Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30689 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30689 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. a Ottaviano il DATA_NASCITA
avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli in data 20/2/2024
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso p l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnato decreto la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso il decreto del locale Tribunale che, in data 15/3/2022, ritenuta attuale e persistente la pericolosità sociale del proposto, ordina l’esecuzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel
Comune di residenza per la durata di anni tre (così ridotta l’originaria durata fissata in a quattro) imposta con provvedimento del 4/3/2015, in giudicato il 9/1/2020.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto:
2.1 La violazione dell’art. 125, comma 3, cod.proc.pen. Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha omesso la motivazione in relazione alla richiesta difensiva di ridurre la du della misura di prevenzione fissata in anni tre, allegando il lungo lasso di tempo trascor dalle pregresse manifestazioni di pericolosità; la lunga detenzione sofferta, caratterizzata d corretto comportamento del COGNOME, ammesso pertanto alla liberazione anticipata; l’astensione dalla commissione di illeciti dal 2014 e l’età avanzata del ricorrente;
2.2 la violazione dell’art. 4 d.lgs n. 159/2011 in relazione agli artt. 11-14 del 161/2017.
Il difensore censura la ritenuta attualità dell’appartenenza del ricorrente al c RAGIONE_SOCIALE sulla scorta di un generico contatto con un esponente del sodalizio, trascurando la pluralità di dati oggettivi dai quali emerge la risalenza della condanna per associazio mafiosa; l’avvenuta risocializzazione del prevenuto; l’ammissione dello stesso al beneficio della liberazione anticipata, previa valutazione della rescissione dei legami con l’associazion RAGIONE_SOCIALE, elementi che la Corte ha ritenuto inidonei, sulla base di una motivazione solo apparente, a vincere la presunzione relativa di perdurante appartenenza all’associazione in assenza di condotte espressive delle attività di direzione e organizzazione del clan e sulla base di un contatto che lo stesso decreto qualifica come occasionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’esame del secondo motivo è logicamente prioritario e attinge esiti di manifesta infondatezza. Deve innanzitutto ribadirsi che il ricorso per cassazione in materia d procedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, l’unica prevista dal disposto dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ip dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusiv denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, vizio non ravvisabile nell’ipotesi di dedotta sottovalutazione di argomenti difensi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbi dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246-01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 – 01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 – 01).
Il difensore, all’uopo richiamando in maniera eccentrica anche la violazione degli art. 1114 della L. 161/2017 (disposizioni pertinenti al controllo giudiziario delle aziend all’amministrazione dei beni confiscati), esprime mero dissenso rispetto alle valutazioni effettuate dai giudici d’appello in punto di persistente ed attuale pericolosità del propost quale, già irrevocabilmente condannato per partecipazione all’associazione RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE, nella quale aveva per lungo tempo ricoperto un ruolo direttivo e in taluni periodi di reggente, dopo la scarcerazione avvenuta nel gennaio 2022, aveva in almeno un’occasione incontrato COGNOME NOME COGNOME, esponente della compagine tratto in arresto nel giugno 2023.
Secondo il difensore, che sotto l’egida della violazione di legge denunzia in realtà viz motivazionali, l’ordinanza impugnata avrebbe accordato incongrua valenza al “contatto” intercorso tra il proposto e il preNOME COGNOME, trascurando i dati oggettivi rel all’avvenuta risocializzazione del COGNOME per effetto e in conseguenza della detenzione patita e al positivo accertamento svolto in sede esecutiva circa l’intervenuta rescissione de legami con la RAGIONE_SOCIALE al fine del riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata. S tratta di profili che i giudici d’appello hanno scrutinato e motivatamente disatteso (pag. segnalando che, in ragione della caratura criminale del ricorrente, il periodo di detenzione sofferto, anche alla luce della ripresa di contatti con un esponente del sodalizio dopo l scarcerazione, non consente di ritenere superata la presunzione relativa di perdurante appartenenza del RAGIONE_SOCIALE alla compagine RAGIONE_SOCIALE, chiarendo, altresì, i diversi ambiti valutativi che presidiano l’apprezzamento riservato alla magistratura di sorveglianza e ai giudici della prevenzione. Nè può sottacersi che l’accertato incontro tra il prevenuto e COGNOME costituisce una sopravvenienza idonea a revocare in dubbio le valutazioni operate in sede penitenziaria.
2. Il primo motivo che censura l’omessa motivazione in punto di durata della misura è destituito di fondamento. Deve, infatti, darsi continuità al principio secondo cui in tema misura di prevenzione della sorveglianza speciale il procedimento ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 attribuisce al tribunale il potere di dare esecuzione alla misura ovve di revocarla, a seconda dell’esito dell’accertamento circa la persistenza della pericolosi sociale compiuto dopo un periodo di detenzione di almeno due anni, ma non consente di modificare parzialmente la misura, anche in relazione al termine di durata, potendo tale modifica essere adottata solo con il procedimento di cui 11, comma 2, dello stesso decreto durante l’esecuzione della misura e, dunque, anche eventualmente dopo che il procedimento ex art. 14 cit. si sia concluso con un provvedimento che a tale esecuzione abbia dato luogo (Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Rv. 279434-01).
L’ambito del procedimento instaurato ex art. 14, comma 2 ter, è dunque limitato alla verific della attuale pericolosità del proposto con esclusione della possibilità di una rivalutazione d misura con riguardo alla durata o alle prescrizioni imposte, stante la specifica previsio dell’art. 11, comma 2, d.lgs 159 che disciplina le ipotesi di revoca o modifica della stessa ne fase esecutiva, demandate al giudice che aveva emesso il decreto impositivo. Risulta, pertanto, giuridicamente ininfluente la mancata risposta della Corte territoriale a u doglianza non consentita né può condurre a diversi esiti la difforme valutazione del perimetro delibativo operata dal Tribunale.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragion d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, 12 giugno 2024
La Consigliera estensore
La Presidente