Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37439 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37439 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME DI NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato ad Acireale il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte d’appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 aprile 2025 la Corte di appello di Catania, ha confermato quella emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 13 novembre 2019, con la quale NOME COGNOME Ł stato ritenuto colpevole dei reati di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perchØ, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in data 30 ottobre 2018, violava l’obbligo di soggiorno nel comune di Acireale recandosi, senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria, nel territorio del Comune di Santa Venerina e, in data 3 dicembre 2018, violava la prescrizione di non rincasare oltre le ore 21 e di non uscire di casa prima delle ore 6 senza comprovata necessità e comunque, senza, averne dato tempestiva notizia all’autorità competente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore, AVV_NOTAIO, articolando tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonchØ mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla violazione dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e gli elementi costitutivi della fattispecie, nonchØ, ancora, illegalità della pena per l’impossibilità, per l’imputato, di prevedere le conseguenze della condotta antigiuridica.
In data 5 maggio 2016, COGNOME Ł stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere.
Il 6 giugno 2017 gli Ł stato notificato in carcere il provvedimento applicativo della misura di prevenzione e il 5 dicembre 2017 la misura cautelare Ł stata sostituita con quella dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.
Al momento della scarcerazione, un ufficiale di Polizia penitenziaria ha redatto due
verbali, il primo relativo alla sostituzione della misura cautelare in carcere con quella dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, in calce al quale Ł stato dato atto della operatività, da quel giorno, della misura di prevenzione, ed il secondo avente ad oggetto la consegna del libretto precettivo («verbale di riconsegna del libretto precettivo al sorvegliato speciale di pubblica sicurezza»).
Da tale sequenza, secondo il ricorrente, deriverebbe che la stessa misura della sorveglianza speciale deve ritenersi inefficace e il reato contestato insussistente, potendo, semmai, ritenersi configurabile la fattispecie di cui all’art. 650 cod. pen.
La necessaria redazione del «verbale di sottoposizione agli obblighi» deriva dall’art. 14, comma 2bis d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161.
Inoltre, sarebbe stata violata la disciplina relativa alla «competenza all’esecuzione» che l’art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011 riserva all’Autorità di pubblica sicurezza e non, come avvenuto nel caso di specie, alla Polizia penitenziaria.
La situazione verificatasi avrebbe ingenerato nell’imputato, infine, il ragionevole dubbio che la condotta di allontanamento dal Comune di residenza potesse costituire violazione della misura cautelare, piuttosto che di quella di prevenzione, avendo le misure contenuto sovrapponibile; l’imputato avrebbe dovuto prima ricevere notifica del provvedimento di revoca della custodia cautelare e applicativo dell’obbligo di dimora, e poi, dal Commissariato di Polizia, quello applicativo della misura di prevenzione, con il libretto precettivo e il verbale di sottoposizione agli obblighi.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito travisamento probatorio, carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità penale dell’imputato della seconda violazione contestata.
Con riferimento al controllo effettuato dagli agenti di Pubblica sicurezza presso il domicilio dell’imputato in data 3 dicembre 2018 ed in orario notturno, all’esito del quale avevano concluso che lo stesso non si trovasse in casa, il ricorrente ha evidenziato che, per l’ora notturna e per il brevissimo arco temporale in cui Ł avvenuto l’accertamento (03:55 – 04:02), non può escludersi che egli fosse in casa, e che, semplicemente, non abbia avuto il tempo di svegliarsi.
2.3. Con il terzo motivo ha eccepito travisamento probatorio, carenza ed illogicità della motivazione in relazione all’applicazione della recidiva.
La Corte di appello, con un mero riferimento ai precedenti penali dell’imputato, avrebbe riconosciuto la recidiva senza effettuare una valutazione complessiva che tenesse conto anche di altri elementi, quali la riprovevolezza della condotta e il grado di offensività dei comportamenti.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
Il primo motivo Ł infondato.
2.1. La tesi del ricorrente Ł che l’effetto giuridico di «riespansione» degli obblighi relativi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale vada ricollegato alla redazione del «verbale di sottoposizione agli obblighi», così come disciplinato dall’attuale testo dell’art. 14, comma 2bis , d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dalla legge 17 ottobre 2017, n.161, secondo cui «l’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato Ł sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere
dal giorno nel quale Ł cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi».
Come correttamente argomentato dalla Corte di appello, la disposizione citata Ł entrata in vigore successivamente all’emissione del decreto contenente la misura di prevenzione: non vertendosi in tema di modifica in melius della norma incriminatrice Ł esclusa la possibilità dell’applicazione retroattiva.
Ulteriormente, a sostegno della soluzione adottata, depone la prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui Ł pacifico che l’adempimento da cui derivano gli obblighi contenuti nel provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale Ł la notificazione del provvedimento all’interessato, senza la necessità di altri adempimenti formali.
Giova ribadire che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza decorre dalla notificazione del relativo decreto all’interessato, dovendo escludersi che abbia inizio dalla consegna della «carta precettiva» da parte degli organi di polizia (Sez. 1 n. 16447 del 05/02/2021, COGNOME, Rv. 281115-01; Sez. 1, n. 11813 del 05/03/2009, COGNOME, Rv. 243489-01).
Nel caso in esame, come ricostruito dalla Corte di appello, la notifica del decreto di applicazione della misura di prevenzione durante la carcerazione e la redazione, al momento della scarcerazione, di un primo verbale in cui si Ł dato atto della operatività, da quel momento, della misura di prevenzione, e di un secondo verbale in cui Ł stata descritta la consegna del libretto precettivo, dimostrano la conoscenza effettiva degli obblighi, in capo al destinatario.
Nello stesso senso depone l’argomentazione per la quale l’introduzione dell’art. 14, d.lgs. n. 159 del 2011 non ha assegnato un valore «costitutivo» alla redazione del verbale di sottoposizione agli obblighi in caso di sospensione ex lege degli effetti della misura di prevenzione, trattandosi di adempimento necessario a soli fini di documentazione di un effetto giuridico che, nel caso di sospensione dovuta all’applicazione di misura cautelare detentiva, si Ł già prodotto.
Il testo della disposizione, infatti, evidenzia come il dies a quo della nuova decorrenza della misura di prevenzione si identifica con quello di cessazione dello stato detentivo dell’interessato, sia pure con la avvenuta redazione del verbale di sottoposizione, a fini di documentazione.
Se il legislatore avesse voluto subordinare la «nuova» vigenza degli obblighi alla avvenuta redazione del verbale, quale elemento costitutivo, non avrebbe ancorato il dies a quo della misura di prevenzione alla cessazione della misura cautelare (così Sez. 1, n. 6650 del 12/10/2021, dep. 2022, Amorosi qui integralmente condivisa).
Esclusa, pertanto, la necessità di una forma legale o di un modello specifico di provvedimento, dovendo piuttosto avere rilevanza che si garantisca, nel caso concreto, una conoscenza effettiva degli obblighi, la sentenza ha congruamente segnalato come la redazione del «verbale di riconsegna del libretto precettivo al sorvegliato speciale di pubblica sicurezza» abbia raggiunto la medesima funzione del verbale di sottoposizione agli obblighi.
NØ assume rilievo decisivo in senso contrario, il fatto che la notificazione sia avvenuta tramite la Polizia penitenziaria, stante la sua irrilevanza ai fini della conoscenza effettiva del provvedimento impositivo della misura e del suo contenuto.
2.2. Con riferimento all’elemento soggettivo del reato, la Corte di appello ha congruamente evidenziato come nessuna norma di legge imponga che il verbale di sottoposizione agli obblighi sia redatto solo dopo la scarcerazione, così come alcuna
disposizione subordina la sussistenza del reato a specifiche modalità di notifica del decreto.
Dalla redazione del doppio verbale, in cui si Ł dato conto della sostituzione della misura cautelare detentiva con quella dell’obbligo di dimora e della contestuale applicazione della misura di prevenzione, funzionale a rendere chiarezza, Ł stata desunta la dimostrazione della consapevolezza dell’imputato della sottoposizione alla misura di prevenzione e, quindi, del dolo.
Peraltro, va ribadito che «ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Ł sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta» (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, COGNOME, Rv. 286010-01).
3. Il secondo motivo Ł inammissibile.
Esso si sostanzia in una censura in fatto, generica e aspecifica, che mira a ribadire una tesi opposta rispetto a quella che la Corte di appello ha assunto, con congrua motivazione, a fronte della medesima doglianza sviluppata in appello.
Ciò si desume da un mero confronto grafico del motivo in esame con il terzo motivo di appello (pagg. 13 – 15 dell’atto di impugnazione di merito).
A tale proposito, si ricorda che «Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (fra le molte conformi, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, COGNOME, Rv. 216473-01).
NØ integra elemento idoneo a rendere specifica la censura l’osservazione formulata «in via subordinata» dal ricorrente, ossia che COGNOME, all’epoca, era sottoposto a due misure limitative della libertà personale.
Alle medesime conclusioni può pervenirsi con riguardo al terzo motivo di ricorso.
I precedenti penali dell’imputato sono stati valorizzati dalla Corte di appello non già in virtø del loro mero riscontro formale, bensì in un giudizio complessivo che ha indotto, infine, a ritenere la pregressa condotta criminosa indicativa della perdurante inclinazione a delinquere, incidente, a sua volta, sul reato in contestazione.
Tanto in virtø della presenza di molti reati, anche specifici, e della vicinanza delle violazioni (commesse prima e dopo i periodi di scarcerazione e finanche durante la sottoposizione a misura cautelare) e, dunque, della possibile reiterazione dei reati e della evidente inclinazione al delitto.
A conforto di tale valutazione, si ricorda che «ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato ” sub iudice “» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep.
2017, COGNOME, Rv. 270419-01).
A tali principi si Ł attenuta la Corte di appello con motivazione che Ł rimasta totalmente obliterata dal ricorso in esame che ha riprodotto il quinto motivo di appello (pagg. 16 e 17 dell’atto di impugnazione di merito).
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 14/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME