Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49241 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49241 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 26 Febbraio 2021 il Tribunale di Foggia ha condanNOME NOME COGNOME alla pena di 6 mesi di arresto per la contravvenzione dell’articolo 73 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, perché, quale persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni uno e mesi sei con obbligo di soggiorno presso il Comune di residenza, veniva sorpreso alla guida di autovettura senza essere in possesso della corrispondente patente di guida perché revocata. Il fatto è avvenuto in Cerignola il 2 dicembre 2017.
Con sentenza del 18 novembre 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limit strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché dallo stesso testo della sentenza impugnata emerge che il controllo di polizia del 2 dicembre 2017 era antecedente di 27 giorni alla data in cui la misura di prevenzione fu eseguita (29 dicembre 2017), dunque al momento del controllo di polizia la misura di prevenzione non risultava ancora eseguita; in subordine, dalla stessa sentenza impugnata si evince come la misura fu eseguita solo il 29 dicembre 2017, oltre due anni dopo rispetto alla data in cui il provvedimento divenne definitivo, che è il 28 novembre 2015, in sentenza, però, non è stato valutato perché dovesse ritenersi ancora attuale la pericolosità sociale del ricorrente.
Con il secondo motivo deduce violazione di norma processuale perché l’appello si è svolto secondo il rito cartolare dell’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020 137, e le conclusioni del Procuratore generale sono state inviate soltanto 1’8 novembre 2022 alle 16:35, quindi meno di 10 giorni liberi prima dell’udienza; ciò comporta nullità a regime intermedio della sentenza di appello per violazione del contraddittorio.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo attiene alla efficacia o meno della misura di prevenzione nella data del 2 dicembre 2017 in cui fu eseguito il controllo di polizia che ha origiNOME questo giudizio.
La sentenza di primo grado sul punto aveva ritenuto che la misura di prevenzione fosse in essere alla data del fatto, avendo rilevato che il decreto era stato emesso dal Tribunale di Foggia “il 4 maggio 2015 a lui notificato il 17 novembre 2015, definitivo il 28 novembre 2015, con termine della misura al 20 dicembre 2017”.
Nell’atto di appello l’imputato aveva sostenuto di essere stato, in realtà, sottoposto in concreto alla misura per anni tre, non scontati ininterrottamente per via di diversi periodi di detenzione intervenuti medio tempore.
Nella sentenza di secondo grado la Corte di appello, chiamata a farsi carico del problema della persistente efficacia della misura di prevenzione alla data del fatto, ha ricostruito la vicenda in questo modo: “il decreto applicativo della misura di prevenzione è del 4 maggio 2015, depositato il 30 settembre 2015, il provvedimento è definitivo il 28 novembre 2015; la misura risulta eseguita il 29 dicembre 2017; nell’annotazione di polizia giudiziaria del giorno del controllo si dà atto che il provvedimento applicativo della misura è stato notificato all’appellante il 17 novembre 2017; agli atti vi è anche il verbale di risottoposizione alla misura notificato al COGNOME in cui vi è il residuo di misura da scontare, da cui si ricava ch al momento del controllo lo stesso era ancora sottoposto a misura”.
Nel ricorso per cassazione, cambiando tesi rispetto a quella sostenuta nell’atto di appello, il ricorrente attacca la motivazione della pronuncia di secondo grado sostenendo che se la misura è stata eseguita il 29 dicembre 2017, allora alla data del 2 dicembre 2017 la stessa non era ancora in essere, aggiungendo – con argomento che ribalta completamente la tesi sostenuta nell’atto di appello che era nel senso di una misura durata oltre il termine massimo – che a questo punto si pone anche un problema di verifica della attualità della pericolosità di una misura eseguita oltre due anni dopo l’emissione del decreto applicativo.
Il motivo è inammissibile, perché se è vero che nella sentenza di appello vi è la frase su cui è fondato il motivo di ricorso, ovvero che “la misura risulta eseguita il 29 dicembre 2017”, però essa è seguita dalla frase, non attaccata nel ricorso, che ne chiarisce il contenuto, ed in cui si precisa che: “nell’annotazione di polizia giudiziaria del giorno del controllo si dà atto che il provvedimento applicativo della misura è stato notificato all’appellante il 17 novembre 2017; agli atti vi è anche il verbale di risottoposizione alla misura notificato al COGNOME in cui vi è il residuo misura da scontare, da cui si ricava che al momento del controllo lo stesso era ancora sottoposto a misura”.
Questa seconda frase, non attaccata nel ricorso, è, in effetti, coerente con ciò che si rinviene negli atti del fascicolo, in quanto in esso vi è effettivamente un verbale dei Carabinieri del 17 ottobre 2017 di risottoposizione alla misura di prevenzione, da cui si comprende che il prevenuto era stato arrestato il 16 ottobre 2017 e rimesso in libertà il 17 ottobre, ed a quella data risottoposto a misura di prevenzione, perché, come si legge nel verbale, residuerebbero due mesi e undici giorni ancora da scontare. La nuova scadenza della misura di prevenzione (due mesi ed undici giorni a decorrere dal 17 ottobre 2017) diventa, quindi, il 29 dicembre 2017.
Ne consegue che, al di là del possibile refuso nella frase della pronuncia di appello attaccata nel ricorso, il motivo è da considerare aspecifico, in quanto non si confronta con l’intero contenuto del percorso logico della motivazione della
sentenza impugnata in punto di efficacia della misura di prevenzione alla data del fatto, non prendendo posizione sulla rilevanza, e sul contenuto, di questo verbale del 17 ottobre, citato nella motivazione della pronuncia di secondo grado.
Ne consegue che è manifestamente infondato anche l’argomento subordiNOME, secondo cui l’esecuzione della misura dopo due anni dal decreto applicativo avrebbe imposto il riesame della pericolosità del prevenuto, proprio perché, in realtà, la misura non è stata eseguita dopo due anni dal decreto applicativo, ma al più, sarebbe scaduta in tale data.
E’ inammissibile anche il secondo motivo, in cui si deduce la tardività delle conclusioni del Procuratore generale nel giudizio di appello.
Il motivo è manifestamente infondato perché la disposizione dell’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020 dispone che “entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello” ed aggiunge che “la cancelleria invia l’atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti”; nella norma, pertanto, non c’è, in realtà, uno specifico termine entro cui le conclusioni del Procuratore generale devono essere notificate alla difesa ma soltanto un termine entro cui devono essere depositate nella cancelleria della Corte d’appello.
Il motivo è, in ogni caso, manifestamente infondato anche perché la giurisprudenza di legittimità ritiene che la violazione del termine dell’art. 23 non integri alcun tipo di nullità (Sez. 3, Sentenza n. 38177 del 07/09/2021, COGNOME, Rv. 282373: in tema di procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto da parte dei pubblico ministero del termine di cui all’articolo 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 per la presentazione delle proprie conclusioni (almeno dieci giorni prima dell’udienza), non produce alcuna nullità, atteso che – a differenza del termine per la presentazione dell’istanza di discussione orale – non ne è espressamente prevista la perentorietà).
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 ottobre 2023.