Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11244 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11244 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d’appello di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto il
rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 gennaio 2025, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Bari, esclusa la recidiva e confermata la concessione delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena inflitta all’imputato in quella di mesi sei di reclusione in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.
La Corte disattendeva l’argomentazione difensiva fondata sul malfunzionamento dell’impianto citofonico che avrebbe impedito all’odierno ricorrente di sentire il suono, osservando che gli agenti avevano verificato il funzionamento dell’impianto elettrico, essendo accese le luci sul piazzale antistante l’abitazione; che era inverosimile che l’impianto fosse ancora in manutenzione dal precedente novembre 2018 (allorquando si era verificato analogo episodio per il quale il procedimento era stato archiviato); che lo stesso
ricorrente aveva prodotto una fattura del 20.11.2018 attestante l’esecuzione di lavori di sostituzione del videocitofono; che, inoltre, gli agenti operanti avevano a lungo azionato i dispositivi sonori e, attesi dieci minuti, si erano allontanati; infine, che l’autovettura in uso al nucleo familiare non era presente nell’area di pertinenza del fabbricato.
Riteneva, quindi, provata la condotta criminosa ascritta all’imputato, ma escludeva la recidiva, tenuto conto che i due precedenti risalivano rispettivamente al 1992 e al 2007, sicchØ l’episodio non era rappresentativo di maggiore pericolosità. Confermate le circostanze attenuanti generiche, partendo dalla pena base di un anno di reclusione (minimo edittale), operava la riduzione ex art. 62bis cod. pen. in misura inferiore al terzo, non essendo comunque l’imputato incensurato, e applicava la riduzione per la scelta del rito, pervenendo ad infliggere la pena finale di mesi sei di reclusione.
Disattendeva, inoltre, la richiesta di applicazione dell’art. 131bis cod. pen. ritenendo che non vi fossero motivi per ritenere che la condotta avesse inciso in misura lieve sul bene giuridico presidiato dalla norma incriminatrice, stante la prolungata assenza dall’abitazione oltre l’orario consentito e che l’appellante non aveva fornito elementi all’uopo valorizzabili.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente articolando un unico motivo di ricorso. Osserva che la decisione si pone in insanabile contrasto logico con la precedente archiviazione relativa ad episodio analogo occorso nel 2018; che il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità trascura l’unicità dell’episodio, la circostanza che l’imputato, a seguito della violazione, non era stato tratto in arresto e che non era stato disposto alcun aggravamento, che il ritardo era comunque limitato (mezz’ora) e, quindi, tale da non costituire un’apprezzabile lesione del bene protetto dalla norma, che egli svolgeva regolare attività lavorativa e attività di volontariato. Con riferimento alla fattispecie di reato, evidenzia che i fatti addotti a giustificazione della mancata risposta alla chiamata citofonica sono fondati e che gli elementi contrari enunciati dalla Corte non sono idonei a superare quanto dedotto. Lamenta, inoltre, che la tardività della contestazione rispetto agli avvenimenti non gli ha consentito di fornire prova della sua presenza nell’abitazione mediante l’impianto di videoripresa e che la mancanza dell’autovettura non Ł significativa posto che il mezzo era in uso al nucleo familiare e che egli non dispone di patente di guida. Adduce, inoltre, che le dimensioni dell’abitazione e il posizionamento delle camere da letto sul retro, non avevano consentito all’odierno ricorrente di sentire i richiami sonori dell’autovettura di servizio.
Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento della sentenza. Allega al ricorso: la richiesta di archiviazione del 10.9.2020, il decreto di archiviazione del 28.12.2020, il verbale di proscioglimento dalla misura di sorveglianza speciale del 6.8.2021, la scheda di iscrizione ad una associazione di volontariato, la donazione in favore di una RAGIONE_SOCIALE, documentazione lavorativa.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ha osservato che nella sentenza impugnata non sono ravvisabili gli errori lamentati dalla difesa in quanto:
nessun contrasto logico emerge rispetto alla situazione oggetto della precedente archiviazione, risultando dalla stessa produzione del ricorrente che il videocitofono era stato riparato; che nella sentenza sono valorizzati i plurimi tentativi degli operanti di contattare il ricorrente sia con il citofono, sia con la ripetuta segnalazione acustica dell’auto di servizio; che il giudice ha motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di non riconoscere la causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen.
Con memoria successiva, la difesa del ricorrente replica alle conclusioni del Procuratore generale ribadendo le argomentazioni già proposte in sede di ricorso e osservando che il minimo ritardo, quantificato dal ricorrente in dieci minuti, non può ritenersi idoneo a giustificare una sanzione penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato e deve essere rigettato.
