Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7540 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7540 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ERICE il DATA_NASCITA avverso il decreto del 20/06/2025 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO
visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO; letta la memoria di replica dell’AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; ricorso deciso ex art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Palermo ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Trapani in data 24 ottobre 2024 con cui era stata imposta, nei confronti di NOME COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, procedendo inoltre alla integrazione del contenuto delle prescrizioni, ex art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159/2011.
Avverso il decreto ha presentato ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato , adducendo due motivi incentrati sulla violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
2.1 Con il primo, il provvedimento viene criticato sul piano motivazionale, contestandosi la valutazione di pericolosità sociale di un individuo che, dopo aver scontato la pena, ha svolto un periodo agli arresti domiciliari con autorizzazione al lavoro esterno, senza incorrere in alcuna violazione della carcerazione o degli arresti domiciliari e senza commettere alcuna ulteriore infrazione della legge penale.
2.2 Con il secondo motivo si contesta la correzione apportata dalla Corte d’appello al provvedimento genetico, che ha comportato una modificazione discrezionale e non ‘automatica’ dell’elenco delle prescrizioni , con conseguente violazione dei principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza comunitaria ed interna di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato, in relazione al secondo motivo. Il primo motivo, per contro, non è consentito.
Il primo, è la classica doglianza ‘motivazionale’, incentrata cioè su un denunciato vizio ex art. 606 lett. e, cod. proc. pen. (pur senza curarsi di indicare quale dei tre elencati nella disposizione citata) in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa nel so ppesare gli elementi fattuali posti a base del giudizio. Si fa, infatti, riferimento all’indebita valorizzazione dei precedenti a scapito della valutazione del percorso intrapreso dal proposto che, anche a seguito del periodo di restrizione carceraria e del lavoro intrapreso, ha iniziato a rivisitare, si afferma, il proprio passato.
Sennonché, posto in questi termini, il motivo non è consentito. Costituisce infatti principio assodato che ‘in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa, in relazione ai profili motivazionali, la sola motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio», (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01; Sez. 2, n. 44578 del 05/10/2023, COGNOME).
È, d’altra parte, lo stesso testo dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 a prevedere che ‘Avverso il decreto della corte d’appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge’.
Passando al secondo motivo, occorre sottolineare innanzi tutto che, seppure la rubrica menzioni la medesima lettera e dell’art. 606 cod. proc. pen. citata anche nel
primo motivo, è evidente che in questo caso si faccia questione di erronea applicazione di norma di legge, profilo certamente ammissibile innanzi a questa Corte.
In particolare, si contesta l’estensione unilaterale (perché effettuata in assenza di richiesta o di impugnazione del pubblico ministero) del ventaglio delle prescrizioni gravanti sull’imputato , senza alcuna motivazione che ne giustificasse l’applicazione e la modulazione.
Per questo aspetto, il ricorso è fondato.
Appare, infatti, errato il ricorso al rimedio assicurato dall’art. 130 cod. proc. pen. , esplicitamente menzionato sia nella motivazione che nel dispositivo (pg. 5), per la correzione degli errori materiali, sull'(erroneo) assunto che il decalogo di prescrizioni previsto da ll’art. 8, comma 4, in quanto introdotto dalla locuzione ‘In ogni caso’ sia di applicazione automatica, e non discrezionale.
Al contrario, si è affermato, in linea con l’orientamento giurisprudenziale in materia cui questo Collegio intende conformarsi, che in tema di misura di prevenzione della sorveglianza speciale, l’applicazione delle prescrizioni del divieto di uscita in orario notturno e di partecipazione a pubbliche riunioni non può discendere automaticamente dall’applicazione della misura, ma richiede la specifica valutazione in ordine alla loro necessità in relazione alle esigenze di controllo del preposto (Sez. 6, n. 25771 del 29/05/2019, P., Rv. 276072 -01) . Si è così precisato, all’esito di un perspicuo ragionamento che pone al centro, da un lato, le esigenze di minima compressione dei diritti dell’individuo e, dall’altra, gli orientamenti derivanti dalle pronunce della Corte Europea dei diritti dell’Uomo (Grande Camera della Corte EDU, Sent. 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia) e della Corte Costituzionale (Sent. 20 novembre 2018 – 24 gennaio 2019, n. 24), oltre che di questa stessa Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 49731 del 06/06/2018, Sassano, Rv. 274456), che, quanto meno in relazione al divieto di partecipare a pubbliche riunioni ed al l’obbligo di permanenza abitativa notturna , previsti dalla disposizione in parole, ogni automatismo applicativo comporterebbe una inaccettabile compromissione di valori primari (il diritto di riunione, il diritto di circolazione) cosicché si rende necessaria la attenta commisurazione e parametrazione della specifica misura da parte del giudice, nell’esercizio di una discrezionalità giudiziale ‘controbilanciata’ da un corr ispondente (e proporzionato) onere motivazionale.
Corollario di quanto ora affermato – cioè, che siano esclusi, in materia, automatismi applicativi – è la conclusione per cui sia preclusa altresì la possibilità di procedere all’integrazione di previsioni carenti o mancanti attraverso il meccanismo assicurato dall’art. 130 cod. proc. pen., non azionabile per correzioni destinate ad apportare modifiche essenziali dell’atto (cfr. Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024 , D’Angelo, Rv. 287510 -01), tanto più se effettuate, come nel caso specifico accaduto, in assenza di
impugnazione o di istanza ad opera della parte potenzialmente interessata (nel caso, il Pubblico Ministero).
Da ciò, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alle ulteriori prescrizioni ex art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159/2011.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente alle ulteriori prescrizioni ex art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159/2011.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 23/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME