Violazione della Sorveglianza Speciale: Basta la Volontà di Trasgredire
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna a fare chiarezza su un tema cruciale in materia di misure di prevenzione: la violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale. La pronuncia conferma un principio consolidato, secondo cui per integrare il reato è sufficiente il dolo generico, ossia la semplice consapevolezza e volontà di violare le prescrizioni imposte, senza che sia necessario dimostrare un fine ulteriore, come quello di eludere i controlli delle forze dell’ordine. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le implicazioni di questa decisione.
I Fatti del Caso
Un individuo, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello alla pena di un anno di reclusione per la violazione degli obblighi previsti dall’art. 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo a due principali motivi.
I Motivi del Ricorso
La difesa dell’imputato contestava la decisione della Corte d’Appello sotto due profili:
1. Elemento psicologico del reato: Si sosteneva una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza del dolo. Secondo il ricorrente, non era stato provato il fine specifico di sottrarsi ai controlli, ritenuto necessario per configurare il reato.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si lamentava che la Corte territoriale non avesse concesso le circostanze attenuanti generiche, nonostante fossero state richieste.
L’Analisi della Corte sulla Sorveglianza Speciale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. La decisione si fonda su un’analisi chiara e rigorosa dei principi che regolano la materia.
La Natura del Dolo nella Violazione della Sorveglianza Speciale
Riguardo al primo motivo, i Giudici di legittimità hanno ribadito che il delitto di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale non richiede un dolo specifico. È sufficiente il dolo generico, che consiste nella “coscienza e volontà di non rispettare le prescrizioni imposte”. In altre parole, l’agente deve essere consapevole degli obblighi a cui è sottoposto e decidere volontariamente di non adempierli. Non rileva, ai fini della colpevolezza, la finalità che ha ispirato la condotta, come ad esempio il desiderio di sfuggire a un controllo. La Corte territoriale, secondo la Cassazione, ha fatto corretta applicazione di questo principio consolidato in giurisprudenza.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha sottolineato che la concessione delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. In questo caso, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato il suo diniego facendo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, anche per reati gravi, e all’intensità del dolo, manifestatasi nella scelta deliberata di violare le prescrizioni senza alcuna necessità. Questa valutazione è stata ritenuta coerente e sufficiente a giustificare la decisione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si poggia su due pilastri fondamentali. Il primo è la distinzione tra dolo generico e specifico. Per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, la legge intende punire la ribellione stessa all’ordine dell’autorità, manifestata attraverso l’inadempimento cosciente e volontario delle prescrizioni. L’intenzione ulteriore non è un elemento costitutivo della fattispecie. Citando precedenti specifici, la Corte ha rafforzato questo orientamento, escludendo che l’imputato dovesse agire con il fine specifico di sottrarsi ai controlli. Il secondo pilastro riguarda l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel valutare le circostanze del caso concreto per la concessione delle attenuanti. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse logica e completa, avendo considerato elementi concreti come la gravità dei precedenti penali e la determinazione nel commettere il reato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio in materia di misure di prevenzione. Per essere condannati per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, è sufficiente che il soggetto, consapevole delle limitazioni imposte, scelga deliberatamente di non rispettarle. Non è richiesta alcuna indagine sulle finalità ultime della sua condotta. La decisione serve anche a ricordare che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, se adeguatamente motivato sulla base di elementi concreti come la personalità dell’imputato e la gravità della sua condotta, è difficilmente censurabile in sede di legittimità. Infine, la declaratoria di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della cassa delle ammende, a sanzione di un ricorso ritenuto palesemente privo di fondamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte ha stabilito che la Corte d’Appello aveva correttamente applicato i principi di diritto sia sulla natura del dolo richiesto per il reato, sia sulla valutazione discrezionale per la concessione delle attenuanti generiche.
Che tipo di dolo è necessario per il reato di violazione della sorveglianza speciale?
Per integrare il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico. Questo consiste nella consapevolezza degli obblighi da adempiere e nella cosciente volontà di violarli, a prescindere da eventuali finalità specifiche, come quella di sottrarsi ai controlli di polizia.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato diventa definitivo. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, quale sanzione per aver proposto un’impugnazione priva di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5445 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5445 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza di condanna ad anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Catanzaro il 24/5/2021 nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, D.Lgs 159/2011;
Rilevato che nei due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, facendo corretto riferimento alla natura del dolo generico richiesto dalla norma, costituito pertanto dalla coscienza e volontà di non rispettare le prescrizioni imposte, ha correttamente ritenuto la sussistenza dell’elemento psicologico che, diversamente da quanto indicato nel ricorso, non richiede che l’agente abbia il fine specifico di sottrarsi ai controlli (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep.2017, Confortino, Rv. 270262 – 01: “In tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all’art. 75, comma secondo, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale”), ciò anche considerato il precedente citato (Sez. 1, n. 22118 del 10/12/2015, dep. 2016, COGNOME‘Ambrosio, n.m.), che fa riferimento a una diversa situazione nella quale, nella sostanza, si è escluso che l’imputata non avesse avuto consapevolezza di allontanarsi da casa ben potendo essere sempre reperita davanti all’ingresso della stessa;
Rilevato che le doglianze oggetto del secondo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, anche con il solo riferimento ai precedenti penali, pure per gravi reati, e all’intensità del dolo, individuata nella decisione di violare le prescrizioni senza alcuna necessità, ha reso adeguata e coerente giustificazione dell’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito in ordine alla sussistenza della recidiva, alla concessione delle attenuanti, alla valutazione in termini di bilanciamento delle stesse con le aggravanti contestate e, in generale, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/1/2024