Deve preliminarmente osservarsi che nessun effetto preclusivo può derivare dal precedente provvedimento di archiviazione, essendo relativo a diverso episodio. Gli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., riferiscono l’effetto preclusivo solo all’avvenuta emissione di ‘sentenze’ o ‘decreti penali di condanna’. Il tenore letterale di queste norme impone, quindi, di escludere che un decreto di archiviazione possa costituire un provvedimento equiparabile alla sentenza o al decreto penale di condanna, con riferimento al rispetto del divieto di un secondo giudizio stabilito dall’art. 649 cod. proc. pen., e che possa sollevarsi questione di litispendenza tra un decreto di archiviazione e una sentenza o un decreto penale di condanna, salvo il caso della preclusione all’esercizio dell’azione penale derivante dalla violazione dell’art. 414 cod. proc. pen. Questa Corte ha infatti piø volte affermato, sia pure solo con riferimento alla rilevanza del decreto di archiviazione in caso di richiesta di estradizione, che «il principio del “ne bis in idem” europeo … opera nel diritto interno solo in presenza di un provvedimento definitorio del giudizio con efficacia di giudicato, quale non Ł il decreto di archiviazione emesso dall’autorità giudiziaria straniera…» (Sez. 2, n. 51221 del 15/06/2018, Rv.275064; vedi anche Sez. 6, n. 6241 del 29/01/2020, Rv. 278709).
Ove il ricorrente intenda evidenziare la contraddittorietà delle valutazioni operate nelle due situazioni, si osserva che, anche sotto tale profilo, nessun effetto vincolante esercita il precedente sulla attuale valutazione. Peraltro, la sinteticità sia della richiesta di archiviazione sia del relativo decreto (conoscibili in questa sede di legittimità in quanto allegati al ricorso) e la mancanza della memoria difensiva asseritamente prodotta in quella sede, non consente di verificare che i due episodi siano esattamente sovrapponibili.
Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, si osserva che gli stessi sono
inammissibili nella parte relativa alla contestazione della valutazione effettuata dal giudice del merito. Il ricorrente, infatti, al di là della enunciazione del titolo del motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen, non chiarisce quali siano le norme processuali violate e stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. In effetti, la difesa del ricorrente si limita a contestare la valutazione degli elementi di prova effettuata dal giudice, senza, tuttavia, individuare contraddittorietà o illogicità nella motivazione. ¨ noto che «In tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione Ł funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, nØ condividerne la giustificazione» (Sez. 1, n. 45331 del 17.2.2023, Rv 285504-01). L’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione della prova, perchØ Ł estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. 4, sent. n. 4842 del 2.12.2003, Rv 229369-01). La Corte deve, infatti, limitarsi a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si Ł avvalso per fondare il proprio convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione deve essere, infatti, evidente, cioŁ di spessore tale da essere percepibile ictu oculi (Sez. U, sent. n. 24 del 24.11.1999, Rv. 214794-01).
Nel caso in esame, il ricorrente si Ł limitato a contestare la ricostruzione dei fatti e le conclusioni tratte dal giudice del merito, in tal modo, di fatto, chiedendo a questa Corte una rivalutazione del materiale probatorio, operazione, che, tuttavia, in base ai principi sopra enunciati, Ł preclusa.
4. Quanto al motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen., si osserva che la Corte di appello ha motivato osservando che il prolungato allontanamento dall’abitazione ben oltre l’orario previsto non consentiva di ritenere di lieve entità la lesione al bene tutelato dalla norma incriminatrice, essendo emerso che gli operanti, giunti all’abitazione di NOME alle ore 22.30 e quindi già mezz’ora dopo la scadenza del termine oltre il quale l’imputato non si poteva trattenere fuori dall’abitazione, ivi sostavano per altri dieci minuti circa, per poi allontanarsi senza ricevere risposta. Il ritardo maturato Ł stato, quindi, non di dieci minuti, ma di almeno quaranta. La motivazione Ł congrua e fondata su elementi rilevanti ai fini dell’art. 131bis cod. pen., essendo relativi alla modalità della condotta, sotto il profilo della protrazione della violazione e alla entità della lesione dell’interesse tutelato
dalla norma incriminatrice.
Anche in relazione a tale motivo, deve osservarsi che il ricorrente si Ł limitato a richiamare i motivi che, a suo avviso, fondavano la richiesta, senza potere, tuttavia, individuare un vizio rilevante in sede di legittimità.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 comma 1 cod. proc. pen., al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 03/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente