Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36069 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TERZO NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 25.3.2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero , n persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 25.3.2024, la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 6 luglio 2023 di condanna di TERZO NOME per il reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, per aver guidato in data 12.3.2021 un’autovettura con patente di guida revocata ed essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
La sentenza di primo grado era stata impugnata, lamentando, tra l’altro, che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che l’efficacia della misura della sorveglianza speciale, già sospesa a Terzo in esecuzione dell’applicazione nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari in altro procedimento penale, dovesse
seguitare a restare sospesa anche dopo la scarcerazione, fino a quando non venisse rivalutata l’attualità della pericolosità sociale del soggetto.
Con riferimento a questo motivo, la Corte ha ritenuto l’appello infondato, evidenziando che l’art. 14, comma 2-ter, d.lgs 159/2011 prevede che, solo nel caso di detenzione in espiazione pena ultra-biennale, è necessaria la verifica dell’attuale pericolosità del proposto ad opera del tribunale.
Nel caso di specie, l’imputato è stato sottoposto a misura cautelare sino al 3.3.2020, data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna per il reato in ordine al quale era stata applicata; dopo il passaggio in giudicato, è stata disposta l’esecuzione della pena detentiva presso il domicilio con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza del 2.5.2020 e l’espiazione della pena è cessata il 6.6.2020. Pertanto, non si è verificata la perdita di efficacia della misura della sorveglianza speciale, perché l’imputato ha patito, in espiazione di pena, un periodo detentivo inferiore a due anni. Infatti, egli fino al passaggio in giudicato della sentenza è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, che non è equiparabile all’espiazione della pena anche perché non è correlata al trattamento rieducativo a quest’ultima connesso. Tra il decreto che ha disposto la misura di prevenzione del 31.5.2017 e l’inizio della sua esecuzione con notifica del verbale 18.6.2020, il periodo di detenzione per espiazione della pena definitiva è stato inferiore a due anni, dal passaggio in giudicato della sentenza in data 3.3.2020 fino all’8.6.2020.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la erronea applicazione dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011.
Il ricorso evidenzia che, secondo l’orientamento espresso da Cass. Sez. 1, n. 6878 del 5/12/2014, nell’ipotesi in cui il sottoposto a misure di prevenzione sia successivamente assoggettato a misura cautelare personale o ad espiazione di pena detentiva per un apprezzabile periodo temporale potenzialmente idoneo ad incidere sulla pericolosità, la misura deve considerarsi sospesa fino a quando il giudice della prevenzione non valuti nuovamente l’attualità; con la conseguenza che, fino a quando tale nuova valutazione non venga effettuata, non può considerarsi sussistente il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 ove consista nell’inadempimento di obblighi e prescrizioni la cui esecuzione è sospesa.
Questo indirizzo – si sostiene – trova conforto in una interpretazione conforme alla CEDU, perché anche la corte EDU, nella pronuncia della Grande Camera del 6/4/2000, ha espresso il principio della necessaria verifica della permanenza nella pericolosità del destinatario di una misura di prevenzione affinché possano dirsi
garantite le condizioni di compatibilità della disciplina dettata dal diritto interno per le misure di prevenzione con la libertà di movimento sancita dall’art. 2, prot. 4, della CEDU.
Con requisitoria scritta del 29.5.2024, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, perché, ai fini del computo del periodo di detenzione ultra-biennale previsto dall’art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011 non può tenersi conto del periodo in cui il ricorrente è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari anziché e non ad espiazione di pena.
In data 6.6.2024, il difensore di Terzo ha trasmesso una memoria, nella quale, in sostanza, richiama gli argomenti del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Non è in discussione, innanzitutto, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, nel senso che è certo che il periodo di detenzione in espiazione pena a cui è stato sottoposto Terzo durante la sospensione dell’esecuzione della sorveglianza speciale sia stato inferiore a due anni (dal 3.3.2020 all’8.6.2020) e che il precedente periodo ultra-biennale in cui la sorveglianza pure è rimasta sospesa (dal 31.5.2017 al 3.3.2020) abbia riguardato la sottoposizione del ricorrente alla misura della custodia cautelare.
Nemmeno si contesta, in secondo luogo, che / secondo il tenore letterale dell’art. 14 D.Lvo n. 159 del 2011, l’esecuzione della sorveglianza speciale, ai sensi del comma 2-bis, rimane sospesa anche durante una misura cautelare ma riprende a decorrere dal giorno in cui cessa la misura stessa, mentre, ai sensi del comma 2-ter, il tribunale, solo in caso di sospensione della sorveglianza speciale per espiazione pena protrattasi per oltre due anni, verifica, alla cessazione della detenzione, la persistenza della pericolosità sociale e, in caso positivo, emette un decreto con cui ordina l’esecuzione della misura di prevenzione.
Il ricorso invoca, piuttosto, una interpretazione dell’art. 14 D.Lvo n. 159 del 2011 secondo cui l’assoggettamento del sorvegliato speciale a misura cautelare personale per un apprezzabile periodo temporale – nel caso di specie, ultra-biennale – comporti che il giudice della prevenzione debba pure in questo caso valutare nuovamente all’attualità della pericolosità del soggetto alla cessazione della misura.
A tal proposito, v’è da osservare innanzitutto che la pronuncia di legittimità (Sez. 1, n. n. 6878 del 5/12/2014, dep. 2015, Rv. 262311 – 01), citata nel ricorso a sostegno di tale interpretazione, è precedente alla introduzione, ad opera della L. n. 161 del 2017, dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 14 D.Lvo n. 159 del 2011, i quali hanno espressamente previsto una differenziazione del regime della rivalutazione della persistenza della pericolosità del sorvegliato speciale a seconda che questi sia stato detenuto per espiazione pena o sia stato sottoposto a misura cautelare (a fronte, invece, della inerenza dei fatti oggetto della pronuncia citata dal ricorrente all’applicazione del previgente art. 12 L. 1423/1956, che nulla prevedeva in ordine alla rivalutazione dell’attualità della pericolosità del detenuto, quale che fosse il titolo di detenzione).
In secondo luogo, non può trascurarsi che la appena ricordata modifica è stata la coerente conseguenza in termini normativi della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, la quale aveva dichiarato appunto la illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n. 1423 del 1956, nella parte in cui non prevedeva che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale restasse sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione dì pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che aveva adottato il provvedimento di applicazione dovesse valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento della successiva esecuzione della misura.
In quella sentenza, la Corte costituzionale ha, in particolare, messo in evidenza la irragionevolezza di una previsione che, nel caso di un significativo iato temporale tra il momento della delibazione della misura di prevenzione e il momento della sua esecuzione dovuto alla detenzione del destinatario, non teneva conto che nelle more la persona era soggetta al trattamento penitenziario, specificamente finalizzato al suo recupero sociale, in attuazione del precetto costituzionale che assegna alla pena una funzione rieducativa (art. 27, terzo comma, Cost.): nel caso di persona sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione – ha considerato la Corte – “se è vero, in effetti, che non può darsi per scontato a priori l’esito positivo di detto trattamento, per quanto lungo esso sia, meno ancora può giustificarsi, sul fronte opposto, una presunzione – sia pure solo iuris tantum di persistenza della pericolosità malgrado il trattamento, che equivale alla negazione della sua stessa funzione”.
Nel ragionamento della Corte costituzionale, dunque, l’esigenza di rivalutazione della pericolosità è espressamente collegata al trattamento penitenziario, specificamente finalizzato al recupero sociale.
E’ in virtù di questo collegamento che la declaratoria di illegittimità costituzionale è stata circoscritta all’ipotesi in cui la sospensione dell’esecuzione della misura di prevenzione personale fosse conseguenza della detenzione subita
dal soggetto a titolo di espiazione di una pena definitiva e non anche a titolo di misura cautelare.
La finalità rieducativa è riferita dall’art. 27 Cost. “alle pene”: l risocializzazione, infatti, non può che avere come presupposto la commissione di un fatto socialmente dannoso che sia accertato con sentenza di condanna definitiva del soggetto da rieducare.
Un trattamento rieducativo correttamente inteso, cioè, presuppone che il suo destinatario sia nella condizione di accettare di aver commesso un fatto contrario ai principi della convivenza civile e di dover conseguentemente sopportare una pena auspicabilmente giusta e proporzionata nella prospettiva di un recupero consapevole dei valori tutelati dall’ordinamento. Prima che questo avvenga, non si può affidare alla misura cautelare – benché non è escluso che possa verificarsi in concreto – l’obiettivo della riappropriazione dei valori fondamentali della convivenza nei confronti di chi tecnicamente è ancora presunto non colpevole.
A questa impostazione si è attenuto anche il legislatore nel 2017, ponendo in essere una disciplina in cui la diversità di trattamento tra espiazione pena e custodia cautelare è giustificata dalla differente funzione a cui assolve la restrizione della libertà personale nell’uno e nell’altro caso.
La finalità delle misure cautelari è essenzialmente preventiva (peraltro, non solo in funzione di difesa sociale o di prevenzione speciale): tale finalità, senza affermazione di responsabilità e senza irrogazione di una pena la cui espiazione “informata” sia orientata alla risocializzazione, rimane al di fuori della prospettiva rieducativa, con il che si giustifica la scelta del legislatore di limitare l rivalutazione della pericolosità del sorvegliato speciale ai casi in cui abbia subito una restrizione della libertà personale come effetto di una espiazione di pena e, comunque, per un tempo significativamente apprezzabile.
Di conseguenza, non v’è spazio per ritenere che il tenore testuale dell’art. 14 D.Lvo n. 159 del 2011 possa essere superato mediante l’estensione della specifica previsione, di cui al comma 2-ter, della verifica della pericolosità sociale dell’interessato dopo la cessazione dello stato di detenzione per espiazione pena protrattosi per almeno due anni, anche alla ipotesi, di cui al comma 2-bis, della cessazione dello stato di detenzione a titolo di misura cautelare per la quale invece non è espressamente prevista la detta verifica.
Ciò vuol dire, nel caso di specie, che l’imputato, quando è stato sorpreso alla guida di un’autovettura privo di patente di guida perché revocata, era da considerarsi persona sottoposta a misura di prevenzione, alla quale era stato legittimamente sottoposto al termine della espiazione della pena con verbale della polizia giudiziaria, che non doveva essere preceduto dalla rivalutazione della sua
pericolosità, quale originariamente apprezzata dal giudice della prevenzione prima della sospensione della esecuzione della misura.
Questa condotta era del tutto idonea ad integrare la fattispecie di reato contestata a Terzo, in quanto, da un lato, la patente di guida gli era stata revocata dal Prefetto quale diretta conseguenza della misura applicata – la circostanza non è stata contestata né in appello, né nel ricorso introduttivo di questo giudizio – e, dall’altro, la guida senza patente fu posta in essere nella vigenza della misura di prevenzione personale e, quindi, nella vigenza di un giudizio di maggiore pericolosità dell’autore (Sez. 1, n. 22608 del 15/5/2024, Rv. 286590 – 01; Sez. 1, n. 47713 del 27/10/2022, Rv. 283820 – 01); «la violazione della regola, che vieta di guidare autoveicoli e motoveicoli senza patente al soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale, è espressione di una valutazione discrezionale del legislatore, il quale ha ritenuto sussistere un quid pluris di pericolosità per il fatto che colui che sia sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale possa circolare alla guida di un veicolo» (così, Corte cost. n. 211 del 2022).
Da nessun vizio attinente a violazione o erronea applicazione della legge penale, pertanto, è affetta la motivazione della sentenza impugnata.
Ne conseguono, dunque, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28.6.2024