Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10202 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10202 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Cirò Marina il 29/08/1964
avverso la sentenza del 2/05/2024 della Corte di appello di Catanzaro
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che icon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la condanna di NOME COGNOME resa dal Tribunale di Crotone in data 1° ottobre 2021, dichiarando la prescrizione in relazione al reato di cui all’art. 76 d. Igs. n. 159 del 2011 e assolvendo l’imputato da alcune violazioni di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. cit., rideterminando la pena in quella di mesi otto di reclusione, per la residua condotta di cui all’art. 75, comma 2, cit. commessa il 4 ottobre 2014.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOMEinosservanza ed erronea applicazione di legge penale, GLYPH mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) devolve doglianze non .. specifiche, perché si prospettano deduzioni prive della indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, poste a base della censura e, comunque, non parametrate rispetto alla motivazione della sentenza che, invece, appare completa e immune da illogicità manifesta.
Ritenuto, infatti, che la Corte territoriale ha richiamato la condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale le prescrizioni impongono al sorvegliato speciale di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano, cioè, di tenere o non tenere una certa condotta, non soltanto le norme penali ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale.
Rilevato che non sussiste la carenza motivazionale denunciata, poiché la sentenza impugnata ha specificamente preso in esame la prescrizione imposta, rilevando che l’Autorità giudiziaria può legittimamente determinare gli orari nei quali il sorvegliato deve presentarsi per la firma sull’apposito registro, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, formatasi sotto il vigore della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, art. 9, secondo la quale integra il reato qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità (cfr. Sez.1, n. 25628 del 3/06/2008, COGNOME, Rv. 240456, che ha preso in considerazione la violazione dell’obbligo di allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale, con un ritardo di quindici minuti), ribadita anche nella vigenza dell’art. 75, comma 2, cit. contestato nella specie (Sez. 5, n. 13518 del 20/01/2015, Rv. 262895 – 01 relativa a un caso di ritardo nell’apposizione della firma negli appositi registri pari a un’ora).
Considerato, quanto all’elemento soggettivo del reato, che è sufficiente il dolo generico, cioè la cosciente volontà di inadempimento degli obblighi conosciuti dal sorvegliato speciale, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987, dep. 1988, COGNOME, Rv. 177860 01); peraltro, trattandosi, secondo il ricorrente, di mera dimenticanza (per aver preso un farmaco) sull’esistenza dell’obbligo, relativa a un reato omissivo proprio doloso, questa si traduce in una dimenticanza sul precetto penale e, quindi, nell’ignoranza sullo stesso, non rilevante se non nei termini di cui all’art. 5 cod. pen., come vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988 (Sez. 6, n. n. 58227 del 23/10/2018, Rv. 274814 – 01).
Ritenuto che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc.
4 pen. · l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore
Il Presidente