Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4379 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4379 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella di primo grado con la quale NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, violava le relative prescrizioni associandosi a soggetti pregiudicati in quattro occasioni;
letto il motivo del ricorso, con il quale è stata eccepita l’erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in punto di sussistenza del requisito dell’abitualità delle condotte, stante la natura occasionale e casuale degli incontri;
rilevato che:
la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che «il reato di cui all’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale “di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza”, prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un’abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati» (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, COGNOME, Rv. 278942 – 01; Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, COGNOME, Rv. 271902 – 01; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, COGNOME, Rv. 270635 – 01);
i giudici di merito si sono attenuti a tale principio, avendo illustrato le ragioni per le quali ritenere che gli incontri fossero abituali, quali il numero, la lor frequenza e le specifiche circostanze fattuali di ognuno di essi;
ritenuto che:
a fronte di tali complete e lineari considerazioni, il ricorrente formula una doglianza meramente confutativa, di merito e reiterativa dei motivi di appello, insistendo sulla natura occasionale e non abituale degli incontri – desumibile dalla casualità degli stessi, dal numero esiguo e dal luogo in cui sono avvenuti lamentando, inoltre, la mancata considerazione, nella sentenza impugnata, della complessiva condotta tenuta durante la sottoposizione alla misura, e quindi degli ulteriori controlli effettuati;
si tratta di profili già presi in esame dai giudici di merito e che sul punto la congrua motivazione (che ha valorizzato le modalità, i tempi e i luoghi degli incontri per desumere l’abitualità della frequentazione con soggetti pregiudicati) non è sindacabile in questa sede;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025