Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1353 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1353 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte di appello di Catanzaro dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 25 marzo 2025, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Catanzaro il 9 gennaio 2023 nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 25 gennaio 2019;
rilevato che l’impugnazione si fonda su motivi ripetitivi delle censure esposte nell’atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato una risposta adeguata e coerente alle risultanze processuali:
-il ricorrente, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno e prescrizione di non rincasare piø tardi delle ore 21:00, a un controllo eseguito la sera del 25 gennaio 2019, alle ore 21:15, non era trovato all’interno dell’abitazione;
-l’assenza ingiustificata si prolungava almeno sino alle 22:00, orario fino al quale si protraevano le verifiche degli operanti alla ricerca del prevenuto, che non risultava si fosse presentato presso i locali presidi sanitari per motivi di salute;
-in considerazione della gravità della trasgressione la Corte di appello ha escluso la ricorrenza degli estremi della causa di punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., confermando il diniego delle attenuanti generiche e la scelta sanzionatoria del primo giudice in ragione della pessima biografia criminale dell’imputato, gravato anche da un precedente specifico;
ritenuto che il ricorso Ł inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato Ł corretto e le censure sono manifestamente infondate e/o tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura dei dati processuali, non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 – 01);
considerato che alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle
Ord. n. sez. 17555/2025
CC – 04/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME