Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6360 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6360 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso il decreto con il quale la Corte di appe Roma ha confermato il provvedimento con il quale il Tribunale di Roma ha aggravato la misura d prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno a lui appli considerato che il primo motivo di ricorso – che denuncia la violazione di legge, in q la violazione del divieto di frequentare soggetti pregiudicati deve essere apprezzata tenendo c della concretezza e pericolosità dell’incontro e nel caso di specie i fatti sarebbero mera occasionali – è del tutto privo di specificità poiché formula le predette allegazioni in termin generici, inidonei a costituire una rituale censura di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 2 Leonardo, Rv. 254584 – 01), a fortiori nei confronti di un provvedimento che ha analiticamente indicato le ripetute violazioni degli obblighi inerenti alla misura che hanno fondato la deci conformità con quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 400 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496 – 01);
considerato che il secondo motivo – che denuncia il vizio di motivazione rispetto alla chi revoca dell’aggravamento della misura di prevenzione – prospetta un vizio non consentito, in quan nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di leg ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011, e, dunque, è escluso novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1 cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare il caso di motivazione inesistent meramente apparente, neppure assunto dal ricorso (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246 – 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, COGNOME; Sez. 6, n. 33705 de 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080 – 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. 257007 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/10/2025.