Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25927 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25927 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il PG conclude chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B perché il fatto non sussiste e l’inammissibilità nel resto.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 22 novembre 2017, nei confronti di NOME COGNOME alla pena di anni due mesi uno e giorni dieci di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 75 comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, nelle due occasioni indicate ai capi A) e B, della rubrica, perché l’imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, con provvedimento emesso dal Tribunale di Catania e successivi decreti ( -1 aggravamento della misura, emessi dal Tribunale di Catania Sezione misure d prevenzione e di pubblica sicurezza, violava le prescrizioni, con particolare riferimento a quella di non allontanarsi dal territorio di Catania facendosi sorprendere nel diverso territorio del Comune di Valverde.
2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso NOME COGNOME con tre motivi, di seguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione nella forma della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 192, comma 1, 2, 3, cod. proc. pen., 546, comma 1, lett. e) codice di rito, 111, comma sesto, Cost., 65 Ord. giudiziario, violazione dei principi che regolano l’onere probatorio in ordine all’elemento soggettivo del reato, con riferimento al capo A.
I giudici di merito hanno ritenuto provato che il ricorrente si sarebbe allontanato dal Comune di Catania, sulla base della deposizione testimoniale del teste di polizia giudiziaria e sull’assenza di prova contraria.
La motivazione risulta meramente apparente posto che COGNOME COGNOME COGNOME giudicato, all’esito di rito abbreviato, quindi, alcun esame testimoniale è COGNOME espletato.
Con riferimento alla contestazione, consistita nell’aver violato la prescrizione di non allontanarsi dal territorio di Catania, in data 30 Marzo 2017, si rileva, innanzitutto, che vi è stato mancato accertamento, da parte della polizia giudiziaria che ha proceduto in data 30 Marzo 2017, non risultando in attl l’espletamento di formale riconoscimento della persona vista al tavolino del bar sito nel Comune di Valverde.
La relazione di servizio è stata redatta, infatti, a distanza di dieci giorni e non nelle imnnediatezze; peraltro, l’atto non chiarisce quali siano st motivazioni che hanno portato a riconoscere, senza ombra di dubbio, l’odiern
imputato nella persona che ivi si trovava, senza procedere al suo arresto in flagranza visto il comportamento accertato.
Si tratta di censura che era stata devoluta anche con i motivi di appello, cos’ COGNOME era stato dedotto che, nel Comune di Valverde, è stato fotografato i cognato del ricorrente, NOME, all’interno dell’autovettura intestata alla sorella d NOME, NOME.
Si tratta di dato che si fonda soltanto su un automatismo deduttivo e che ha condotto il giudice di primo grado a ritenere certa la presenza di COGNOME neE Comune di Valverde anche se NOME NOME NOME, in quella occasione, non sonc stati visti assieme.
Le censure mosse dalla difesa, quanto alla presenza di COGNOME nel Comune di Valverde, avrebbero dovuto essere oggetto di risposta nella motivazione che invece, sul punto, è silente.
Dunque, si sostiene che la conclusione cui giungono i giudici di merito è soltanto congetturale perché fonda sul fatto che l’agente di polizia giudiziaria ha visto il COGNOME a un bar nel Comune di Valverde e che, nello stesso giorno, è stato fotografato suo cognato COGNOME, in quello stesso Comune, a NOME d un’autovettura intestata alla moglie sorella del COGNOME.
Quanto all’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., si richiama la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 33748 del 2005 e si sottolinea che è una probatio diabolica quella diretta a dare spiegazioni sull’assenza in ur luogo in cui non si dovrebbe essere, prova che investe anche l’elementc soggettivo del reato contestato, nella forma del dolo generico.
Non essendo provata la presenza sul posto, la condotta di COGNOME COGNOME ritenuta in sede di merito fonda su una mera presunzione, quanto all’elementc soggettivo del reato.
2.2.Con il secondo motivo si si denuncia vizio di motivazione nella forma della mancanza, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 192, comma 1, 2, 3, cod. proc. pen., 546, comma 1, lett. e) codice di rito, 111, comma sesto, Cost., 65 Ord. giudiziario, in relazione all’elemento soggettivo del reato sub capo B.
