Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40265 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40265 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa in data 9/11/2022 dalla Corte di appello di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha riformato la condanna, resa dal Tribunale in sede, all’esito di rito abbreviato, in data 2 marzo 2021, nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al reato di cui all’art. 75 del d. Igs. n. 159 del 2011, rideterminando la pena irrogata all’imputato in quella di mesi quattro e giorni quindici di arresto, esclusa la recidiva.
1.1.11 primo giudice aveva condannato l’imputato alla pena di mesi 8 di reclusione per aver contravvenuto agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (pena base mesi nove di reclusione, aumentata di mesi tre di reclusione per la recidiva, ridotta per il rito abbreviato, alla pena di mesi otto di reclusione).
1.2.La Corte di appello ha dato atto che il decreto del 15 maggio 2016 del Tribunale di Palermo, Sezione misure di prevenzione aveva disposto nei confronti di NOME, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di
anni due, corredata da diverse prescrizioni tra cui quella relativa al superamento dell’orario di rientro in casa la sera solo per giustificato motivo e alla necessità di darne comunque tempestiva notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza, prescrizione che si è accertato essere stata violata, nella circostanza di cui all’imputazione.
Si tratta, quindi, secondo la Corte territoriale, di fattispecie criminosa prevista ai sensi dell’articolo 75 citato, comma 1, cioè di ipotesi contravvenzionale punita con la pena dell’arresto e non con quella della reclusione.
Inoltre, si rileva che trattandosi di rito abbreviato, la diminuzione della pena è prevista nella misura della metà a seguito della modifica introdotta dalla legge 23 giugno 2017 numero 103.
Sicché, si è rilevata l’illegalità della pena erogata dal Tribunale, si è esclusa la recidiva trattandosi di reato contravvenzionale e si è ridotta la pena a mesi quattro e giorni quindici di arresto, partendo dalla pena base mesi nove di arresto, ridotta ex articolo 442 cod. proc. pen., come novellato, della metà.
Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando vizio di motivazione.
La sentenza dà atto dell’impossibilità di concedere all’imputato il minimo della pena, senza che vi sia un adeguato percorso motivazionale relativo a tale scelta.
Si tratta di censura che era stata specificamente formulata con i motivi di appello e che, quindi, avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice di secondo grado.
3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, stante l’assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall’art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
COGNOME‘esame dei motivi di appello, peraltro riportati conformemente nella incontestata sintesi svolta dalla Corte territoriale, non risulta che sia stato chiesto, con l’atto di gravame, dall’appellante il riconoscimento del minimo della pena.
Il giudice di secondo grado, dunque, è partito dalla pena della specie corretta, trattandosi di reato contravvenzionale, cioè dall’arresto,Atogato nella stessa entità di pena detentiva già determinata dal primo giudice (mesi nove di arresto) e l’ha ridotta della metà, ex art. 442 cod. proc. pen.
Il primo giudice, invero, aveva irrogato la pena di mesi nove di reclusione, aumentata di mesi tre di reclusione, per la ritenuta recidiva, giungendo a quella di un anno di reclusione, poi ridotta di un terzo per il rito abbreviato.
Invece, il giudice di secondo grado è partito dalla pena detentiva individuata in quella di mesi nove di arresto, escludendo doverosamente la recidiva, trattandosi, appunto, di reato contravvenzionale, considerato il titolo di reato ritenuto in sentenza.
Inoltre, la Corte territoriale ha proceduto alla riduzione della perià per il rito prescelto in misura della metà, ex art. 442 cod. proc. pen. come novellato, accogliendo il secondo motivo di appello, senza pronunciarsi sulle ragioni per le quali non è partitq dal minimo edittale.
Si tratta, però, di questione non devoluta con l’atto di gravame, ove il vizio di motivazione sull’entità della pena base non risulta in alcuna parte prospettato (cfr. appello del 3 giugno 2021, ove i due motivi devoluti sono uno relativo alla responsabilità penale, l’altro diretto ad ottenere la correzione del calcolo della pena, con riduzione della metà, trattandosi di rito abbreviato).
Su tale punto si osserva che, in questa sede, si lamenta per la prima volta vizio di motivazione non ammissibile.
La pacifica giurisprudenza di questa Corte infatti (tra le altre, Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269632; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 5,n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME, Rv. 255940) si è espressa, invero, nel senso che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. Infatti, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato sottratto alla cognizione del giudice di appello.
Infine, è appena il caso di osservare che quella irrogata definitivamen ign Wl~a dalla Corte territoriale non è una pena illegale ma sanzione di entità c discosta dalla misura media senza adeguata motivazione, vizio prospettato per la prima volta nella presente sede e, dunque, inammissibile.
2.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento dell’ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammend non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 17 maggio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente