Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7857 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 7857  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a CASTELLANA GROTTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, COGNOME,
che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la decisione in preambolo, la Corte di Appello di Bari ha confermato l sentenza in data 30 giugno 2021 con cui il Tribunale di Bari, in esito a giu abbreviato, aveva dichiarato NOME colpevole del reato di cui all’art. 75 n. 159 del 2011, condannandolo, ritenuta la recidiva e applicata la riduzione p rito, alla pena di dieci mesi di reclusione.
 L’imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso cassazione affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito la violazione dell’art. 83, commi 13 e 14, d 18 del 2020.
Come già lamentato nell’atto di appello, il ricorrente ha eccepito la nullità notifica per l’udienza del 10 marzo 2021, svoltasi dinanzi al Tribunale, stan mancanza della duplice pec, una per il difensore domiciliatario e una per l’imputato. Si tratterebbe di una nullità assoluta, superata dal Giudice di a con una motivazione meramente apparente. L’avvenuta richiesta di rinvio pe impedimento dell’imputato, precisa il ricorrente, non avrebbe determiNOME alcu saNOMEria dell’eccepita nullità.
2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in punto di mancat nuova valutazione, da parte del Giudice di primo grado, della pericolosità soc che riverbererebbe sulla impossibilità di ritenere integrato il reato di cui al d.lgs. n. 159 del 2011.
La motivazione della Corte territoriale sul punto sarebbe, infatti, viziata sic ancorata a premesse fattuali errate: diversamente da quanto indicato dal Giudi di appello, i) NOME non è stato sottoposto a misura di prevenzione prima del novembre 2019; ii) la rivalutazione della sua pericolosità sociale è stata av alla data del 10 luglio 2019 su iniziativa dei militari dell’Arma del Comun residenza, non già dal Tribunale; iii) infine il decreto di rigetto della r revoca della misura di prevenzione in data 5 febbraio 2020 non è divenut irrevocabile, siccome impugNOME dal sottoposto.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell’obbligo di motivazio relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011.
La motivazione del Giudice di appello in punto di manifesta infondatezza dell segnalata questione, integralmente riprodotta nel ricorso, sarebbe del t insoddisfacente, ciò tanto più a fronte di un caso – quale quello del ricorrent
cui vi è stata la sottoposizione alla misura della custodia cautelare per quasi anni, sino alla fase esecutiva di espiazione della pena.
2.4. Il quarto motivo riguarda l’omessa valutazione di un documento allegat dalla difesa nel corso del giudizio di merito.
Al fine di provare l’assenza dell’elemento psicologico in capo ad NOME, la di aveva prodotto la visura camerale riguardante l’azienda agricola dove ques unitamente a NOME COGNOME, si era recato il giorno del controllo. documento è stato completamente negletto dalla Corte che si è limitata confermare la sussistenza del dolo sulla scorta delle dichiarazioni del teste ap citato.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME intervenuto co requisitoria scritta depositata il 19 dicembre 2023, ha concluso chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure non consentite e, comunque, manifestamente in fondate.
Quanto alla eccezione di natura processuale di cui al primo motivo, la stes è stata scrutinata e correttamente risolta dalla Corte territoriale che ha, evidenziato come l’imputato fosse stato già ritualmente citato per la celebraz del processo a suo carico e la notifica relativa all’udienza di rinvio fos inviata via pec al difensore di fiducia, anche per conto dell’imputato.
Tale motivazione si pone nel solco della giurisprudenza di questa Corte second cui «In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia d Covid-19, le notificazioni all’imputato sono eseguite mediante invio dell’ all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, non necessaria, a tal fine, un’ulteriore notifica all’imputato, in quanto la disp di cui all’art. 83, comma 14, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per la sua natura ecceziona derogatoria, assicura la riferibilità della medesima comunicazione al difen titolare della pec e al suo assistito» (Sez. 2 n. 884 del 16/11/2022, dep. 2023 Pirchio, Rv. 284418; Sez. 1 n. 43703 del 21/10/2021, Portante, Rv. 282223).
Il secondo motivo, con il quale la difesa lamenta l’erroneità delle preme in fatto sulle quali è fondata la correttezza della motivazione in pun rivalutazione della pericolosità sociale, è totalmente rivalutativo.
3.1. Fermo è in sede di legittimità il principio di diritto – che qui si con ribadisce – secondo cui, in materia di misure di prevenzione personali, concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiv o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all’a dell’esecuzione di quest’ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzio attualità della pericolosità sociale» (Sez. 1 n. 29475 del 01/03/2019, Papal Rv. 276806; Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, Greco, Rv. 270655; Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, COGNOME, Rv. 270655; Sez. 2, n. 12915 del 05/03/2015, COGNOME, Rv. N. 262930).
