Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20992 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20992 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
NOME NOME, nato a Polistena il DATA_NASCITA,
avverso il decreto emesso in data 26/09/2023 dalla Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento de decreto impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di provenienza.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Reggio Calabria, sezione per le Misure di Prevenzione, ha rigettato l’impugnazione proposta avverso il provvedimento depositato in data 23 novembre 2022, con cui il Tribunale del medesimo capoluogo, all’esito dell’udienza del 9 novembre precedente, aveva disposto l’esecuzione del decret con il quale, in data 15 luglio 2015 (definitivo il 5 luglio 2017), il medesimo Tr aveva applicato a NOME COGNOME la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno.
1.1. Il proposto, in data 29 giugno 2022, era stato scarcerato all’esito della espia della pena inflitta per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.; il Tribunale, persistenza della pericolosità sociale del prevenuto, aveva provveduto secondo quanto dispone l’art. 14, comma 2 ter (aggiunto dall’art. 4 della legge n. 161 del 17 ottobr 2017) del d.lgs. 159/2011.
Con provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Sassari in data 4 ottobre 2022, i prevenuto era stato, peraltro, già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vi in esecuzione alla data del provvedimento che disponeva l’esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
2.1. La Corte territoriale, nel rigettare il primo motivo di gravame, speso in t necessaria postergazione della esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, rispetto alla continuità da alla libertà vigilata già in corso, ha inteso privilegiare il significato evincibi normativo che regola i rapporti tra la misura di prevenzione dell’obbligo di soggior (tra le altre coercizioni) la libertà vigilata: art. 15, comma 2, secondo periodo, de 6 settembre 2011 n. 159. Tale disposizione prevede che “Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta do cessazione dell’obbligo del soggiorno.”. Laddove la lettera che si legge all’art. 1 medesimo testo normativo, che regola i rapporti della sorveglianza speciale con le misur di sicurezza e la libertà vigilata, dispone che “quando è applicata la misura di sicur della libertà vigilata, durante la sua esecuzione non si può far luogo alla sorvegl speciale, della quale se applicata cessano gli effetti”.
2.2. La Corte territoriale ha respinto anche il secondo motivo di gravame, stiman attuale ed effettiva la pericolosità sociale manifestata dal prevenuto sulla ba allegazioni fattuali che valorizzavano i suoi ininterrotti legami con il contesto c organizzato di provenienza territoriale e la sua buona disposizione verso tale contes 4 coincidente peraltro con il suo nucleo familiare attivo e ancora attualmente virule tanto che con decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 era stato prorogato (sulla base
informazioni raccolte nell’agosto 2020 e nell’agosto 2021) il regime detentivo special cui all’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario. L’aspetto rieducativo, conseguen trattamento carcerario vissuto nell’ultimo decennio, era dunque ritenuto recessivo da Corte.
Avverso tale decreto ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione il difensore del COGNOME, articolando due motivi di critica al provvedimento di secondo grado:
3.1. Violazione della legge che disciplina il rapporto tra l’esecuzione delle mis prevenzione personale (in particolare i rapporti tra la sorveglianza speciale e la l vigilata, art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011), atteso che la seconda disposizione normativa (art. 1 comma 2, D.Igs. cit.) trova applicazione solo in caso sia disposto l’obbligo di soggio senza sorveglianza speciale; mentre in caso di applicazione della sorveglianza special accompagnata o meno da misure di contenimento territoriale, trova applicazione solo l’art. 13 del d.lgs. citato (nei termini il ricorrente cita Sez. 5, n. 20495 del 23/3
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge (art. 606, comma lett. b, cod. proc. pen., in relazione all’art. 14, comma 2 ter, D.Igs. cit.) e vizio esiziale di motivazione per mancanza della stessa (che integra inosservanza della legge processuale, art. 125 comma 3, cod. proc. pen.), in tema ritenuta attualità de pericolosità sociale, stimata sulla base di elementi equivoci e assolutamente generi incapaci di sovvertire la prognosi favorevole determinata dal lungo trattamen rieducativo percorso negli otto anni di detenzione dal prevenuto.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte, in data 15 aprile 2024, ha depositat argomentate conclusioni scritte, con le quali ha chiesto, in accogliento del primo mo di ricorso, in questo assorbito il secondo, l’annullamento del provvedimento impugnat con rinvio per nuova valutazione alla Corte di appello di Reggio Calabria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato; resta assorbito il secondo.
1.1. La Corte d’appello onerata della decisione sui motivi di gravame, nel regola confini tra le disposizioni contenute agli artt. 13 e 15, comma 2, del più volte decreto legislativo, ha inteso elaborare una inedita scala di gradazione tra le eterog misure restrittive della libertà, che discende dalle più afflittive alle meno (sanzione penale – misura di sicurezza detentiva – sorveglianza speciale con obbligo soggiorno – libertà vigilata – sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno), segue
la quale le più lievi andrebbero sempre postergate, nella esecuzione, alle più afflitt prescindere dalla loro natura, struttura e funzione.
1.2. Tale ernneneusi non può essere condivisa, contrastando invero con il chiaro tenor letterale della disposizione normativa (art. 13 D.Igs. cit.: “quando è applicata la mis sicurezza della libertà vigilata, durante la sua esecuzione non si può far luogo sorveglianza speciale, della quale se applicata cessano gli effetti”) che rego interferenze tra la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (cui sia o me aggiunto l’obbligo di soggiorno in un determinato territorio comunale) e la misur sicurezza, non detentiva, della libertà vigilata. Laddove il testo del successivo artico comma 2, dispone che “Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell’obbligo del soggiorn così regolando l’ipotesi di successione inversa, secondo un principio di necessar continuità e non interruzione della misura in esecuzione, che soffre eccezione solo in ca di sopravvenienza della misura cautelare detentiva o della pena.
1.2.1. In fatto è necessario precisare che, dalla stessa lettura del decreto impugn risulta che al momento della decisione di primo grado, la misura di sicurezza della lib vigilata era già in esecuzione.
1.3. Sul tema, sono ben più di quella indicata dal ricorrente le pronunce di legitt che qui si condividono, che valorizzano il rapporto, non inconciliabile, tra i du disposti normativi (Sez. 2, n. 16557 del 31/03/2022, n.m.; Sez. 1, n. 20960, 11/3/2021, n.m.; Sez. 5, n. 21755 del 16/01/2019, n.m.; Sez. 5, n. 39534 de 03/02/2017, Tumminia, Rv. 270900: «Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 6 settembre 2011, n 159, non è applicabile la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo soggiorno nel caso in cui sia già in atto una misura di sicurezza detentiva o la li vigilata, essendo limitata la loro compatibilità applicativa, in successione, all’ipote la seconda sia eseguita successivamente alla prima»); pronunce che forniscono una interpretazione sistematica delle norme esecutive contenute nel codice antimafia, che giudici del merito non hanno colto.
Le disposizioni che regolano la materia riconoscono implicitamente la licei dell’applicazione congiunta delle diverse le misure restrittive, vietandone solt l’esecuzione simultanea (sotto l’egida della previgente normativa si vedano Sez. 1, 3095 del 27/05/1998, Rv. 211019; Sez. 1, n. 10165 del 07/02/2001; Sez. 1, n. 14786 del 18/03/2003). Del resto, l’ordine di esecuzione delle diverse misure può trov plausibile fondamento nella diversità della loro struttura e funzione (le misu sicurezza presuppongono la commissione di un fatto di reato e seguono l’esecuzione della ( i l pena, ponendosi in ideale continuità trattamentale e rieducativa con la pena; mentre misure di prevenzione ne prescindono e sono applicate sulla base di indizi di pericolos
contemplati da specifiche norme di legge), mirando a rendere “compatibile” la no infrequente applicazione di entrambe alla stessa persona.
