Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6336 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6336 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Palermo che ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Trapani, sezione Misure di Prevenzione, datato 27/9/2024 e depositato in data 11/11/2024, che dispone la misura di sicurezza di sorveglia speciale di P.S. per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza;
considerato che con il primo motivo di ricorso -con il quale è denunciato il vizio di segnatamente con riguardo al requisito dell’attualità della pericolosità sociale – è privo di specificità poiché, non confrontandosi con la motivazione del provvedimento impugNOME, si limita a reiterar doglianze prospettate con l’atto di appello e disattese dalla Corte territoriale – la quale quando riconosciuto dall’ordinanza del G.I.P. (Sez. 5, Sentenza n. 28343 del 12/04/2019 Cc. (de 28/06/2019), Mazzagatti Rv. 276135 – 01) in ragione della prossimità dei fatti; non ricorre, du una violazione di legge, non potendo in materia di prevenzione denunciarsi un vizio di motivazio , finendo col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto;
considerato che l’unico motivo di ricorso -con il quale è contestato il vizio di moti in merito alla richiesta subordinata di riduzione della durata massima della misura- è patenteme generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cf cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/10/2025.