Occorre altresì tener conto delle implicazioni scaturenti dalla discipli recente introduzione, sulla cui rilevanza, anche ermeneutica, rispett complessivo assetto, si segnala l’indirizzo espresso dal consesso di legitti nella sua composizione più autorevole quando – affermando il principio secondo cui non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorvegl speciale, previsto dall’art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011, nei confro destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effe una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell’attualità e persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzion momento della nuova sottoposizione alla misura – ha in motivazione sottolineat che rileva al riguardo il disposto dell’art. 14, comma 2-ter, del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 161 del 2017, norma la qu – nel dare attuazione al contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. del 2013 – ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad del tribunale, anche d’ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiaz di pena che si sia protratta per almeno due anni (Sez. U n. 51407 del 21/06/201 M., Rv. 273952). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si è, dunque, osservato che la riforma appena citata – nel recepire l’indi giurisprudenziale consolidato secondo cui la sorveglianza speciale può esse deliberata anche nei confronti di soggetto ristretto in carcere – ha av l’interpretazione secondo cui la detenzione di lunga durata (che sia, p determinata da espiazione di pena) determina una sospensione dell’esecuzione della misura che non cessa con la fine della detenzione, ma che permane fino quando il tribunale competente non accerti la persistenza della pericolos dell’interessato. Al fine di diradare le inevitabili incertezze constatate nell la norma ha positivizzato il concetto di «consistente lasso di tempo» deliberazione della misura e sua applicazione, individuandolo in quello di due an
Va poi evidenziato, per quanto qui rileva, che il comma 2-bis della stessa disposizione prevede che l’esecuzione della sorveglianza speciale resti sosp durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto alla misura della cus
cautelare: in questo caso, però, il termine di durata della misura di prevenz continua a decorrere senz’altro dal giorno nel quale è cessata la misura cautel con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.
Conclusivamente sul punto, ritiene il Collegio che tale assetto normativo vad dunque interpretato nel solco ora richiamato e, cioè, differenziando la detenzi determinata da custodia cautelare, in sé implicante la persistenza della pericol del soggetto, dalla detenzione patita per espiazione di pena, quest’ultima solt ove durata per il lasso minimo suindicato, comportando l’esigenza della verifi dell’attualità della pericolosità sociale del prevenuto.
3.2. Alla luce dell’evidenziato discrinnine, correttamente la Corte di appell ritenuto – con motivazione non manifestamente illogica – che la misura prevenzione al momento della violazione fosse legittimamente in atto.
È invero incontestato che, al momento della scarcerazione dalla detenzione domiciliare, il Tribunale di Bari avesse proceduto alla rivalutazione d pericolosità del sottoposto, correttamente negando – per le ragioni appe sunteggiate – l’operatività dei presupposti per l’applicazione della disposizi cui all’art. 14 d.lgs. n.159/2011.
Su tale incontroversa circostanza non sono suscettibili di incidere le generi ed eccentriche considerazioni svolte dal ricorrente su eventuali imprecisi contenute nel provvedimento impugNOME in punto di unica ovvero rinnovata sottoposizione alla misura di prevenzione e di soggetto cui ascrivere l’inizi sull’accertamento della pericolosità sociale, quest’ultimo inequivocabilme svolto.
La censura relativa all’insufficienza della motivazione con la quale la Co territoriale ha ritenuto n,nnanifestamentediondata la questione di legitti costituzionale dell’art. 14, commi 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 è aspecifica.
A fronte delle diffuse ragioni esposte dal Giudice di appello, con le quali si richiamate le sentenze di legittimità che hanno chiarito la distinzione, nella ma che ci occupa, tra la detenzione in espiazione della pena e quella in cust cautelare, la doglianza del ricorrente – che con essa non si confronta e che si a ribadirne la insuffcienza – è, invero, del tutto generica.
 A non miglior sorte è destiNOME il quarto motivo, attinente all’asserita ome valutazione di un documento prodotto dalla difesa e al profilo soggettivo del re
E’ qui sufficiente rilevare come costituisca principio affatto pacifico giurisprudenza di legittimità che «a integrare il delitto di cui all’art. 9 de n. 1423 del 1956 è sufficiente il dolo generico e cioè la consapevolezza de
obblighi da adempiere come tassativamente imposti e specificati per effetto del condizione di sorvegliato speciale e la determinata, cosciente volo d’inadempimento di detti obblighi; a nulla rilevando le finalità che abbi specificamente ispirato la condotta incriminatrice» (così ex multis Sez. 1, n. 3303 del 1988, COGNOME Lauro, Rv. 177860 e, nella vigente disciplina, nella vigente discipl Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 20.7, Confortino, v. 270262).
Avuto riguardo alla concreta fattispecie in esame, come correttamente argomentato dal Giudice di appello, non può prospettarsi alcun comportamento non voluto da parte del prevenuto, atteso quanto riferito dal teste COGNOME 9 della sentenza impugnata) secondo il quale l’allontanamento in un Comune diverso da quello in cui NOME aveva l’obbligo di soggiorno avvenne su proposta quest’ultimo, sicché la violazione dell’obbligo impostogli non può che ess considerata come condotta cosciente e volontaria.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dich inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condann al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore del Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 9 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente