Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33430 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33430 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LAMEZIA TERME il 15/06/1990
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Ritenuto che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria indicata in epigraf che ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria pronunciata il giorno 9 luglio 2021 con la quale egli era stato riconosciu colpevole del reato di cui alli art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 (commesso in Montebello Ionico il 29 maggio 2019), per avere violato gli obblighi inerenti la misura prevenzione della sorveglianza, avendo trasgredito la prescrizione relativa all’obbligo d non lasciare il comune di residenza (Reggio Calabria) senza la preventiva autorizzazione;
Considerato che per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, COGNOME, Rv. 272612-01; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, COGNOME, Rv. 242975 01), in tema di sorveglianza speciale le c.d. ‘prescrizioni accessorie’ di cui all’art. 8 d.lgs. n. 159 del – che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale, proprie della misura di prevenzione, al caso concreto – hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati cui all’art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che la loro violazione, apprezzabile e consapevole, integra i detti reati. Da tale principio di dirit sentenza impugnata non si è discostata, essendo stato dimostrato (e non specificamente contestato dal ricorrente) che l’imputato non si trovava nel comune di residenza dato che era stato sorpreso, nel corso di un controllo effettuato dalle forze di polizia, in Montebe Ionico nella data sopra indicata;
Considerato, altresì, che in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianz speciale, l’elemento soggettivo richiesto è quello del dolo generico che viene escluso soltanto nella ipotesi di ignoranza inevitabile (Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018 Rv. 274814 – 01);
Rilevato, quindi, che il ricorrente – pur lamentando la violazione di legge ed il vizio d motivazione rispetto alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato – sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per confermare il giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti sostenendo apoditticamente di ignorare di essersi allontanato dal territorio di Reggio Calabria nella data sopra indicata;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., a pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.