Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7706 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7706 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MODICA il 03/07/1998
avverso l’ordinanza del 26/09/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26/09/2024 il Tribunale del riesame di Catania – adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. – ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa del 9 settembre 2024, di applicazione delle misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla p.g. e del divieto di dimora nel comune di Modica, applicate a NOME COGNOME in quanto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 75 comma 2 d. I.vo 159 del 2011, per avere violato la prescrizione di rimanere a casa tra le ore 21:00 e le ore 6:00, venendo sorpreso, il 06/09/2024, alle ore 23:25 fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo.
In punto esigenze cautelari, il Tribunale osservava come il Fidone, nel breve arco temporale dal 15 agosto al 6 settembre 2024, avesse commesso plurime violazioni della misura, concretatisi in plurimi e immotivati allontanamenti dal domicilio.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME per mezzo del difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 14 d. I.vo 159 del 2011. Osserva la Difesa come, successivamente all’arresto del COGNOME avvenuto il 31/08/2024 per il medesimo reato oggi contestato, il COGNOME non fosse stato risottoposto alla misura di prevenzione, come richiesto dall’art. 14 d. I.vo 159 del 2011, norma che prevede la sospensione ex lege della misura di sorveglianza allorquando il sorvegliato sia destinatario di una misura limitativa della libertà personale; tale mancanza implica l’insussistenza del reato oggi contestato.
Il COGNOME Procuratore generale, NOME COGNOME ha fatto pervenire la sua requisitoria scritta con la quale conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto generico, aspecifico e manifestamente infondato.
Con l’unico motivo avanzato, il ricorrente lamenta la non configurabilità nel caso di specie dell’ipotesi di reato a suo carico contestata, di cui all’art. 75 comma 2 d. I.vo 159 del 2011, sotto il profilo della mancata risottoposizione alla misura di prevenzione applicata, ex art. 14 d. I.vo 159 del 2011; il COGNOME era infatti stato arrestato per violazione agli obblighi della sorveglianza speciale il 31/08/2024, e posto agli arresti domiciliari, per essere poi scarcerato, lo stesso 31/08/2024 con provvedimento del P.M..
Secondo la Difesa, la misura della prevenzione speciale era stata quindi sospesa ex art. 14 d. Igs. 159 del 2011, ed il Fidone avrebbe dovuto essere risottoposto alla misura; la mancanza di un verbale di risottoposizione alla misura di prevenzione a seguito dell’arresto del 31/08/2024, costituisce elemento ostativo alla configurabilità del contestato reato in relazione alla violazione avvenuta il 06/09/2024, che portava nuovamente all’arresto dell’indagato, ed all’applicazione nei suoi confronti della misura dell’obbligo di dimora.
L’assunto è manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo di analoga doglianza sollevata in atto di riesame, e correttamente risolta dal Tribunale nell’ordinanza impugnata.
L’art. 14 d. Igs. 159 del 2011, come novellato per effetto dell’art. 4, comma 1, legge 17 ottobre 2017, n. 161, prevede che «L’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi».
Nel caso che ci occupa, come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame di Catania, il COGNOME, arrestato il 31/08/2024 per violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione, non era sottoposto a misure cautelari, dal momento che, a seguito dell’arresto operato dalle forze di polizia, veniva liberato dal P.M. ex art. 121 disp. att. cod. proc. pen.: la misura di prevenzione applicatagli a far data dal 10 luglio 2024 non era quindi sospesa, ed era in corso di esecuzione allorquando l’indagato fu nuovamente colto in violazione delle prescrizioni il 06/09/2024.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese c 9 rocessua I i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 8=
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024
Il Consigliere estensore