Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45180 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45180 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BUSTO ARSIZIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
udito il difensore Procedimento a trattazione scritta.
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott.ssa NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Letta la nota dell’AVV_NOTAIO che, in difesa di NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 febbraio 2021, il Tribunale di Busto Arsizio, in esito a giudizio abbreviato, riconosciuta la recidiva reiiterata specifica infraquinquennale e la continuazione, condannava NOME COGNOME alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, con applicazione della libertà vigilata per la durata di 2 anni, per aver commesso i reati di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e di falsa attestazione in atti destinati ad essere prodotti all’autorità giudiziaria, f del 26 febbraio 2017 e del 4 marzo 2017.
Con sentenza del 14 dicembre 2022, la Corte di appello di Milano, adita dall’imputato, confermava la sentenza di primo grado.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. violazioni degli artt. 133, 99, quarto comma, 62-bis, 69, 228 cod. pen. e vizi di motivazione, in relazione all’applicazione della recidiva, alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, all’applicazione della libertà vigilata.
Nel ricorso si sostiene che dalla lettura del certificato penale del COGNOME emerge che il Tribunale di sorveglianza di Milano, con provvedimento del 15 dicembre 2021, e quindi in epoca successiva rispetto ai fatti oggetto del processo, ha disposto che venisse ospitato in una comunità terapeutica, così attestando il reinserimento sociale dell’imputato. Egli, quindi, è meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre doveva essere ‘esclusa la recidiva. Inoltre, il giudice del merito non ha fornito alcuna giustificazione in relazione all’applicazione della misura della libertà vigilata per due anni.
Il Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, ha concluso con la requisitoria sopra citata, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell’imputato ha depositato la nota sopra citata, con la quale chiede l’annullamento della sentenza impugnata osservando, per un verso, che il giudice del merito avrebbe dovuto qualificare le condotte di violazione della misura di prevenzione personale come fattispecie contravvenzionale, ai sensi dell’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, pervenendo alla conseguente declaratoria di prescrizione del reato; per altro verso, che il giudice del merito non avrebbe dovuto applicare la misura della libertà vigilata perché non ne sussistevano le condizioni, come dimostrato dal fatto che, secondo le risultanze del Casellario giudiziale, COGNOME era stato condannato per due condotte di violazione dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, tenute successivamente a quelle oggetto del presente processo, ma per tali condotte non era stata applicata la libertà vigilata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile, e la nota difensiva conclusionale non consente di pervenire a diverse valutazioni.
Da un lato, infatti, il giudice di appello non è incorso in alcuna violazione di legge e ha reso ampia e congrua motivazione nell’esporre le osservazioni che lo hanno condotto a condividere le valutazioni espresse dal giudice di primo grado in ordine al riconoscimento della recidiva, alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e all’applicazione della misura della libertà vigilata, in considerazione dell’accentuata pericolosità di COGNOME emergente dalla lettura del certificato del Casellario giudiziale, a fronte di mancata documentazione circa un percorso di riabilitazione.
Dall’altro lato, la descrizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata rende evidente che la misura di prevenzione violata fu quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e, quindi, correttamente è stato ritenuto configurabile il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 2011, che, nel caso concreto, non è estinto per prescrizione, avuto riguardo alla pena edittale e al tempo trascorso dalla commissione.
In conclusione, per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere – alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 maggio 2023.