Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39576 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39576 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
Motivazione semplificata
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LIPARI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 31/05/2022 della Corte d’appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Messina, con il decreto impugNOME in questa sede, ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Messina, sezione delle misure di prevenzione, con il quale era stato disposto l’aggravamento della misura della sorveglianza speciale di P.S. già applicata nei confronti di COGNOME NOME.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del Nal:oli deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 6 e 7, comma 1, d. Igs. 159/2011: la Corte d’appello, nel confermare il giudizio espresso dal Tribunale, aveva errato nell’applicazione delle norme che legittimano l’aggravamento delle misure di prevenzione poiché gli episodi evocati nel provvedimento impugNOME non erano dimostrativi di alcuna accresciuta pericolosità, atteso che per il primo episodio la parte offesa aveva rimesso la querela, mentre per il secondo non era stato ancora celebrato il giudizio di primo grado; ciò impediva di ritenere il necessario carattere di attualità e concretezza dell’ipotizzata pericolosità sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
Il profilo della dedotta violazione di legge, concernente l’errata valutazione sia dei presupposti richiesti per disporre l’aggravamento delle misure di prevenzione, sia del requisito dell’attualità della pericolosità, oltre a evocare una differente valutazione in fatto degli episodi storici considerati dal provvedimento impugNOME (così ponendosi fuori del perimetro dei motivi di ricorso in cassazione ammessi avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione ai sensi dell’art. 10 d. Igs. 159/2011), non è fondato alla stregua delle coordinate della giurisprudenza di legittimità in tema di condizioni e requisiti per il giudizio di aggravamento delle misure di prevenzione.
In primo luogo, va rammentato che in ipotesi di aggravamento di misura di prevenzione personale, non è richiesto un rinnovato giudizio di pericolosità, in quanto essa è stata già accertata con il provvedimento che ha disposto l’applicazione della misura, essendo richiesta la valutazione dei “fatti nuovi” indicati a sostegno dell’accresciuta pericolosità, in quanto «oc:corre procedere ad un “aggiornamento” di essa in funzione dell’esigenza di modificare, aggravando, la misura di prevenzione originariamente applicata. E’ evidente che in questo caso la valutazione è più agevole rispetto all’applicazione, essendo relativa ai “fatti nuovi” indicati a sostegno dell’accresciuta pericolosità, che dovrebbero comportare la semplificazione anche della “attualità”, trattandosi di fatti nuovi, non considerati nell’applicazione della misura di prevenzione personale» (Sez. 5, n. 16790 del 19/02/2018, Caporrimo, Rv. 272866 – 01).
Per ciò che concerne, poi, il concetto di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, che legittima la richiesta di aggravamento ai sensi dell’art. 11, comma 2, d. Igs. 159/2011, va ricordato che «l’ordine pubblico in relazione al quale la misura può essere aggravata postula pur sempre il pericolo per la sicurezza pubblica, che risulta accresciuto dalla possibilità di eventi che vadano
oltre l’attentato all’integrità fisica degli individui e minaccino l’ordinamento civi nel suo complesso» (Sez. 1, n. 4812 del 11/07/1997, COGNOME,, Rv. 208506 – 01); si tratta di pericolo che, pertanto, può discendere dalla commissione anche di un solo fatto di reato, purché si tratti di un episodio che si connoti per gravità in misura tale da ledere di per sé l’ordine e la sicurezza pubblica (Sez. 6, n. 52204 del 03/10/2018, COGNOME‘Agnillo, Rv. 274291 – 01).
Il provvedimento della Corte territoriale ha dato contc della rilevanza, in termini di espressione di più accentuata pericolosità, dei dati rappresentati dalla commissione, durante l’esecuzione della misura, di reati (lesioni personali e minacce; interruzione della circolazione stradale, ex art. 1 d. Igs. 22 gennaio 1948, n.66) caratterizzati da manifestazioni di violenza e aggressività, con esposizione a pericolo della sicurezza pubblica, così fornendo adeguata indicazione degli elementi rappresentativi delle condizioni legittimanti l’aggravamento della misura, in termini di maggior durata del periodo di esecuzione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/9/2023