Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25439 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25439 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
il Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO generale, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; del ricorso;
La difesa, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire memoria a mezzo p.e.c. con la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Trapani, in data 16 marzo 2022, nei confronti di NOME COGNOME, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 (capo B) e 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 (capo A), perché, sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, violava ripetutamente le prescrizioni, in quanto veniva sorpreso alla guida di un ciclomotore, nonché di un autocarro senza aver mai conseguito la patente, ometteva di presentarsi all’Autorità preposta ai controlli, non osservava, in due occasioni, l’obbligo di non uscire dall’abitazione e, in un’altra, quello di portare con sé la carta delle prescrizioni e infine, non rispettava le leggi, circolando a bordo di ciclomotore privo di casco e senza targa identificativa.
2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso COGNOME, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, con un unico, articolato motivo, denunciando violazione, falsa applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo A).
2.1.Si sostiene che i giudici di primo grado avrebbero disatteso le previsioni della sentenza n. 25 del 2019 della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 75, comma 2, d. Igs. cit.
La sentenza di appello, poi, non avrebbe considerato che il ricorrente non è mai stato sottoposto a condanna per reati di mafia, né che questi non risulta essere stato mai indagato per appartenenza associazione mafiosa.
Infine, dalla lettura del provvedimento impositivo della misura di prevenzione, non si evince che l’imputato rientra nel novero dei soggetti al codice antimafia.
Si segnala che non è condotta punibile ai sensi dell’art 75, comma 2, cit. la violazione dell’obbligo di portare con sé la carta precettiva, trattandosi di reato previsto dall’art 650 cod. pen. oblabile, nonché quello di rispettare le leggi attraverso la circolazione a bordo di un ciclomotore privo di casco protettivo, perché si tratta di ciclomotore elettrico.
2.2. Sotto altro profilo, si deduce che gli unici comportamenti punibili, ai sensi della norma citata sarebbero quelli della violazione dell’obbligo di presentazione e quello di rimanere in casa, fatti per i quali non vi è prova certa che l’imputato sia stato autore delle condotte in addebito e che, in ogni caso, sono comportamenti di lieve entità, non punibili ai sensi dell’art 131-bis cod. pen.
Si richiama, sul punto, giurisprudenza di legittimità secondo la quale, ai fini della configurabilità dell’attualità del comportamento ostativo all’applicazione della citata causa di non punibilità, è l’identità dell’indole dei reati eventualmente commessi, da valutare in relazione al caso esaminato, verificando, in concreto, se i reati presentino caratteri fondamentali comuni.
La non punibilità, infatti, deriva non dalla inoffensività della condotta ma dal riconoscimento di una minima entità dell’aggressione al bene giuridico protetto, a fronte della quale il legislatore ritiene non necessaria l’irrogazione dell sanzione penale.
3.L’AVV_NOTAIO generale di questa Corte, NOME. COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta, in assenza di tempestiva richiesta delle parti di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, richiamato da ultimo dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel testo introdotto dall’art. 17, d. I. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La difesa ha fatto pervenire memoria a mezzo p.e.c. con la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1. Le deduzioni difensive di cui al §2,1. presentano profili di fondatezza, limitatamente alla condotta di cui al capo A consistente nella mancata osservanza dell’obbligo di rispettare le leggi quanto alla circolazione senza casco e targhino.
Invero, il fatto di cui al capo A è contestato per la violazione dell’art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011, perché COGNOME, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, ne violava gli obblighi, ponendo in essere, tra l’altro, la descritta condotta.
Si richiama, ai fini di valutare la sussistenza del fatto, la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496 – 01) secondo la quale l’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 201:1, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni cd. specifiche; la predetta inosservanza può, tuttavia, rilevare ai fini dell’eventuale aggravamento della misura di prevenzione.
In motivazione la Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha specificato che l’obbligo dli rispettare le leggi non integra la norma incriminatrice, sicché il sorvegliato speciale che avrà c:ommesso un reato comune o un illecito amministrativo sarà punito solo per questi, non anche per il delitto di cui al secondo comma dell’art. 75 cil:.
La commissione di tali illeciti, almeno di quelli penali, potrà tuttavia avere rilevanza per l’eventuale modifica della misura di prevenzione, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 159 del 2011. Tale norma prevede che il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione può essere modificato, in senso più restrittivo, su richiesta dell’autorità proponente «quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura». La commissione di reati comuni da parte del sorvegliato speciale potrà essere valutata dal giudice come dimostrazione di un atteggiamento non rispettoso dell’obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi, obbligo generico e indeterminato che non può integrare una fattispecie penale, ma può costituire un presupposto per l’aggravamento della misura della sorveglianza speciale, nell’ambito di un giudizio di prevenzione che deve affermare se un soggetto è pericoloso alla luce della sua precedente condotta, confrontata con i nuovi elementi acquisiti a giustificazione dell’aggravamento richiesto (Sez. 1, n. 18224 del 09/01/2015, Concas; Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, COGNOME).
Ciò posto, in via generale, deve osservarsi che l’articolato capo di imputazione ascritto all’imputato, prende in esame plurime condotte le quali, esclusa quella sin qui descritta, integrano, senz’altro, l’ipotesi di reato contestata e ritenuta con motivazione esauriente da parte dei giudici di secondo grado.
Invero, risulta la violazione degli obblighi specifici alla misura in atto a carico dell’imputato, la quale è oggetto di contestazione e di affermazione di responsabilità in capo al COGNOME.
Si fa riferimento agli obblighi di cui all’art. 8 del d. Igs. citato, cioè que di portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza la c.d. ‘carta di permanenza’ (c. 7), di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza; di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza; di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie; di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data Ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza; di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni (c. 4), oltre ad eventuali prescrizioni aggiuntive, la cui violazione – avendo esse efficacia integrativa del precetto
relativo ai reati di cui all’art. 75, commi 1 e 2, del decreto citato- integra tali reati (Sez. 1, n. 32575 del 21/04/2023, Rv. 285051 richiamata nella requisitoria scritta dell’AVV_NOTAIO generale che si richiama in quanto condivisa).
Ciò comporta che la censura prospettata non è fondata perché, anche l’eliminazione della porzione della condotta sopra descritte, non incide sull’entità del trattamento sanzionatorio e, quindi, il ricorso, in questa parte, manca di interesse.
Si riscontra, invero, che nessun aumento ex art. 81 cod. pen. è stato operato dai giudici di merito che sono partiti dalla pena base di mesi sette, compresa la continuazione con precedente giudicato, con aumento per la continuazione limitatamente al reato di cui al capo B (guida senza patente da parte del sorvegliato speciale), capo di imputazione non attaccato da alcun motivo di ricorso.
Infine, è appena il caso di osservare che soltanto enunciata senza alcuna specificazione delle ragioni poste a base della censura, è la deduzione relativa al difetto di prova certa circa la responsabilità del ricorrente in ordine alle violazion relative alla mancata presentazione all’autorità di pubblica sicurezza nei giorni prestabiliti o di quelle relative all’obbligo di rimanere a casa negli orari notturni.
1.2.Con riferimento al diniego dell’art. 131-bis cod. pen. la motivazione di merito è esauriente e immune da censure di ogni tipo. Su tale punto il ricorso si presenta, peraltro, generico e versato in fatto. Dunque, la relativa censura è inammissibile.
Ineccepibile appare la motivazione della sentenza impugnata che si sofferma, con ragionamento non manifestamente illogico, sulle concrete modalità di estrinsecazione dei fatti, tali da generare un pericolo significativo in termini d non esiguità.
Tanto, tenuto conto della pluralità delle violazioni ‘e della circostanza che il COGNOME si è mostrato del tutto insofferente alla osservanza di prescrizioni.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
O o GLYPH Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese o (gz< cu 4-14 R GLYPH processuali.
Così deciso il 22 febbraio 2024
-5 GLYPH
Il Consigliere estensore