La difesa aveva dedotto che non vi era prova dell’instaurazione di un regime di frequentazione reiterata, idonea a integrare l’abitualità del comportamento, con riferimento alla contestazione di cui al capo B.
La motivazione della Corte d’appello riguardante l’episodio del 22 gennaic 2017, occasione in cui il ricorrente è stato sottoposto a controllo effettuato ir Catania e trovato in compagnia del NOME, con conseguente violazione della prescrizione di non accompagnarsi abitualmente a soggetti pregiudicati, si è conformata a quella del primo giudice, senza prendere in considerazione le censure mosse con l’atto di impugnazione.
Si è richiamato un orientamento risalente (Rv. 245882) secondo il quale due soli incontri con il soggetto pregiudicato sono ritenuti sufficienti a integrare l violazione contestata.
A tale orientamento, l’appellante aveva opposto diversa, più recente giurisprudenza (Sez. 1, n. 7190 del 2021), secondo la quale il reato in questione punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura, di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, con necessaria abitualità de comportamenti, configurabile solo in caso di plurimi contatti e frequentazioni.
Nel caso di specie, manca il requisito della ripetitività o assiduità della frequentazione tra NOME e NOME perché questi si sono incontrati soltanto nell’occasione del 22 gennaio 2017, descritta al capo B.
Nel successivo episodio del 30 marzo 2017, infatti, l’unica certezza raggiunta in base agli atti acquisiti, è che c’è stata la verifica della presenz dell’autovettura, di proprietà della sorella del COGNOME, con a NOME NOMENOME nei comune di Valverde, nello stesso giorno in cui NOME è stato visto in quel comune, senza che a ciò sia seguito l’accertamento dell’effettivo incontro tra due.
Peraltro, secondo la difesa, dagli atti non emerge alcuna conoscenza da parte del COGNOME dei precedenti penali del cognato, né entrambi sono mai stat computati in procedimenti penali, circostanza che era stata devoluta con l’appello e sulla quale la Corte territoriale non si è soffermata.
Nell’ambito delle misure di prevenzione personali, il legislatore ha voluto assicurare il rispetto del principio di offensività che non può soccombere dinanz a mere congetture che non assurgono nemmeno alla consistenza di indizi.
2.3.Con il terzo motivo si contesta inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, quanto alla determinazione della pena, ex artt. 133 e 132 cod. pen., nonché quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con correlato vizio di motivazione.
La Corte territoriale fonda la motivazione sull’entità della pena con riferimento alla gravità della condotta e all’elemento psicologico del reato senza considerare, quanto al capo A, che non vi è alcun elemento di prova tale da poter ricavare la piena coscienza e volontà di trasgredire agli obblighi imposti.
Ad analoghe considerazioni si giunge, con riferimento alla condotta sub B, non risultando l’assidua frequentazione con soggetto pregiudicato nella piena coscienza da parte di COGNOME del passato criminale di COGNOME.
La Corte territoriale, nonostante le censure devolute, non ha valutato complessivamente il fatto e non ha addotto giustificazioni neanche circa diniego delle circostanze attenuanti generiche, considerato che la condotta sicuramente non è espressione di un particolare grave allarme sociale.
3.11 difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, COGNOME convertito, richiamato da ultimo dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 1C ottobre 2022, n. 150, nel testo introdotto dall’art. 17, d. I. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
All’esito della discussione all’odierna udienza, il Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per il capo b) perché il fatto non sussiste, con declaratoria di inammissibilità nel resto. La difesa, AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per il capo B e, comunque, l’accoglimento dei restanti motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.
1.1 II primo motivo è infondato.
La lettura congiunta dei provvedimenti di merito, consentita trattandosi d cd. doppia conforme affermazione di responsabilità in relazione alla quale contenuto delle sentenze si fonde fino a confluire in un unico percorsc argonnentativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, COGNOME, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, COGNOME, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, COGNOME, Rv. 215722), ha consentito di acclarare l’intervenuta violazione della prescrizione inerente al divieto di allontanarsi dal Comune di Catania.