1.4. Nella concreta fattispecie, a dispetto del chiaro tenore letterale dell’art. appunto dispone la perdita di efficacia della misura di prevenzione applicata duran l’esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata- la Corte territoriale preoccupata di interpretare il disposto in questione in misura compatibile co successivo art. 15, comma 2, preferendo viceversa applicare un canone inverso della possibile sequela tra le diverse misure, alla luce di un inedito principio di decalage (sconosciuto all’ordinamento positivo) che affascerebbe tutte le misure privative d libertà personale, a prescindere dalla loro natura, funzione e struttura.
1.5. Invece, il principio da applicare per regolare la sequela tra le diverse misure è pure indicato, in forme ancor più nette, dalla decisione (Sez. 5 n. 20495 del 23/03/20 n.m.) ricordata in ricorso, che, nel censurare il provvedimento pronunciato in quel c dalla Corte territoriale, ha rilevato che la stessa aveva «completamente omesso d motivare in ordine alle ragioni della mancata sospensione della sorveglianza speciale che di fatto non ha concesso – nonostante il disposto dell’art. 13 cit. d.lg sospensione richiesta con l’atto di appello. Tale norma, infatti, come più volt ricordato, prevede che, quando è applicata la misura di sicurezza della libertà vigi durante la sua esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale, della qua cessano gli effetti. Con argomentazione ancor più articolata, la successiva sentenza 21755, del 16/01/2019, n.m., della stessa Sezione quinta, ha specificato non solo diversa natura che caratterizza le misure di prevenzione e le misure di sicurezza, anche la loro gradazione in sede esecutiva ed, infine, il rapporto nel caso in cui u esse sia già in esecuzione. Mentre in precedenza la medesima Sezione, con sentenza n. 39534 del 03/02/2017 (Rv. 270900) aveva chiarito che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, non è applicabile nel caso in cui sia gi atto una misura di sicurezza quale quella della libertà vigilata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.6. In conclusione ed in sintesi: le misure di prevenzione e le misure di sicur possono coesistere, solo nel senso che possono essere applicate al medesimo soggetto in successione cronologica; la fase esecutiva è regolata dal testo del più volte citato art nel senso che nell’ipotesi in cui sia già in corso di esecuzione una misura di sicurezz misura di prevenzione emessa cessa di essere efficace. Nei termini anche la più recente decisione di questa Sezione (sentenza n. 16557, 31/03/2022, n.m.). Tale disposizione è peraltro perfettamente amalgamata con il comma 2 ter del successivo articolo 14, che impone la rivalutazione necessaria della pericolosità in caso di iato rilevante tra deci ed esecuzione, in materia di prevenzione. Appare pertanto del tutto ragionevole, olt a7)/ v che aderente alla disposizione normativa, attendere l’epilogo della misura di sicurezza g in corso di applicazione (ove, peraltro, si rende necessaria una prima valutazione su
attualità della pericolosità sociale) prima di procedere alla necessaria rivalutazione pericolosità in chiave prognostica rispetto alla misura di prevenzione da po “eventualmente” in esecuzione al termine della libertà vigilata. Il testo del più volte articolo 13 prevede, infatti, solo la cessazione degli effetti della misura di preve personale sopravvenuta, senza affatto imporne la successiva ripresa.
1.7. Così chiariti i rapporti di esecuzione delle diverse misure restrittive (cui fa ec solo l’intervento della pena e della misura cautelare detentiva), risulta lin complementare anche il disposto dell’art. 15, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 159/2011, che così recita: “Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la lib vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell’obbligo del soggiorn L’ipotesi disciplinata da tale ultima disposizione normativa è affatto diversa e disci caso in cui l’obbligo di soggiorno sia già in corso di esecuzione all’atto della applic della libertà vigilata, che avrà effetto dopo la cessazione dell’obbligo di soggiorno manifestando il favor espresso dal legislatore per la tutela della continuità e n interruzione della misura in atto.
Il secondo motivo resta assorbito dalla decisione rescindente.
Consegue all’annullamento del provvedimento impugnato il rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria (Sezione per le Misure di Prevenzione) in diver composizione collegiale.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2024.