Sorveglianza Speciale e Guida Senza Patente: La Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, torna a pronunciarsi su un tema delicato che riguarda i limiti e le conseguenze della sorveglianza speciale, una delle più importanti misure di prevenzione previste dal nostro ordinamento. La questione centrale è se la guida senza patente da parte di un soggetto sorvegliato integri o meno il reato specifico di violazione degli obblighi imposti dalla misura.
I Fatti del Caso
Un individuo, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, veniva sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la relativa patente. Inizialmente, la sua condotta veniva contestata come violazione dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), che punisce chi viola gli obblighi e le prescrizioni imposte con la misura di prevenzione.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva riqualificato il fatto, ritenendo che la condotta dovesse essere inquadrata nella diversa e meno grave fattispecie prevista dall’art. 73 dello stesso decreto. L’imputato proponeva quindi ricorso per Cassazione, ma la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato.
La Differenza tra Prescrizioni Generiche e Specifiche nella Sorveglianza Speciale
Il cuore della decisione risiede nella distinzione, ormai consolidata in giurisprudenza, tra prescrizioni ‘generiche’ e ‘specifiche’ connesse alla sorveglianza speciale.
– Prescrizioni Generiche: Sono quelle che impongono al sorvegliato di ‘vivere onestamente’ e ‘rispettare le leggi’. La loro violazione, che si concretizza commettendo un qualsiasi reato non specificamente previsto dalla misura, è punita dall’art. 73 del Codice Antimafia.
– Prescrizioni Specifiche: Sono quelle ‘cucite su misura’ per il soggetto, come l’obbligo o il divieto di soggiorno in un determinato comune, il divieto di frequentare certe persone o luoghi, l’obbligo di rimanere in casa in orari notturni, ecc. La violazione di queste prescrizioni puntuali integra il più grave reato di cui all’art. 75, comma 2.
La Corte di Cassazione, richiamando una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (la c.d. sentenza ‘Paternò’ del 2017), ha ribadito che la guida senza patente, pur essendo una violazione di legge, rientra nell’ambito delle prescrizioni generiche. Non si tratta, infatti, della violazione di un obbligo specifico e personalizzato imposto dal tribunale con la misura di prevenzione, ma della trasgressione di una norma penale valevole per la generalità dei cittadini.
La Questione della Prescrizione
Nel corso del giudizio, è stata anche valutata la possibile estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha tuttavia accertato che il termine quinquennale non era ancora decorso al momento della pronuncia, tenendo conto anche dei periodi di sospensione previsti dalla legge.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte Suprema sono chiare e lineari. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte d’Appello ha agito correttamente nel riqualificare la condotta del sorvegliato. Ha applicato in modo impeccabile il principio di diritto secondo cui l’inosservanza delle prescrizioni generiche di ‘vivere onestamente’ e ‘rispettare le leggi’ non può configurare il reato previsto dall’art. 75, comma 2, il cui contenuto è integrato esclusivamente da prescrizioni specifiche e dettagliate.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un importante principio interpretativo in materia di misure di prevenzione. Stabilisce un confine netto tra le diverse tipologie di violazioni che un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale può commettere. La violazione di una norma generale, come la guida senza patente, non viene equiparata alla trasgressione di un ordine specifico del giudice della prevenzione, con conseguenze significative sul piano sanzionatorio. Ciò garantisce una maggiore tassatività e precisione nell’applicazione delle norme penali, evitando estensioni analogiche a sfavore dell’imputato.
Una persona in sorveglianza speciale che guida senza patente commette il reato di cui all’art. 75 del Codice Antimafia?
No. Secondo la Corte di Cassazione, tale condotta non integra il reato di violazione delle prescrizioni specifiche (art. 75), ma la diversa fattispecie legata alla violazione delle prescrizioni generiche di ‘rispettare le leggi’ (art. 73 del D.Lgs. 159/2011).
Qual è la differenza tra prescrizioni generiche e specifiche nella sorveglianza speciale?
Le prescrizioni generiche impongono al sorvegliato di ‘vivere onestamente’ e ‘rispettare le leggi’. Quelle specifiche sono ordini puntuali e personalizzati, come l’obbligo di non allontanarsi da un comune o il divieto di frequentare determinate persone. Solo la violazione di queste ultime configura il reato previsto dall’art. 75, comma 2.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’ perché la decisione della Corte d’Appello era pienamente conforme all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in particolare a quanto stabilito dalle Sezioni Unite nel 2017, e non presentava alcun vizio logico o giuridico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48220 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48220 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LIESTAL( SVIZZERA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
T
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il motivo posto da NOME COGNOME a fondamento dell’impugnazione è manifestamente infondato
La Corte d’appello ha correttamente sussunto la condotta di guida senza patente, originariamente contestata come violazione dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 cit., nella diversa fattispecie di cui all’art. 73 del medesimo testo normativo in applicazione del principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui l’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non può mai configurare il reato previsto dall’art. 75, comma secondo, d.lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche (Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496 – 01).
All’epoca della pronuncia della sentenza impugnata non era ancora interamente maturato il termine quinquennale di prescrizione, tenuto conto anche del periodo di sospensione di cui all’art. 159 cod. pen. nel testo modificato dalla legge, 23 giugno 2017, n. 103 .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.