Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16063 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16063 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento del decreto impugNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Catanzaro, con ordinanza del 17/11/2023, ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME avverso il decreto emesso in data 13/06/2022 dal Tribunale di Catanzaro di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni cinque, con obbligo di soggiorno ex art. 4, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 159 del 2011.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. GLYPH Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen. quanto alla ricorrenza dei presupposti oggettivi per l’adozione della misura di prevenzione; la motivazione non si confronta in alcun modo con i rilievi proposti nell’atto di appello, quanto alla effettiva individuazione del soggetto destinatario della proposta, atteso che l’adesione acritica nei due gradi di giudizio alla proposta ha di fatto privato il ricorrente di un giudizio vero e proprio; deve essere riscontrato un totale vuoto contenutistico quanto in punto di appartenenza del COGNOME ad un sodalizio criminoso, manca qualsiasi indicazione in ordine alle condotte che, secondo l’interpretazione della Corte di cassazione, si sostanziano in azioni funzionali a circoscritte esigenze associative; gli elementi richiamati si limitano a descrivere una manciata di frequentazioni, del tutto irrilevanti rispetto al profilo soggettivo a cui si riferisce l’art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, tra l’altro da riferire all’ambi lavorativo del ricorrente; manca qualsiasi elemento per riscontrare l’appartenenza ad un gruppo criminale, così come manca qualsiasi elemento di riscontro quanto all’apporto dato a tale gruppo; non può essere condiviso la lettura data nel provvedimento della sentenza di annullamento di rinvio disposta dalla Corte di cassazione quanto alla contestazione associativa ex art. 416-bis cod. pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. GLYPH Violazione di legge e vizio della motivazione perché totalmente apparente in relazione all’art. 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen. quanto al requisito della pericolosità sociale; la motivazione si risolve di fatto in una abnorme contemplatio degli elementi posti a sostegno della proposta, senza alcuna considerazione propria e critica; il perimetro temporale della condotta contestata è stato ampiamente ridotto anche nella sentenza di annullamento con rinvio, attesa che la condotta del COGNOME sarebbe da riferire dal 2016
in poi; manca qualsiasi reato fine connesso in relazione a tale periodo temporale; inoltre avrebbe dovuto essere compiutamente considerato il non breve periodo di detenzione sofferto dal ricorrente, nell’ambito del quale è stata documentata la partecipazione ad attività didattiche e lavorative, sicchè appare del tutto contraddittorio affermare che non vi sia stato alcun segno di resipiscenza e rielaborazione; inoltre non è stato dato rilievo all’allontanamento dal luogo di asserita realizzazione delle condotte delittuose, con evidente autonomia economica del ricorrente avulsa da contesti illeciti.
Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro riferibilità, da diverse prospettive, alla asserita assenza dei presupposti legittimanti la misura di prevenzione. Tali motivi, nonostante l’apparente denuncia di violazione di legge, prospettano censure che attengono alla valutazione dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione, oltre che alla effettiva sussistenza della motivazione, introducendo una lettura alternativa, non consentita in questa sede, quanto agli elementi ampiamente valutati dalla Corte di appello.
In tal senso, occorre considerare che questa Corte ha ripetutamente evidenziato che nel procedimento di prevenzione, in forza del disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435-01; Sez. 6, Sentenza n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080- 01). Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte di appello di Catanzaro ha ampiamente motivato sia quanto alla ricorrenza dei presupposti legittimanti la misura applicata, che quanto alla puntuale determinazione del requisito della pericolosità, in considerazione della sua delimitazione temporale, avendo motivatamente ritenuto che la sopravvenuta cassazione della sentenza di condanna del COGNOME per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. non abbia scardiNOME il
giudizio di pericolosità sociale, comunque derivante dal ruolo funzionale, svolto dallo stesso, di autista di alcuni adepti del sodalizio criminoso.Non ricorre dunque alcuna apparenza della motivazione, essendo stati analiticamente affrontati gli argomenti difensivi dedotti dalla difesa.
Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, il giudizio sull’attualità della pericolosità sociale, può basarsi anche su comportamenti non costituenti reato, valorizzando anche, ai sensi dell’art.1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le frequentazioni con soggetti pregiudicati e l’irreperibilità alle ricerche delle forze dell’ordine, indipendentemente dalla loro connessione con la violazione della misura di prevenzione (Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655-01; Sez. 2, n. 31549 del 06706/2019, RAGIONE_SOCIALE Rv. 277255-05;Sez. 6, Sentenza n. 49583 del 03/10/2018, Rv. 274434). Nel caso di specie, la Corte di appello ha motivato, con argomentazioni che non si prestano ad alcuna censura in questa sede, in modo logico ed coerente quanto alla pluralità di episodi di frequentazione con pregiudicati attribuiti al COGNOME, alle sue precedenti condanne, alla assenza di redditi leciti e riscontrati, al suo ruolo ripetuto di autista di soggetti d elevato e riscontrato spessore criminale, pienamente contestualizzando tali condotte in relazione all’associazione criminosa della cui partecipazione il COGNOME stesso appare fortemente indiziato, mentre le allegazioni difensive, piuttosto che effettivamente evidenziare la ricorrenza di una reale violazione di legge, si risolvono in una non consentita lettura alternativa del merito in questa sede.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 marzo 2024.