Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1321 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1321 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Tunisia il 15/04/1990;
avverso il decreto della Corte di appello di Ancona del 15/10/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Ancona, giudicando sulla impugnazione dell’interessato, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale di Ancona in data 9 maggio 2024, con il quale era stata applicata, nei confronti di NOME COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di soggiorno nel Comune di Fermo per la durata di anni cinque.
Avverso il predetto decreto NOME COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo egli lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 1, 4, 6 e 11 d.lgs. 159/2011 per essere stata ritenuta sussistente la sua pericolosità sociale sebbene l’ultimo reato da lui commesso risalga all’anno 2020 e che, quindi, egli non può essere considerato soggetto dedito in modo assiduo al crimine.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il difetto di motivazione con riferimento alla durata della sorveglianza speciale, che è stata fissata nella misura massima possibile nonostante la sua presunta pericolosità si arresti al 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell’art. 4 I. n. 1423/56, richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, I. n. 575/65 (disposizioni confermate dall’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o GLYPH meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, prospettato da una parte, che,
singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, COGNOME, Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, COGNOME e altro, Rv. 270080).
È, quindi, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci ed altri, Rv. 260246), così come è estraneo al procedimento di legittimità il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell’articolo citato, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi m una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 279435).
Ciò posto, deve evidenziarsi che, al contrario di quanto sostenuto con la impugnazione, il decreto della Corte territoriale ha dato conto – con motivazione adeguata ed esente da vizi logici – della sussistenza dei requisiti sopra richiamati senza incorrere nella lamentata violazione di legge.
3.1. Invero, la Corte di appello di Ancona ha confermato il provvedimento di sottoposizione dell’odierno ricorrente alla misura di prevenzione in oggetto evidenziando che egli, sin dal suo arrivo in Italia, si è reso responsabile di numerosissimi reati contro la persona, contro il patrimonio, contro la Pubblica amministrazione, nonché in materia di armi, di stupefacenti e di contravvenzioni di polizia, commessi nel 2011, 2013, 2017, 2018 e 2020. Per tali ragioni, quindi, il proposto è stato ritenuto socialmente pericoloso, tenuto anche conto dei suoi numerosi precedenti di polizia, delle numerose misure cautelari disposte nei suoi confronti e della precedente misura di prevenzione (avviso orale) emessa a suo carico.
3.2. Inoltre, la pregressa misura dell’avviso orale è stata ritenuta – in modo non contraddittorio – inefficace poiché, anche dopo di essa, NOME COGNOME è stato deferito per furto in appartamento, lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e violazione della legge stupefacenti; quanto poi alla durata della misura di prevenzione, la Corte territoriale l’ha ritenuto congrua alla luce della intensa e prolungata attività criminale del soggetto iniziata nel 2011 ed ancora in corso.
In conclusione, il ricorrente – pur lamentando la violazione di legge e la mancanza di motivazione – in realtà chiede a questa Corte una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto a quella
coerentemente effettuata dal giudice a quo per confermare il giudizio di pericolosità nei suoi riguardi.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.