposte comporta conseguenze penali significative. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità su tali condanne, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio la dinamica processuale.
Il Fatto: Dalla Condanna alla Riforma Parziale in Appello
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, misura disposta dal Tribunale delle Misure di Prevenzione. In particolare, al soggetto era stato contestato di essersi associato a persone con precedenti penali e di essersi allontanato dal proprio comune di residenza senza autorizzazione.
La Corte di Appello, in un secondo momento, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Ha infatti assolto l’imputato dall’accusa di essersi associato a soggetti condannati, ma ha confermato la condanna per la violazione dell’obbligo di soggiorno. L’uomo era stato sorpreso in un comune limitrofo a quello di residenza designato, senza averne dato preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza. La pena stabilita era di un anno e tre mesi di reclusione.
I Motivi del Ricorso e la Sorveglianza Speciale
Contro la sentenza d’appello, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, basandosi su due principali motivi:
1. Vizio di motivazione: Si contestava la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
2. Violazione di legge: Si lamentava l’erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare le prove e le valutazioni che avevano portato i giudici di merito a ritenerlo colpevole.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le motivazioni di tale decisione sono nette e si fondano su un pilastro del processo penale italiano. I giudici hanno chiarito che il ricorso non sollevava reali questioni di diritto, ma si limitava a proporre una diversa lettura degli elementi fattuali, un’operazione preclusa in sede di legittimità.
La sentenza impugnata, secondo la Corte, presentava una motivazione dettagliata e logicamente coerente, sia per quanto riguarda l’elemento oggettivo (l’effettivo allontanamento dal comune) sia per quello soggettivo (la consapevolezza di violare la prescrizione). Le argomentazioni della difesa sono state giudicate generiche, aspecifiche e di carattere meramente oppositivo, incapaci di evidenziare un vizio giuridico reale. In pratica, il ricorso mirava a ottenere un nuovo giudizio sul fatto, cosa che la Cassazione non può fare. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente, non stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro.
Le Conclusioni: Limiti al Sindacato di Legittimità
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un appello mascherato. Le doglianze devono riguardare vizi di legittimità, come l’errata interpretazione di una norma o una motivazione palesemente illogica, e non la valutazione del materiale probatorio. Quando un ricorso si limita a criticare l’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito senza individuare un vizio specifico, la sua sorte è segnata: l’inammissibilità.
Le conseguenze di tale esito sono gravose per il ricorrente, che viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Per quale motivo il soggetto è stato condannato in via definitiva?
È stato condannato per aver violato la prescrizione della sorveglianza speciale che gli imponeva di non allontanarsi dal suo comune di residenza senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza, essendo stato sorpreso nel territorio di un comune limitrofo.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le censure proposte non riguardavano vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma si limitavano a chiedere una nuova valutazione dei fatti, operazione che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, nel caso specifico determinata in tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2586 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2586 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE di APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Marsala in composizione monocratica del 08/07/2024, che aveva dichiarato COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, per aver contravvenuto alle prescrizioni connesse alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno cui era sottoposto, come da decreti emessi dal Tribunale di Trapani e, per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione. Segnatamente, la Corte territoriale ha assolto l’imputato dal reato a lui ascritto, limitatamente alla violazione della prescrizione che impone, alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, di non associarsi stabilmente a soggetti che abbiano subito condanne, o che siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, mentre ha confermato la condanna quanto alla residua contestazione, inerente all’essersi allontanato dal Comune di residenza, ossia Castelvetrano, senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza, venendo sorpreso in territorio appartenente al Comune di Campobello di Mazara.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME, tramite il proprio difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo dell’ipotizzata figura delittuosa, nonché violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato sul mero auspicio di una rivalutazione di elementi fattuali, ossia del compimento di una operazione interpretativa preclusa in questa sede. Invero, dettagliata è la motivazione della sentenza impugnata, in fatto e in diritto, sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo, sia sotto quello dell’elemento soggettivo del reato contestato. A fronte delle argomentazioni contenute in sentenza – lineari e scevre da vizi giuridici, oltre che prive di spunti di contraddittorietà – il ricorso pecca di aspecificità, in quant deduce doglianze solo generiche e di carattere oppositivo.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non
ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 08 gennaio 2026.