La pronuncia di primo grado (cfr. p. 5 della sentenza) evidenzia che, sulla base di controlli di polizia giudiziaria, era stato accertato che COGNOME si era, sicuramente, portato nel Comune di Valverde, in data 30 marzo 2017, con ciò violando la disposizione del decreto applicativo della misura a lui nota, perché debitamente notificato, non risultando, peraltro, mai fornita dall’imputato alcuna giustificazione circa la sua presenza in un Comune diverso da quello in cui aveva l’obbligo di non allontanarsi.
La lettura congiunta delle pronunce di merito, peraltro, consente dl individuare la sussistenza della prova positiva della presenza di COGNOME COGNOME diverso comune indicato, nella comunicazione di notizia di reato del 10 aprile 2017 COGNOME (atto utilizzabile nel celebrato COGNOME rito abbreviato, COGNOME a COGNOME prescindere dall’espletamento dell’esame di coloro che l’hanno sottoscritto), nella quale dava conto dell’individuazione, da parte di un operatore di polizia giudiziaria, dei COGNOMECOGNOME allo stesso già noto, in un bar di Valverde.
Dunque, la censura relativa all’assenza di prova dell’allontanamento dai Comune ove il sorvegliato speciale aveva l’obbligo di trattenersi è priva di fondamento. Né le circostanze descritte, nella citata comunicazione di notizia di
reato, sono, compiutamente, confutate con i motivi di ricorso attraverso una specifica prova contraria, ma soltanto rimarcando che alcuna deposizione dibattimentale è stata svolta da parte dell’assistente capo che ha individuato NOME, il giorno 30 marzo 2017 (in quanto a tale deposizione fa riferimento l’incipit della motivazione della Corte di appello, evidentemente per mera svista).
Quanto all’elemento soggettivo del reato, la critica è generica e comunque, priva di fondamento, posto che si tratta della violazione di una prescrizione ber nota al sorvegliato speciale, in quanto provvedimento debitamente notificatogli, risultando sufficiente il dolo generico.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Si rileva che le sentenze di merito rendono conto del fatto che, il 22 gennaio 2017, NOME era stato sorpreso in compagnia del cognato NOME.
Nel corso dell’altro episodio, del 30 marzo 2017, invece, le pronunce danno atto, da un lato, della individuazione di COGNOME in un bar di Valverde, dall’altro, dell’acclarata presenza, nello stesso giorno e nel medesimo comune, di COGNOME, sorpreso a NOME di una vettura risultata nella titolarità della moglie, sorella d NOME, senza che i due siano, però, stati visti assieme nella descritta occasione.
In entrambi gli episodi, la pronuncia di primo grado descrive ulteriori condotte significative.
Nel corso del primo episodio del gennaio 2017 entrambi i soggetti sono visti assieme e uno dei due, il COGNOME, è stato trovato in possesso della chiave di un portone ove avrebbe potuto accedere, mentre l’altro pregiudicato l’aspettava in auto. COGNOME, in tale circostanza, oltre a essere in possesso della chiave de; portone del palazzo, era stato trovato anche in possesso di attrezzi per effettuare furti (tre mazzi di chiavi e chiavi elettroniche, reperite in possesso di COGNOME, una parrucca e degli altri attrezzi reperiti nella vettura: cfr. p. 5 della sentenza di primo grado).
L’episodio del 30 marzo 2017, descritto dal primo giudice, fotografa la presenza di NOME NOME NOME di un’autovettura, risultata intestata alla moglie, sorella di NOMENOME in Valverde e, in zona, vi è un soggetto che alcuni giorrl prima era stato interessato da un furto. NOME NOME individuato in un bar de’ medesimo Comune. Tuttavia, secondo i giudici di merito, i due, NOME NOME NOME, non sono visti assieme.
Il primo giudice, dunque, in base alle complessive circostanze dei fatti, individua una frequentazione qualificata tra i due, per la riscontrata complicità operativa, finalizzata al compimento di furti in appartamento e, quindi, reputa sufficiente, ai fini di individuare la sussistenza della violazione della prescrizione di non associarsi a pregiudicati, gli acclarati due episodi.
Tuttavia, osserva il Collegio che mentre nel primo episodio, entrambi pregiudicati sono stati visti assieme, nel corso del secondo controllo, del 30 marzo 2017, se ne deduce, soltanto in base a prova logica, la frequentazione ma i due cognati, pur presenti nello stesso Comune, non sono stati sorpresi mentre ivi s’intrattenevano assieme.
Su COGNOME tale COGNOME punto, COGNOME la COGNOME giurisprudenza COGNOME di COGNOME questa COGNOME Corte COGNOME (Sez. n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 – 01) ha avuto modo di chiarire che il reato di cui all’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura ci prevenzione della sorveglianza speciale “di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione c di sicurezza”, prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un’abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazion con pregiudicati, considerando, oltre al numero degli incontri, il tempo relativamente concentrato della frequentazione, le modalità attuative, evocative di una precedente programmazione e la caratura criminale “di non secondaria importanza” dei soggetti frequentati (conf., Sez. 1, n. 5396 del 01/12/2020, dep. 2021, Lanza, Rv. 280974 – 01, che ha ritenuto, ai fini della configurabilità de , reato in questione irrilevante il rapporto di parentela o affinità con tali persone, potendo egli in ogni tempo, qualora ne abbia necessità per motivi leciti, formulare apposita istanza volta ad ottenere di essere autorizzato ad incontrare familiari, ancorché versino nelle predette situazioni).
Nel caso al vaglio, se le circostanze complessive descritte, in relazione ai primo episodio, fanno emergere senz’altro una frequentazione non occasionale tra i due pregiudicati, comunque non limitata al giorno 22 gennaio 2017, in quanto finalizzata al compimento di altre condotte illecite, il secondo episodic non presenta le medesime caratteristiche, alla stregua delle circostanze di fattc acclarate di cui danno conto i giudici di merito. Né, però, sono emersi element , certi per reputare senz’altro assidua, nel senso richiesto dalla norma incriminatrice, la frequentazione tra i due cognati, prodromica rispetto alla condotta acclarata nel mese di gennaio 2017.
Sicché, aderendo alla richiesta anche della parte pubblica in tal senso, deve riscontrarsi la carenza di prova della sussistenza del fatto ascritto all’imputato a . capo B.
1.3.11 terzo motivo è inammissibile perché la motivazione della Corte territoriale fonda il giudizio sull’entità della pena e circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. p. 4) anche valorizzando i precedenti penali (in altra parte della motivazione si afferma che COGNOME delinque da.
1982), motivazione sufficiente con la quale, peraltro, il ricorrente non confronta in alcuna parte, risultando la relativa censura aspecifica.
Invero, è noto che la sussistenza di circostanze attenuanti, rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen., è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di tal ché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicat nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n.7707 del 04/12/2003 dep. 2004, Rv. 229768; V. Sez. U, n.10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931), a condizione che la valutazione tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul puntc dall’interessato (Sez. 3, n.23055 del 23/04/2013, COGNOME, Rv. 256172). Ir particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pue essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi c circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente nemmeno lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).
2.Deriva da quanto sin qui esposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, quanto al capo B, perché il fatto non sussiste, con rideternninazione della pena, ai sensi dell’art. 620, lett. I) cod. proc. pen., elidendo soltanto la porzione di quella irrogata, dal primo giudice, per il capo E per il quale vi è stata assoluzione (dunque. partendo dalla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, individuata dal primo giudice COGNOME quella irrogata per più grave reato sub A: cfr. p. 8, questa va aumentata di due terzi per la riconosciuta recidiva e si giunge alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, ridotta di un terzo, per il rito abbreviato, a quella di anni uno e mesi otto di reclusione).
Il ricorso, nel resto, va rigettato.
P.Q.M.
en, ;1E COGNOME -capo B) perché il fatto non sussiste ed dis COGNOME rN 92 COGNOME pena finale, con la diminuente del rito abbreviato, in anni uno e mesi otto . Rigetta il ricorso nel resto. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui ai elimina la relativa pena. Ridetermina la
Così deciso il 7 marzo 2024