Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40237 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40237 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GAETA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME; I
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo 9464Tre OFL GLYPH (DRS°
Procedimento a trattazione scritta.
udito il difensore
RITENUTO IN FATI -0
1. COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di apello il Napoli dell’8 maggio 2024 con la quale, in parziale riforma della sentenza ‘esa il 4 dicembre 2023 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere all’esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di anni uno, mesi cinque e giorni quindici di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi il 15 ottobn: 2023 in Sessa Aurunca e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione:
1) inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale col divieto di soggiorno, ai sensi dell’art. 75, comma 2, d.igs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, quale persona sottoposta alla misura di prevenzione della son’eglianza speciale con divieto di soggiorno nel comune di residenza per la durat di anni tre, come da provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua ‘Vetere del 14 giugno 2023, aveva contravvenuto agli obblighi impostegli: non aveva ispettato il divieto di uscire dalla propria abitazione dalle 20:00 alle 6:00, posto che alle ore 20:30 non veniva ivi rinvenuto, ma veniva sorpreso alla gOida della sua autovettura in evidente stato di ebbrezza, dopo aver cagionato un sinistro stradale; non aveva rispettato l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria alle 20:00; non aveva rispettato l’obbligo di vivere onestamente, e osservare le le n ;gi anche considerando che si era dato alla fuga per evitare il controllo;
2) resistenza a un pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 337 cod. per , perché – nelle circostanze di cui sopra – alla guida della sua autovettura, I fine di evitare il controllo dei Carabinieri, dopo essere risultato positivo all’aie: I test, era rifiutato di seguire gli stessi in caserma;
3) guida in sito di ebbrezza e mancata ottemperanza all’obbligo d fermarsi in caso di incidente con danni alle persone, si sensi degli artt. 186, collima 2, e 189 d.igs. 30 aprile 1992, n. 286, perché si era messo alla )uida di un’autovettura in stato di ebbrezza e, dopo aver procurato un incidente ai danni di COGNOME NOME, alla quale aveva cagionato lesioni giudicate guaribili in giorni dieci, si era allontanato senza prestare soccorso.
2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea api: licazione della legge penale, con riferimento all’art. 75, comma 2, d.igs. n. 159 : el 2011, e vizio di motivazione della sentenza impugnata (con violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.), perché la Corte di appello avrebbe omesso di conside -are che l’imputato non aveva potuto rispettare l’obbligo di rincasare entro e 20:00 proprio perché era stato coinvolto in un incidente stradale, quanco aveva tamponato l’autovettura condotta da COGNOME NOMENOME
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea ap: licazione della legge penale, con riferimento all’art. 337 cod. pen., e vizio ?i mctivazione della sentenza impugnata (con violazione dell’art. 125 cod. proc. pèn.), )erché la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che il fatto che l’irriputal o avesse urlato nei confronti dei Carabinieri e non avesse voluto seguirli in caserma potesse aver perfezionato il reato di resistenza a un pubblico ufficiale.
2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea ap: licazione della legge penale, con riferimento all’art. 62-bis cod. pen , e vizio di motivazione della sentenza impugnata (con violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.), perché la Corte di appello avrebbe omesso di concedere le chcostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata circostanza aggravante della recidiva, senza offrire sul punto alcu’ a valida motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso non può essere ammesso nel preseq egiudizio di legittimità.
Giova in diritto premettere che, in tema di violazione degli obbligh inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 è sufficiente il dolo generico, e cioè la consai:evolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rile /and° le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262).
Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con la sentenza irrougnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che, dalla lettura del fascicolo, era emerso che il 15 ottobre 2023 l’imputato, in quel nomento sottoposto a misura di prevenzione personale con divieto di sc , ggiorno, (regolarmente notificatagli), era stato sorpreso fuori dalla propria abitazione in un orario nel quale, senza giustificate ragioni, avrebbe già dovuto r ncasi ire.
L’imputato, inoltre, aveva cagionato un incidente con dann alle persone dopo essersi posto alla guida in stato di ebbrezza e senza prestare, socc)rso a COGNOME.
La Corte di appello, poi, ha già evidenziato l’infondatezza della tesi ifensiva, secondo la quale la violazione dell’orario di rientro a casa dell’imputato sarebbe stato cagionato dall’incidente stradale nel quale era stato coinvolto, pcsto che, dalla lettura dell’annotazione di servizio di COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME anccva, dalla
lettura dell’informativa degli operanti, era emerso che l’imputato al e 20:30, COGNOME di procurare l’incidente, era stato visto a bordo dell’autovettura per le vie di Carano mentre poneva in essere comportamenti pericolosi, viaggiar io a forte velocità.
D’altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile ne la motivazione sviluppata in relazione al reato in esame: i giudici della codnizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a COGNOME, anché cor ;iderando che integra il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorvelianzr speciale qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, del divieto di allontonamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza spec ale (Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, Badaloni, Rv. 240456).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La Corte di appello, nel confermare la sentenza impugnata in ordine al perfezionamento del reato di resistenza a un pubblico ufficiale for – endo sul punto una motivazione ineccepibile, ha evidenziato che l’imputato avE va usato violenza e forza fisica nei confronti dei Carabinieri, i quali avevano 1:r -care di avvicinarlo all’auto di servizio.
L’atteggiamento dell’imputato era stato tale da costringere i r ilitari ad ammanettarlo.
Sul punto, giova evidenziare che, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario, ai fini dell’integrazione del delitto, che sia Conci . .tamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell’ufficio o del servizio, indipendentemente dall’esito, positivo o negativo, di tale azione e dall’effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indiCati lez. 6, n 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207).
1.3. Anche il terzo motivo è inammissibile.
Il ricorso, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata neW parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che non vi erano elementi in forza dei quali poter concedere le circostanze attenuanti generiche, considerati i p ecedenti penali dell’imputato (per reati anche gravi) e le modalità eecut ve della condotta: l’imputato aveva commesso il fatto mentre era sottoposto a una misura di prevenzione personale, aveva violato le relative prescrizioni, non solo quelle relative all’orario di rientro o di firma dinanzi alla polizia giudiz aria, m anche ponendosi alla guida in stato di ebrezza e adottando domp: rtamenti oggettivamente pericolosi per la collettività, tanto da aver provocato un ncidente con un ferito, senza prestare soccorso alla vittima.
Pertanto, la mancata concessione delle circostanze attenua ti gE leriche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, ch , IDE tanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/200:, C ridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il dinii:go della concessione delle attenuanti generiche, prenda in consideraZione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli a ti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o c)munque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valut zion: (Sez. n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la conci mina del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al Versa mento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, équanente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritener: che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella deterHinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dello Ca ;sa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2024