Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8802 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8802 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CARINI il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte d’appello di Palermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni e la memoria di replica depositata nell’interesse del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 10 settembre 2025, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo in composizione monocratica del 20.03.2025, emessa nei confronti di COGNOME NOME, assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, relativamente alla prescrizione di non allontanarsi dalla propria dimora senza preavviso all’autorità locale di p.s., di cui al capo 1; rigettava, invece, il ricorso avverso il capo 2 della rubrica, avente ad oggetto l’art. 75, comma 2, d.lgs n. 159/11, per essersi COGNOME NOME accompagnato abitualmente a soggetti pregiudicati, determinando la pena per il restante capo 2 in anni uno e mesi otto di reclusione.
Le sentenze di merito ricostruivano la vicenda fattuale esponendo che in data 23.05.2018 era stata applicata a NOME la misura di prevenzione
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della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per la durata di anni uno e mesi sei; con provvedimento del 12.11.2019 il Tribunale di Palermo aveva aggravato la misura di sicurezza, disponendo l’obbligo di soggiorno e rideterminando la durata in anni due e mesi sei, a seguito delle violazioni poste in essere dal proposto. COGNOME, quindi, era stato sorpreso dalla p.g., in numerose occasioni, in compagnia di persone pregiudicate, in tal modo violando le prescrizioni a lui imposte con l’applicazione della misura di prevenzione sopra indicata.
Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore di fiducia affidandosi ad un unico motivo.
3.1. La difesa censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, poiché, come già rappresentato nell’atto di appello, la contestazione di cui al capo 2 ha ad oggetto il solo episodio datato 06.04.2021, il quale, essendo unico, per definizione non può essere idoneo a fondare il giudizio di abitualità della frequentazione richiesto dalla norma contestata. La difesa precisa che, a fronte di tale unica contestazione, la sentenza di appello aveva fatto riferimento ad altri episodi, emersi nel corso della deposizione dell’agente di p.g. ascoltato in primo grado.
La difesa, quindi, denuncia la violazione del diritto di difesa, in quanto la Corte avrebbe fatto riferimento ad episodi mai contestati all’imputato. In particolare, secondo l’assunto difensivo, la mancata trasmissione degli atti al P.M., a fronte della emersione di nuovi episodi non contestati a COGNOME NOME, ha prodotto una evidente lesione del diritto di difesa, in quanto l’imputato non ha potuto difendersi puntualmente in relazione ai fatti non oggetto di contestazione, con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e difesa, tutelato dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU.
3.2. Lamenta, inoltre, che le condotte anteriori al novembre 2019, epoca in cui la misura di prevenzione è stata aggravata con la previsione dell’obbligo di soggiorno, sarebbero idonee ad integrare l’ipotesi contravvenzionale di cui al comma 1 dell’art. 75 d.lgs. 159/2011, attualmente prescritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2.1. Va detto che la Corte territoriale ha compiutamente motivato in ordine alle ragioni per le quali COGNOME NOME è stato ritenuto responsabile del delitto a lui contestato.
Dall’istruttoria, infatti, è emerso che NOME è stato sorpreso in ben sei occasioni (24.10.2018, 08.04.2019, 15.02.2020, 19.01.2020, 22.01.2021,
è
06.04.2021) in compagnia di persone diverse, tutte gravate da precedenti penali, identificate in COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
Quelle da ultimo elencate sono le persone indicate nel capo di imputazione n. 2, nel quale espressamente si legge che l’imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, “contravveniva all’obbligo previsto al n. 3 del predetto decreto, accompagnandosi abitualmente a pregiudicati, identificati in particolare in COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME“.
Va aggiunto che la data della contestazione viene ancorata unicamente all’ultimo episodio, quello del 06.04.2021.
Ebbene, anche se la data della contestazione risulta essere unica, dalla lettura del capo di imputazione emerge con evidenza che l’addebito ha ad oggetto i diversi incontri avuti da COGNOME NOME con i numerosi pregiudicati riportati nell’elenco sopra indicato.
Il tema in esame ha interessato non solo la giurisprudenza di legittimità (tra le molte vd. Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 – 01) e costituzionale (Corte cost., sent. n. 103 del 2010; sent. n. 192 del 2020), ma anche quella eurounitaria, in relazione alla necessità di assicurare la conformità del diritto interno al diritto dell’Unione europea sull’interpretazione dell’art. 6, paragrafo 4, del direttiva 2012/13/UE, relativo all’obbligo di informare l’imputato in tempo utile che i fatti di reato sono stati o possono essere riqualificati (da ultimo, Corte di giustiz UE, sent. 9 novembre 2022, BK, C-175/22) nonché la giurisprudenza della Corte EDU quanto al profilo delle garanzie difensive da riconoscere all’imputato ai sensi dell’art. 6, paragrafi 1 e 3, lett. a) e b), CEDU (In particolare, Corte EDU 11.12.2007, Drassich c. Italia). La giurisprudenza della Corte di cassazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427 – 01; Sez. 6, n. 35120 del 13/06/2003, Conversano, Rv. 226654 – 01; Sez. 1, n. 6302 del 14/04/1999, COGNOME, Rv. 213459 – 01) ha da tempo consolidato il principio secondo cui l’immutazione del fatto di rilievo, ai fini della eventuale applicabilit dell’art. 521 cod. proc. pen., è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità l’elemento psicologico del reato, e, per conseguenza di essa, l’azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall’imputato per discolparsene. Non può, quindi, parlarsi di immutazione del fatto quando il fatto tipico rimane identico a
quello contestato nei suoi elementi essenziali e cambiano solo in taluni dettagli le modalità di realizzazione della condotta.
Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01; Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Rv. 284846-04; Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, COGNOME, Rv. 258948-01).
Tenuto conto di quanto appena riportato, deve ritenersi che nessuna violazione del diritto di difesa si sia realizzato nel caso concreto: sebbene nel capo di imputazione, come visto, sia riportata solo la data del 06.04.2021, le differenti date in cui sono avvenuti gli altri incontri con le persone pregiudicate, oltre ad essere state indicate dal teste di p.g. nel corso del dibattimento, emergevano anche dagli atti acquisiti al fascicolo, secondo quanto riportato dal giudice nella sentenza di primo grado. A tal proposito è stato sottolineato che “In tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d’imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale” (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, P., Rv. 286023 – 01).
Se è vero, quindi, che la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l’imputato in condizione di conoscere in modo ampio l’addebito (Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, COGNOME, Rv. 264772 – 01; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, COGNOME, Rv. 261741 – 01; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269455 – 01, che ha precisato che è legittimo il ricorso al rinvio agli atti del fascicolo processuale, purchè si tratti di atti intellegibili equivoci), deve concludersi nel senso che nessuna violazione del diritto di difesa si è realizzata nel caso di specie, in quanto l’odierno ricorrente ha potuto difendersi e sin dalle fasi di merito, per le ragioni indicate, in relazione a tutti gli episodi contestati nel capo di imputazione.
Deve poi aggiungersi che il 9 gennaio 2021 è stato notificato al ricorrente il verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione dopo la scarcerazione per fine sofferta a partire dal 10 maggio 2020, di talché non si è registrata alcuna modifica
del titolo che risulta aggravato con l’estensione del periodo di sorveglianza speciale e l’aggiunta dell’obbligo di soggiorno con provvedimento notificato il 20 novembre 2019.
Ne discende che, salvo quanto si aggiungerà infra sub 2, assumono rilievo diretto gli episodi del 15 febbraio 2020, del 19 marzo 2020, nonché del 22 gennaio e del successivo 6 aprile del 2021.
2.2. Per quanto riguarda la richiesta di declaratoria di prescrizione in relazione ai fatti contestati all’imputato in data anteriore all’aggravamento della misura di prevenzione con la prescrizione dell’obbligo di soggiorno (avvenuta nel novembre 2019), va detto che il reato di cui all’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione prevista dall’art. 8, comma 4, dello stesso decreto, concernente il divieto, per la persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, di “associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza”, implica un’abitualità o serialità di comportamenti, essendo configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, COGNOME, Rv. 271902-01; Sez. 1, n. 27049 del 9/5/2017, Massimino, Rv. 270635-01). Occorrono, dunque, plurime condotte idonee, per l’intrinseca caratteristica oggettiva, a fondare una frequentazione ripetuta che possa indurre a ritenere realizzata la trasgressione rilevante penalmente, per effetto della lesione concreta del bene protetto. Ne consegue che, trattandosi di un reato a condotta necessariamente abituale, il momento della consumazione delittuosa coincide con il compimento dell’ultimo atto antigiuridico.
Secondo quanto descritto nel capo di imputazione, l’ultimo episodio di frequentazione con una persona pregiudicata contestata a COGNOME NOME risale al 06.04.2021 e, pertanto, a tale data va ancorato il momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato (sul punto, Sez. 1 , n. 12703 del 17/01/2025, Rv. 287787-01 in tema di molestie, Sez. 5, n. 23654 del 23/05/2025, Rv. 2882082, in tema di abusivismo finanziario). Ne consegue, inoltre, che corretta risulta essere la contestazione del delitto di cui al comma 2 dell’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, posto che sono sufficienti le condotte sopra descritte successive al 20 novembre 2019 a integrare, secondo il razionale apprezzamento dei giudici di merito, il giudizio di abitualità.
Il ricorso, quindi, va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.