Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 415 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 415 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 gennaio 2022, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Marsala in data 11.5.2021, con la quale COGNOME NOME era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 (per sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., era stat sorpreso alla guida di un motociclo sprovvisto di patente in quanto mai conseguita) e, conseguentemente, era stato condanNOME alla pena di mesi sei di arresto.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, avvocata NOME AVV_NOTAIO, formulando due distinti motivi d impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale con riferimento al disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen..
Ha, al riguardo, sostenuto che gli elementi utilizzati dalla Corte territoriale, al escludere la ricorrenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fa esulerebbero da quelli tipici indicati nella norma di cui all’art. 131-bis cod. pen.; peraltro, detti elementi, oltre che contraddistinti da genericità, non potrebbero nemmen assurgere a elementi sintomatici di una asserita abitualità nel reato.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, in relaz all’art. 62-bis cod. pen., sostenendo che detto beneficio avrebbe potuto essere concesso al fine di adeguare la pena al caso concreto.
Il processo, fissato per l’udienza del 12.7.2022 dinnanzi alla settima sezione penale di questa Corte, è stato rimesso, ai sensi dell’art. 610, comma 1, ultima parte, cod. pro pen., alla prima sezione, in attesa della decisione della Consulta sulla questione illegittimità costituzionale dell’art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011, sollevata con ordinan questa Corte in data 17 maggio 2021.
Si è proceduto con contraddittorio scritto, ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, AVV_NOTAIO, ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Premesso che la Corte Costituzionale, con decisione emessa in data 17 ottobre 2022, n. 211, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell’art. 73 del dec
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, comma 2 27, comma 3, della Costituzione, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile pe ragioni di seguito illustrate.
Quanto al primo motivo di impugnazione, si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto che, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione la causa di non punibilit di cui all’art. 131-bis cod. pen., evidenziando che “l’imputato ha mostrato di esse insensibile al sistema di controlli e di vigilanza che discendevano dall’applicazione de misura di prevenzione al fine di contenere la sua acclarata pericolosità social muovendosi, senza alcun motivo, liberamente e incontrollato, su una strada statale, alla guida di un ciclomotore, che non poteva condurre, a nulla valendo le circostanze addotte nell’atto di appello, ossia che l’imputato guidava osservando le norme del codice della strada, dovendosi a tale riguardo rimarcare che l’imputato non ha mai conseguito, a monte, il titolo abilitativo alla guida”; ha, altresì, richiamato “i plurimi precedenti dello stesso.
Ebbene, tale argomentare è, a giudizio del Collego, del tutto congruo e adeguato a sorreggere la decisione impugnata, in quanto, come osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, il giudice del merito “può legittimamente richiamare gli st presupposti del giudizio di pericolosità sociale che hanno portato all’adozione della misur di prevenzione, tenendo, altresì, conto dell’allarme sociale derivante dalla violazione del prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, in considerazione dell’interesse pubbli costituente la ratio della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione”.
A fronte di ciò, le censure difensive, benché proposte sotto l’egida della violazione legge, si sostanziano in una indebita richiesta di “rilettura” delle risultanze process esclusa nel presente scrutinio di legittimità.
3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.
E in vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell’articolo 133 cod. pen., ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e che anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed a modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse.
Ciò posto, il Collegio osserva che i giudici della Corte di appello di Palermo hann motivato il diniego della concessione del beneficio previsto dall’art. 62-bis cod. pen., tenuto conto dei plurimi precedenti penali dell’imputato, nonché del fatto che il COGNOME non aveva “mai mostrato un’autentica resipiscenza e consapevole revisione critica per il suo spregiudicato comportamento, in particolare mostrando di rendersi effettivamente
conto del disvalore della sua condotta (pure pericolosa, atteso che l’imputato non ha mai svolto le necessarie prove tecniche propedeutiche al conseguimento della patente di guida)”.
E tale motivazione, logica e conforme alla giurisprudenza su citata, resiste perciò al censure difensive, che, ancora una volta, finiscono con il richiedere una divers valutazione degli elementi istruttori.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 novembre 2022 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente