Sorveglianza Speciale: Anche la Violazione del Coprifuoco è Reato
L’ordinanza n. 15756 del 2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di misure di prevenzione: ogni violazione delle prescrizioni legate alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno integra una fattispecie di reato. Questa decisione chiarisce che non esistono infrazioni ‘minori’ e che anche il mancato rispetto di un orario di rientro ha conseguenze penali significative.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L’imputato era stato condannato per aver violato una delle prescrizioni imposte, nello specifico quella di rincasare entro le ore 21:00.
La difesa sosteneva che tale condotta non rientrasse nella fattispecie criminosa descritta dall’art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, poiché, a suo dire, la violazione non riguardava direttamente l'”obbligo di soggiorno” inteso come divieto di allontanarsi da un determinato territorio, ma una prescrizione accessoria. Di conseguenza, si chiedeva l’annullamento della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla sorveglianza speciale
La Suprema Corte ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso “inammissibile” in quanto “manifestamente infondato”. I giudici hanno sottolineato come la posizione dell’imputato si ponga in netto contrasto non solo con il dato normativo, ma anche con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Citando un proprio precedente (sentenza n. 11217/2014), la Corte ha riaffermato che il delitto previsto dall’art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011 si configura con la violazione di qualsiasi obbligo o prescrizione imposta con la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno. Non vi è distinzione tra prescrizioni considerate ‘principali’ e quelle ritenute ‘accessorie’.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su un’interpretazione rigorosa e unitaria della misura di prevenzione. La sorveglianza speciale è un complesso di prescrizioni finalizzate a controllare la pericolosità sociale del soggetto e a prevenirne la ricaduta nel crimine. Ogni singola regola, dall’obbligo di soggiorno al rispetto degli orari, è parte integrante di questo progetto di controllo e prevenzione. Isolare una prescrizione e considerarla meno rilevante delle altre snaturerebbe la finalità stessa della misura. La violazione dell’obbligo di rientrare a casa in un orario prestabilito non è un’infrazione banale, ma un’elusione del controllo dell’autorità e, pertanto, integra pienamente il reato contestato. Dichiarare il ricorso inammissibile ha comportato, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione serve come un importante monito: le prescrizioni associate alla sorveglianza speciale devono essere rispettate nella loro totalità e con il massimo rigore. La decisione chiarisce che la legge non ammette distinzioni di gravità tra le varie regole imposte. Qualsiasi trasgressione, inclusa quella relativa agli orari di rientro, costituisce un reato autonomo, con tutte le conseguenze penali che ne derivano. Per i soggetti sottoposti a tali misure, è fondamentale comprendere che l’intero pacchetto di obblighi è vincolante e la sua violazione porta inevitabilmente a nuove conseguenze giudiziarie.
La violazione dell’obbligo di rientrare a casa entro un certo orario costituisce reato per chi è sottoposto a sorveglianza speciale?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che la condotta posta in essere in violazione di qualsiasi obbligo o prescrizione imposta con la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno integra il delitto previsto dall’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, includendo quindi anche la violazione dell’orario di rientro.
Qual è il riferimento normativo per questo tipo di reato?
Il riferimento normativo è l’articolo 75, comma 2, del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 (noto come Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
Cosa accade se un ricorso in Cassazione su questo punto viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15756 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15756 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FINALE LIGURE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore rileva l’insussistenza della fattispecie di cui all’art. 75, comma 2, d. Ig n. 159 del 2011, in quanto le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale violate non concernono l’obbligo di soggiorno – sono manifestamente infondate, prospettando enunciati ermeneutici in contrasto col dato normativo e la giurisprudenza di legittimità. Secondo, invero, la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure di prevenzione, integra il delitto di cui all’art. 75, comma secondo, d. Igs. n. 159 del 2011, la condotta posta in essere in violazione degli obblighi o delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno (si veda per tutte Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 264477: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva ravvisato la configurabilità del delitto in questione con riferimento a sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno il quale aveva violato la prescrizione di rincasare oltre le ore 21,00).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.