Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4136 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4136  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI 01KFIOE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, in data 17 novembre 2022, nei confronti del ricorrente, alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione, ritenuta la recidiva e operata la riduzione per il rito abbreviato, i relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011.
Ritenuto che i motivi addotti, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO (erronea applicazione di legge penale in relazione all’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 – primo motivo; erronea applicazione di legge penale, con correlato vizio di motivazione, in relazione agli artt. 62-bis e 99 cod. pen. – secondo motivo) sono inammissibili in quanto denunciano vizi che rappresentano doglianze in fatto e, comunque, riproduttive di motivi di censura già adeguatamente vagliati dai Giudici di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici, non scanditi peraltro da specifica critica rispetto alle argomentazioni a base della sentenza.
Rilevato, invero, in relazione al primo motivo, che il ragionamento lineare e non manifestamente illogico dei convergenti provvedimenti di merito (cfr. p. 4 della sentenza di appello) ha comunque evidenziato che anche le dedotte giustificazioni circa l’esistenza di un presunto appuntamento di lavoro sono smentite dalle circostanze del rinvenimento di NOME (in San Benedetto del Tronto in un appartamento con una persona di sesso femminile, in possesso di sostanze stupefacenti) sorvegliato speciale, ben consapevole dell’esistenza, a suo carico, del divieto di allontanarsi da luogo di soggiorno obbligato (Osirno).
Considerato, inoltre, quanto alla dedotta ricorrenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., che questa appare solo accennata nel ricorso e, quindi, risulta questione generica perché non scandita dalla necessaria specificità che deve assistere il motivo di ricorso per risultare ammissibile.
Reputato, con riferimento alla dedotta necessità di reiterazione delle condotte, che la pronuncia di merito è in linea con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale, ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011 nel caso in cui la contestazione attenga alla violazione dell’obbligo, per il soggetto sottoposto alia sorveglianza speciale, di non allontanarsi dal territorio del Comune di soggiorno obbligato, è sufficiente che si verifichi l’abusivo allontanamento dal luogo ove l’imputato ha l’obbligo di risiedere, attenendo il precedente indicato nel ricorso per cassazione, alla diversa condotta rappresentata dalla violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale “di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza”, la quale implica l’abitualità o serialità d comportamenti.
Rilevato, altresì, quanto al secondo motivo, con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta recidiva, che non si ravvisa il lamentato difetto di motivazione, né le ragioni indicate nella sentenza impugnata appaiono affette da vizi rilevabili nella presente sede (cfr. p. 4 e 5 della sentenza).
Ritenuto che l’impugnazione va dichiarata inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q . lidi .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente