Sorveglianza Speciale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’obbligo di rispettare le prescrizioni della sorveglianza speciale è un pilastro del nostro sistema di prevenzione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 9796/2024) ribadisce la severità con cui l’ordinamento tratta la violazione di tali misure e chiarisce i limiti dell’impugnazione di fronte alla Suprema Corte. Analizziamo insieme questo caso emblematico per capire perché il ricorso di un imputato è stato dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Un individuo, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Mendicino, veniva fermato dai Carabinieri nel territorio del comune di Cosenza, violando così le prescrizioni imposte. Per questo fatto, veniva processato con rito abbreviato e condannato dal Tribunale di Cosenza a dieci mesi di reclusione.
La difesa proponeva appello, ma la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la sentenza di primo grado. Secondo i giudici di merito, la colpevolezza era evidente, così come l’elemento soggettivo del reato, ovvero la piena coscienza e volontà di trasgredire l’obbligo. A prova di ciò, veniva valorizzato il comportamento dell’uomo che, alla vista dei militari, aveva tentato di nascondersi abbassandosi nell’abitacolo dell’auto. Inoltre, a causa dei numerosi precedenti penali e della sua “pessima biografia criminale”, la Corte negava sia le attenuanti generiche sia la sospensione condizionale della pena. Contro questa decisione, l’imputato presentava ricorso in Cassazione.
La Decisione sulla Violazione della Sorveglianza Speciale
La Suprema Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si concentra sulla correttezza giuridica del ricorso stesso. I giudici hanno stabilito che le lamentele dell’imputato non vertevano su una violazione di legge o un vizio logico della motivazione, ma rappresentavano un tentativo di proporre una “lettura alternativa degli elementi processuali”.
In altre parole, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di riesaminare i fatti e di interpretarli in modo diverso da come avevano già fatto i giudici di primo e secondo grado. Questo, tuttavia, è un compito che esula dalle funzioni della Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state chiare e lineari. In primo luogo, la valutazione della Corte d’Appello è stata ritenuta completa, adeguata e priva di vizi logici. La Corte territoriale aveva correttamente motivato sia sulla sussistenza del reato sia sull’elemento soggettivo, basandosi su prove concrete come il comportamento elusivo dell’imputato. Di fronte a una motivazione così solida, il ricorso si è rivelato un mero tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità.
In secondo luogo, la Cassazione ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma prevede che, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente debba essere condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende. Tale condanna aggiuntiva scatta quando, come in questo caso, la presentazione del ricorso è riconducibile a una colpa del ricorrente, che ha intrapreso un’impugnazione senza concrete possibilità di successo.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni. La prima è che la violazione delle misure di prevenzione come la sorveglianza speciale è un reato grave, per il quale le giustificazioni e la concessione di benefici sono valutate con estremo rigore, specialmente in presenza di precedenti penali. La seconda è un monito per chi intende ricorrere in Cassazione: l’appello alla Suprema Corte deve fondarsi su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti gravi di motivazione) e non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere i fatti. Un ricorso manifestamente infondato non solo viene respinto, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il proponente.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. L’imputato non ha sollevato questioni di legittimità (violazioni di legge o vizi di motivazione), ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti già correttamente esaminati dai giudici di merito, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Come è stata provata l’intenzione di violare la sorveglianza speciale?
L’elemento soggettivo, ovvero l’intenzione di commettere il reato, è stato dimostrato dal comportamento dell’imputato. Secondo la Corte, il fatto che egli abbia cercato di nascondersi abbassandosi nell’auto alla vista dei Carabinieri era una chiara prova della sua consapevolezza di trovarsi in una situazione illecita.
Quali sono state le conseguenze economiche per l’imputato dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, l’imputato è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, poiché la presentazione del ricorso è stata ritenuta colposa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9796 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9796 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che, la Corte di appello di Catanzaro ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 6 dicembre 2022 che (all’esito del rito abbreviato) lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione perché riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 in quanto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si era allontanato senza alcuna autorizzazione dal comune di Mendicino ove aveva obbligo di risiedere ed era stato trovato dai Carabinieri nel territorio del comune di Cosenza (fatto accertato il 12 agosto 2022);
Ritenuto, in particolare, che la Corte territoriale con motivazione adeguata ed immune da vizi logici ha ritenuto dimostrato l’elemento soggettivo atteso che, alla vista dei militari dell’Arma, l’imputato aveva cercato di nascondersi abbassandosi nell’abitacolo dell’autovettura dove si trovava e che, quanto al trattamento sanzionatorio, ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena a causa dei numerosi prec:edenti penali e per la pessima biografia criminale dell’imputato;
Rilevato che a fronte di tale compiuta argomentazione il ricorrente, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dalla Corte territoriale per respingere il gravame;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 22 febbraio 2024.