Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23979 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23979 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Aidone il 27/01/1965
avverso il decreto del 13/02/2025 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di ricorso del proposto NOME COGNOME avverso il decreto emesso il 26 giugno 2024 dal locale Tribunale, in parziale riforma delle decisione ha ridotto la durata della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e di permanenza domiciliare notturna applicata al predetto, ritenuta la sua pericolosità ai sensi della lett. b) dell’art. 1 del d. leg.vo n. 159/2011.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il proposto che con atto del difensore deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione dell’art. 5, secondo comma, d. leg.vo n. 159/2011 in relazione al difetto di potere di proposta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, essendo il proposto detenuto da mesi presso la Casa Circondariale di Alessandria, e quindi spettando la competenza al Procuratore della Repubblica di Alessandria, non rilevando che egli abbia la residenza ad Alba, richiedendo la norma la dimora, senza il requisito della abitualità. Né rileva la natura pubblica della dimora, non essendo richiesta dalla stessa norma la natura privata della stessa.
2.2. Con il secondo motivo violazione dell’art. 1 lett. b) del d. leg.vo n. 159/2011 in relazione alla mancanza di attualità del requisito della abitualità, essendo state considerate condanne risalenti al periodo dal 1986 al 2013, senza che negli ultimi dieci anni il ricorrente abbia commesso reati, essendo stato ristretto in carcere, casa di lavoro ovvero in comunità.
2.3. Con il terzo motivo mancanza della motivazione in ordine alla dedotta mancanza di coordinamento tra il Procuratore della Repubblica di Asti e quello del capoluogo del distretto, non rilevando la mancanza di sanzione di nullità a riguardo.
2.4. Con il quarto motivo nullità della proposta per violazione dell’art. 5 del d. leg. vo n. 159/2011 /in ragione della mancanza di coordinamento tra Procuratore della Repubblica di Asti e Procuratore della Repubblica del distretto.
La difesa ha depositato memoria di replica a sostegno del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato, esulando del tutto dal criterio attributivo della competenza il luogo di detenzione del proposto secondo il condiviso orientamento di legittimità secondo il quale nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si radica – in stretta correlazione con il criterio dell’attualità della pericolosità sociale – nel luogo in cui, al momento della decisione, la pericolosità si manifesti e, nel caso in cui tali manifestazioni siano plurime e si verifichino in luoghi diversi, là dove le condotte di tipo qualificat appaiano di maggiore spessore e rilevanza (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260245).
Il secondo motivo è sostanzialmente proposto per ragioni non consentite di censura alla valutazione in fatto espressa dal decreto impugnato, che ha desunto la pericolosità generica del ricorrente dalle plurime condanne per reati lucro-genetici commessi tra il 1988 e il 2014 e dalla sua dimostrata insensibilità – essendo dichiarato delinquente abituale nel 2006 e privo di fonti lecite di reddito, al di là di quelle provenienti dal lavoro carcerario – ai periodi di detenzione come, da ultimo, documentato dalla condanna per tentata rapina commessa il 24.3.2023, fatto commesso in costanza della sua sottoposizione a libertà vigilata che, ancorché non ascritta alle condotte alle quali è conseguito un effettivo lucro, è correttamente valorizzata al fine di delineare l’attualità della pericolosità sociale del ricorrente.
Il terzo motivo e quarto motivo – avendo ad oggetto la medesima questione – sono manifestamente infondati in quanto non sussiste la dedotta nullità e, quindi, la incidenza della relativa questione sull’esito del procedimento, secondo l’orientamento condiviso per il quale in tema di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non dà luogo a nullità né ad improcedibilità della proposta di misura di prevenzione la mancanza del coordinamento tra gli uffici di procura previsto dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di previsione la cui violazione non è sanzionata in alcun modo e non costituisce condizione di procedibilità della proposta avanzata dall’ufficio di procura del tribunale circondariale, ai quale la norma citata attribuisce le medesime competenze del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. (Sez. 6, n. 894 del 21/10/2020, dep. 2021, Scali, Rv. 280477 – 01)
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma i che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 21/05/2025 .