Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29549 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29549 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Sondrio il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 04/03/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata (all’esito del rito abbreviato) in data 11 novembre 2022 il Tribunale di Lecco dichiarava NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 75, comma secondo, d.lgs. 159/2011 (commesso in Lecco il 5 gennaio 2021) e, per l’effetto, lo condannava – previo riconoscimento delle attenuanti generiche e con la diminuente del rito – alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione.
1.1. L’imputazione riguardava, come visto, il reato di cui all’art.75, comma secondo, d.lgs. 159/2011 perché, NOME COGNOME essendo stato sottoposto con provvedimento n.156/2019 M.P. del Tribunale di Milano alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che tra le diverse prescrizioni prevedeva l’obbligo di fissare la propria dimora non allontanandosi da essa senza preventivo avviso, avendola stabilita nel comune di Colonno con verbale del 31 dicembre 2020 ed essendo stato identificato dai RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE di Lecco presso l’abitazione di NOME, contravveniva i relativi obblighi.
1.2. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, investita del gravame proposto dall’imputato, ha confermato la decisione di primo grado avendo ritenuto infondate tutte le relative censure.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riportati nei limiti di cui all’ art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistend l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo egli lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione mancante o manifestamente illogica rispetto alla ritenuta prova della responsabilità penale dell’imputato in ordine al reato in conteRAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 in quanto la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato nonostante la mancanza dell’elemento soggettivo ed oggettivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione) è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
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Anzitutto deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” (come nel caso di specie) e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis: Cass. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
2.1. Orbene, come chiarito in seguito, le critiche esposte dall’imputato – pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di illogicità della motivazione riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa – in tutta evidenza – ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, quindi il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.
E’ costante, infatti, l’ insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto e della sua interna coerenza logicogiuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura maggiormente esplicativa (si veda, tra le altre, Sez. VI n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Così come va ribadito che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074).
2.2. Infine, non va dimenticato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati n valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 – , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01).
Ciò posto è opportuno ricordare che i fatti (la cui materialità non viene specificamente contestata dall’imputato) sono stati ricostruiti da entrambi i giudici di merito nei seguenti termini; il 31 dicembre 2020, presso il comando RAGIONE_SOCIALE di Berbenno di Valtellina era stato notificato all’odierno ricorrente i decreto emesso, nei suoi confronti, dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano in data 29 gennaio 2020 con il quale egli veniva sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di diciotto mesi, con il divieto di allontanarsi dal luogo di soggiorno senza la preventiva autorizzazione da parte della competente autorità giudiziaria.
In occasione della notifica del citato provvedimento il COGNOME aveva fissato la propria dimora in Colonna (Sondrio), INDIRIZZO; il giorno 5 gennaio 2021 alcuni militari dell’RAGIONE_SOCIALE in forza alla RAGIONE_SOCIALE di Lecco si erano recati presso la locale INDIRIZZO (dove si trovava l’abitazione di NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, all’epoca detenuto in carcere), e nell’occasione avevano constatato la presenza presso detta abitazione dell’odierno ricorrente, il quale aveva esibito una autorizzazione sottoscritta dal conduttore NOME COGNOME che lo ospitava presso tale dimora. Gli operanti accertavano che NOME COGNOME non aveva avanzato alcuna richiesta di cambiamento del proprio luogo di dimora alla autorità giudiziaria e che, inoltre, nei confronti del cittadin albanese era pendente una procedura esecutiva di sfratto per morosità.
Passando quindi all’esame delle censure deve ricordarsi che per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, COGNOME, Rv. 272612-01; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono, Rv. 242975 01), in tema di sorveglianza speciale le c.d. prescrizioni accessorie di cui all’art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011 – ch consentono di adattare le esigenze di difesa sociale, proprie della misura di prevenzione, al caso concreto – hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all’art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che la loro violazione, apprezzabile e consapevole, integra i detti reati.
Orbene, da tale principio di diritto la sentenza impugnata non si è discostata, non essendo contestato che l’imputato si sia allontanato dal Comune di residenza senza fornire alcuna valida giustificazione al momento dell’accertamento ai RAGIONE_SOCIALE di Lecco; in particolare la Corte di appello ha osservato, senza incorrere in vizi logici, che a nulla rilevava il fatto che il conduttore avesse autorizzat l’imputato a risiedere nel proprio appartamento e che la tesi difensiva secondo la quale il COGNOME stava chiedendo l’autorizzazione a cambiare era rimasta priva di qualsiasi riscontro (circostanza, peraltro, nemmeno specificamente dedotta in questa sede).
Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando il vizio motivazionale e la violazione di legge, sollecita a questa Corte una non consentita valutazione alternativa degli elementi di fatto.
Per completezza deve aggiungersi che eventuali censure riguardanti la legittimità della misura di prevenzione avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione nei confronti del decreto che l’aveva disposta e che, in ogni caso, la Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile il relativo motivo nuovo di appello in quanto esso non era stato oggetto dell’originario gravame.
Inoltre, tale statuizione non è stata oggetto del ricorso per cassazione e pertanto il relativo esame è precluso in questa sede. Come noto, infatti, con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024.