Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4150 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4150 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA TORRE NOME NOME a MANFREDONIA( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso il decreto con il quale la Corte di appello di Bari , sezione Misure di prevenzione, ha rigettato l’appello avverso il decreto col quale era applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni due;
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta motivazione inesistente e/o del tutto apparente in relazione all’art. 4 lett. i-ter d. Igs. 159 del 2011, è inammissibile, poiché – lungi dal prospettare compiutamente la violazione di legge – muove censure del tutto assertive in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicazione di essa (pure affidate a considerazioni di fatto) nonché censure all’iter argomentativo posto a fondamento della decisione impugnata, ossia deduce il vizio di motivazione non consentito nel procedimento in discorso (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Novello, Rv. 279435 – 01);
considerato che le doglianze sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bari con il provvedimento impugNOME, che ha approfonditamente argomentato, ripercorrendo le fonti di prova e rispondendo alle contestazioni mosse in appello, in ordine al corretto inquadramento del proposto nella categoria di soggetti pericolosi ex art. 4 lett. i-ter d. Igs. 159 del 2011, essendo il medesimo indiziato del delitto di tentato omicidio nei confronti della moglie (pagg. 4-7, provvedimento impugNOME);
osservato, quindi, che la motivazione del decreto impugNOME non è apparente né tanto meno inesistente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 gennaio 2026