Sorveglianza speciale: quando il ricorso in Cassazione è manifestamente infondato
L’applicazione della misura della sorveglianza speciale comporta obblighi stringenti, la cui violazione integra una fattispecie di reato. Ma cosa succede quando un soggetto condannato per tale violazione si appella alla Corte di Cassazione sostenendo che i controlli sono stati effettuati nel luogo sbagliato? Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha chiarito i limiti di ammissibilità di tali ricorsi, ribadendo principi consolidati sia sulla valutazione delle prove sia sulla concessione delle attenuanti generiche.
I Fatti del Caso: Violazione dell’Obbligo di Domiciliazione Notturna
Il caso esaminato riguarda un individuo sottoposto al regime di sorveglianza speciale, il quale era stato condannato per aver violato l’obbligo di permanenza notturna presso la propria abitazione. La violazione era stata accertata in due distinte occasioni, a seguito di controlli effettuati dalle forze dell’ordine che avevano riscontrato la sua assenza dal domicilio ben oltre l’orario consentito.
L’Impugnazione e i Motivi del Ricorso
L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello, basandolo su due motivi principali:
1. Erronea motivazione: Il ricorrente sosteneva che i controlli di polizia fossero avvenuti presso un domicilio errato e che, pertanto, non potessero provare la sua assenza dal luogo corretto. A suo dire, i controlli ulteriori rispetto a quelli su strada non erano rilevanti ai fini della sussistenza del reato.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si censurava la decisione dei giudici di merito di non concedere le circostanze attenuanti previste dall’art. 62-bis del codice penale.
Le Motivazioni della Cassazione sulla Sorveglianza Speciale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, ritenendo entrambi i motivi privi di fondamento.
La Manifesta Infondatezza del Motivo Principale
Sul primo punto, la Corte ha osservato come il ricorso non facesse altro che sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti, attività riservata esclusivamente al giudice di merito. La sentenza impugnata aveva infatti ampiamente motivato, evidenziando che l’attività di ricerca dell’imputato si era estesa dal domicilio formalmente dichiarato a quello di fatto, coincidente con l’abitazione della madre. L’argomentazione del ricorrente è stata quindi giudicata come un tentativo di contrapporre la propria versione dei fatti a quella, logicamente argomentata, dei giudici, senza confrontarsi con l’intero percorso motivazionale della sentenza.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche la censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata giudicata inammissibile. La Corte ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la concessione di tali attenuanti non costituisce un diritto per l’imputato, nemmeno in assenza di elementi negativi a suo carico. Il giudice può legittimamente negare il beneficio motivando semplicemente con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo che possano giustificare una mitigazione della pena. Nel caso di specie, il ricorso si limitava a una richiesta generica, senza indicare elementi positivi concreti che i giudici di merito avrebbero trascurato.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
In conclusione, la Corte Suprema ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, confermando la condanna. Questa decisione ribadisce che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Quando i motivi sono generici, si limitano a riproporre questioni di fatto già vagliate o sono manifestamente infondati, l’esito è la declaratoria di inammissibilità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
È sufficiente contestare il luogo del controllo di polizia per annullare una condanna per violazione della sorveglianza speciale?
No, secondo questa ordinanza non è sufficiente, specialmente se i giudici di merito hanno motivato adeguatamente che l’attività di ricerca delle forze dell’ordine si è estesa dal domicilio dichiarato a quello di fatto, accertando l’assenza della persona da entrambi i luoghi.
La concessione delle circostanze attenuanti generiche è un diritto dell’imputato se non ci sono elementi negativi a suo carico?
No, la Corte ribadisce che non si tratta di un diritto. Il giudice può legittimamente negare le attenuanti motivando la decisione con la semplice assenza di elementi positivi nella personalità del soggetto o nelle circostanze del fatto, che possano giustificare una riduzione della pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro (in questo caso tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, qualora non vi siano elementi per escludere la sua colpa nel promuovere un’impugnazione inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30439 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30439 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN !DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto l’unico motivo posto da NOME COGNOME a sostegno dell’impugnazione, pur strutturato come denuncia di un vizio di motivazione, finisce per sollecitare apprezzamenti in fatto riservati al giudice di merito ed è, comunque, manifestamente infondato.
Alla sentenza impugnata che ha desunto la violazione dell’obbligo di domiciliazione notturna imposto all’imputato dal regime di sorveglianza speciale, nelle date del 31 maggio e del 17 luglio 2023 dai controlli di polizia che avevano consentito di accertare la presenza dell’imputato al fuori della abitazione ben oltre l’orario consentito, il ricorrente continua ad opporre l’erroneità del domicilio dove i carabinieri hanno effettuato i controlli ulteriori rispetto a quello su strada, com tali non rilevanti ai fini della sussistenza del reato, senza nemmeno confrontarsi con l’intero iter motivazionale che ha opportunamente evidenziato l’estensione dell’attività di ricerca dell’imputato dal domicilio dichiarato in sede di verbale sottoposizione agli obblighi a quello di fatto, rappresentato dall’abitazione della madre.
1.1. Anche la censura sul mancato riconoscimento delle circostanze previste dall’art. 62-bis cod. pen., non supera il vaglio di ammissibilità perché nella sostanza sollecita, in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt’altro che illogici, del giudice del merito, che ha correttamente applicat il consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale non costituendo l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, il mancato riconoscimento di tale beneficio può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (da ultimo Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 20 giugno 2024.