Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22026 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22026 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME nato a Gioia Tauro il 31/07/1979
avverso il decreto del 04/02/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procu generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento di cui in epigrafe, la Corte distrettuale di Reg Calabria ha confermato il decreto emesso il 19 giugno 2024 dal Tribunale di Reggi Calabria che ha applicato a NOME COGNOME la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s., con obbligo di soggiorno nel comun residenza per due anni, in quanto soggetto ricondotto sia nella categoria pericolosità sociale generica che in quella qualificata.
Avverso detto decreto propone ricorso NOME COGNOME tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo.
Violazione di legge, con riferimento all’art. 4 lett. b) del d. Igs. n. 2011, e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato i ordine all’attuale pericolosità sociale del proposto atteso che l’ultima c criminosa risale al 2018 e dei quattro procedimenti penali pendenti due si s conclusi con non luogo a procedere ed assoluzione e altri due con condanne d scarso rilievo.
In ordine, infine, all’ordinanza cautelare emessa nell’ambito d procedimento di criminalità organizzata il ricorso rileva come ad Amato s contestato solo un furto commesso il 9 marzo 2023.
Peraltro, da ultimo, vanno valorizzate, in una prospettiva di cambiamen soggettivo del proposto: a) l’informativa di RAGIONE_SOCIALE che attesta come «non emergo elementi di riscontro in relazione ad eventuali collegamenti con ambienti crimin locali»; b) l’attività lavorativa intrapresa dal maggio 2024 presso una individuale che si occupa di commercio all’ingrosso di articoli ferrosi; disponibilità a svolgere un programma di giustizia riparativa nell’ambito dei se socialmente utili e la stessa relazione dell’Uepe propone il suo affidamen prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
E’ opportuno ribadire che il perimetro del controllo affidato alla Cort cassazione in materia di misure di prevenzione, personali o reali, è ammesso s per violazione di legge, così dovendosi escludere dal novero dei vizi deducibi sede di legittimità l’ipotesi del vizio di motivazione previsto dall’art. 606, 1, lett. e), cod. proc. pen., restando salva la sola denuncia della motiv inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazion dell’obbligo di provvedere con decreto motivato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/201 Repaci, Rv. 260246).
La Corte distrettuale, con argomenti logici, ha illustrato le ra giustificative della decisione dando conto degli elementi fattuali che consenton inquadrare NOME COGNOME nella categoria della pericolosità sociale sia generi ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 1 lett. b) de d. Igs. n. 159 del 2011, riconosciuta dal Tribunale, sia qualificata, ai sensi dell’art. 4, 1, lett. b) del d. Igs. n. 159 del 2011 in quanto imputato nel procedimento RGNR 4922/2023 per tentato furto aggravato dall’art. 416-bis.1 cod. pen., commesso Gioia Tauro nel novembre 2020 e, da ultimo, condannato con decreto penale per
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illecita gestione di rifiuti del 2023, cui si aggiungono i precedenti penali, condotte susseguitesi, senza soluzione di continuità, dal 1990 per delitti produttivi di reddito
(furti e ricettazioni elencati alle pagg. 2 e 3) con i quali COGNOME si sostiene, attes l’assenza di attività lavorativa.
In questa cornice, i giudici di appello, con una motivazione che non può
ritenersi né inesistente, nè meramente apparente, hanno fondato il giudizio di persistenza dell’attualità della pericolosità sociale di COGNOME sulla sua radicata e
conCnuativa attività illecita, espressiva di un vero e proprio stile di vita, dimostrat dalle plurime condanne e dai procedimenti penali pendenti per delitti lucrogenetici,
commessi sino al 2020 (estorsioni, tentato furto aggravato dall’art. 416-bis.1 cod.
pen.), cui si aggiunge la mancanza di qualsivoglia attività lavorativa lecita sino alla data del decreto applicativo della misura (che trova conferma nel decreto penale
di condanna per fatti commessi nel 2023), data alla quale va ancorato il giudizio di attualità della pericolosità.
Pertanto, il giudizio prognostico sulla permanenza delle condizioni di vita del ricorrente è fondato su adeguati elementi di fatto di natura sintomatica, non
superati dalle generiche censure difensive, in questa sede riproposte, circa l’assenza di attuali collegamenti diretti con la criminalità locale o la prospettata volontà di COGNOME di svolgere attività di volontariato o programmi di giustizia riparativa.
In ordine, poi, all’attività lavorativa, relativa ad un contratto a temp determinato con decorrenza 17 gennaio 2025, si rileva come questa sia iniziata in epoca successiva al decreto applicativo della misura di prevenzione (giugno 2024) e sia valutabile, al più, in sede di revoca della misura di prevenzione se, in concreto, tale da avere determinato un effetto socializzante (pag. 5 del decreto impugnato).
Sulla base delle sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/05/2025