Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43232 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43232 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova in diritto evidenziare che, ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determiNOME la condotta (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, COGNOME, Rv. 286010).
Nel caso di specie, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha accertato che l’imputato in data 1, 11 e 19 aprile 2018 non aveva rispettato l’obbligo di non rincasare più tardi delle 21:00 e di non uscire prima delle 7:00, essendo lo stesso stato rinvenuto in una località differente da quella di soggiorno obbligatorio o all’esterno della propria abitazione.
La Corte di appello, quindi, con motivazione ineccepibile, ha esplicato le ragioni per le quali ha ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a COGNOME in ordine ai reati sub a, b e c, autonomi tra loro.
Il ricorrente, poi, non si confronta con la sentenza impugnata, anche nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che, dalla lettura della documentazione dei Carabinieri di Gambolò, era emerso che l’imputato non avesse mai adempiuto all’obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri nei giorni di mercoledì e venerdì alle 9:00, condotta perfezionante il reato di cui al capo d. ewmfi.s,
#A./ 11,1,en 2p1, GLYPH La Corte, quindi,(ritiene che nessun vizio logico argomentativo sia ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione ai reati in oggetto.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2024