Sorveglianza Speciale: la Cassazione conferma la linea dura contro condotte che turbano l’ordine carcerario
L’applicazione del regime di sorveglianza speciale previsto dall’articolo 14-bis dell’ordinamento penitenziario è una delle misure più restrittive all’interno della vita carceraria. Con l’ordinanza n. 5227 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui presupposti per la sua proroga, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle condotte del detenuto.
I Fatti del Caso
Un detenuto sottoposto al regime di sorveglianza speciale presentava ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ne aveva prorogato l’applicazione. La difesa del ricorrente sosteneva che le condotte poste a fondamento della decisione fossero state erroneamente qualificate. Secondo il detenuto, le sue azioni erano mere forme di protesta pacifica e non comportamenti idonei a integrare i presupposti dell’art. 14-bis. Inoltre, veniva contestata la valutazione sulla possibilità di svolgere attività di socialità all’interno dell’area riservata dell’istituto di pena.
La Decisione della Corte sulla sorveglianza speciale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che il provvedimento impugnato fosse pienamente conforme ai principi di legge e alla giurisprudenza consolidata. La Corte ha stabilito che il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente motivato la sua decisione, basandosi su un’analisi puntuale delle condotte del detenuto.
Il ricorso, secondo la Suprema Corte, tendeva a provocare una nuova e non consentita valutazione delle circostanze di fatto, attività che esula dalle competenze del giudice di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ribadito che il presupposto per l’applicazione e la proroga del regime di sorveglianza speciale è uno specifico comportamento del detenuto che, all’interno della struttura penitenziaria, presenti le seguenti caratteristiche:
* Compromissione della sicurezza;
* Turbamento dell’ordine nell’istituto;
* Impedimento con minaccia o violenza dell’attività degli altri detenuti;
* Sfruttamento dello stato di soggezione degli altri detenuti.
La finalità di tale regime è di natura disciplinare e ha lo scopo di impedire il protrarsi di tali condotte.
Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza aveva messo in luce, con un puntuale richiamo alle emergenze acquisite, le plurime condotte poste in essere dal detenuto, ritenendole integranti il parametro richiesto dalla lettera a) dell’art. 14-bis Ord. pen. La Cassazione ha ritenuto questa valutazione incensurabile in sede di legittimità, poiché il ricorso mirava a una riconsiderazione del merito dei fatti (come la natura “pacifica” della protesta), un’operazione preclusa alla Suprema Corte.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento rafforza un principio fondamentale del processo penale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” dove si possono rivalutare le prove, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. La decisione del Tribunale di Sorveglianza, se logicamente e congruamente motivata sulla base degli elementi acquisiti, non può essere messa in discussione contestando la ricostruzione dei fatti.
Sul piano pratico, la pronuncia conferma che qualsiasi condotta che turbi l’ordine e la sicurezza interna, anche se definita dal detenuto come “protesta”, può legittimare l’applicazione di misure restrittive come la sorveglianza speciale, a discrezione del giudice di sorveglianza.
Quali comportamenti giustificano la proroga del regime di sorveglianza speciale?
Il regime è giustificato da specifici comportamenti del detenuto che compromettono la sicurezza, turbano l’ordine nell’istituto, impediscono con minaccia o violenza l’attività degli altri detenuti, o si basano sullo stato di soggezione di altri reclusi.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale di Sorveglianza?
No, il ricorso in Cassazione è limitato alla violazione di legge. Un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle circostanze di fatto viene considerato inammissibile, in quanto non rientra nelle competenze della Corte, che opera come giudice di legittimità.
Qual è lo scopo del regime di sorveglianza speciale previsto dall’art. 14-bis Ord. pen.?
Lo scopo è sia disciplinare che preventivo. È una misura finalizzata a impedire il protrarsi di condotte da parte del detenuto che possano turbare la sicurezza e l’ordine all’interno dell’istituto penitenziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5227 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5227 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo avverso il decreto in data 12 giugno 2023 con il quale era stato prorogato il regime di sorveglianza speciale previsto dall’a-t.14-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) e deduce violazione di legge in punto di errata qualificazione delle condotte poste in essere come forme di protesta pacifica quali comportamenti integranti l’art. 14 -bis let. a) Ord. pen. e di errata valutazione della possibilità di effettuare socialità nell’area riservata dell’Istituto di pena;
letta la memoria depositata in data 10 novembre 2023;
ricordato preliminarmente che presupposto del regime di sorveglianza particolare previsto dall’art. 14-bis Ord. pen. e della sua proroga è uno specifico comportamento del detenuto che, all’interno della struttura penitenziaria, comprometta la sicurezza, turbi l’ordine nell’istituto, impedisca con minaccia o violenza l’attività degli altri detenuti o internati, si avvalga, nel corso della v penitenziaria, dello stato di soggezione degli altri detenuti nei suoi confronti, che tale regime ha connotazione disciplinare ed è finalizzato a impedire tali condotte (Sez. 1 n. 2555 del 27/09/2022, dep. 2023 COGNOME, Rv. 283866; Sez. 1 n. 44072 del 23/10/2008, COGNOME, Rv. 241838);
ritenuto che il provvedimento impugNOME è conforme ai principi in precedenza enunciati, avendo correttamente messo in luce, mediante un puntuale richiamo delle emergenze acquisite, le plurime condo .fte poste in essere da NOME COGNOME, integranti il parametro di cui alla lett. a) dell’art. 14 -bis Ord. pen. e che il ricorso – tanto in punto di natura di forme cli protesta pacifica delle condotte del detenuto, quanto in punto collocamento in area riservata tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità;
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 18 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023