Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37812 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37812 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SORRENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
LOY
che ha concluso cFrierferreto GLYPH ‘ GLYPH GLYPH La ‘. GLYPH cz• 1 , •>3 .
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata in data 13/11/2018, che dichiarava la penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere violato la prescrizione inerente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno relativa alla frequentazione di persone con condanne passate in giudicato e/o sottoposte a misure di prevenzione, e, ritenuta la recidiva specifica e reiterata, lo condannava alla pena di un anno e due mesi di reclusione.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, NOME COGNOME, deducendo due motivi di impugnazione, unitariamente trattati, con cui lamenta, da un lato, la violazione della norma incriminatrice suddetta e, dall’altro, il vizio di motivazione.
Rileva il difensore che la Corte territoriale, nel confermare la condanna di primo grado, si è distaccata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è essenziale, per l’effettiva violazione della prescrizione, la sussistenza di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati, caratterizzati, per quanto riguarda il singolo soggetto pregiudicato, da un numero apprezzabile di contatti, certamente superiore a due.
Osserva che nel caso in esame sono in contestazione alcuni singoli colloqui con personaggi portatori di precedenti penali molto modesti (COGNOME, COGNOME e COGNOME) o alcuni incontri con portatori di precedenti penali più significativi (COGNOME e COGNOME) che però non hanno i caratteri dell’abitualità (due incontri col primo, molto distanziati tra loro, e un solo incontro con COGNOME).
Lamenta che, pur essendo stata chiesta con i motivi di appello, un’analisi approfondita dei fatti in contestazione, alla luce di detta giurisprudenza, il ragionamento della Corte territoriale è stato connotato da argomentazioni apodittiche e clausole di stile.
Insiste, alla luce di detti motivi, per l’annullamento della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO COGNOME, conclude, con requisitoria scritta, per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero, il reato di cui all’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale “di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza”, prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un’abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942: fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna che aveva dedotto il carattere non occasionale dei plurimi contatti del ricorrente con pregiudicati – almeno quattro – considerando, oltre al numero degli incontri, il tempo relativamente concentrato della frequentazione, le modalità attuative, evocative di una precedente programmazione, e la caratura criminale “di non secondaria importanza” dei soggetti frequentati).
Al fine dell’integrazione della fattispecie criminosa, è irrilevante il rapporto di parentela o affinità del sorvegliato con le persone pregiudicate frequentate, potendo egli in ogni tempo, qualora ne abbia necessità per motivi leciti, formulare apposita istanza volta ad ottenere di essere autorizzato ad incontrare i familiari, ancorché versino nelle predette situazioni (Sez. 1, n. 5396 del 01/12/2020, dep. 2021, Lanza, Rv. 280974: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l’affermazione di responsabilità di un sorvegliato speciale che, in un arco di tempo relativamente concentrato, aveva intrattenuto una pluralità di incontri con almeno cinque pregiudicati, tra cui, in due occasioni, il fratello).
Inoltre, in tema di violazione del divieto, imposto al sorvegliato speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne o che siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è necessario accertare in concreto la conoscenza, da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate, desunta da elementi fattuali concludenti, come quelli attinenti
al contesto socio-ambientale in cui si collocano i rapporti con il soggetto pregiudicato, o ad altri fattori sintomatici della relativa conoscenza, a prescindere dalla circostanza che le sentenze di condanna a carico del terzo frequentato dal proposto siano o meno riportate nel certificato penale spedito a richiesta di privati, la cui conoscenza è normativamente preclusa a terzi (Sez. 1, n. 37163 del 19/07/2019, COGNOME, Rv. 276945: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto provata la conoscenza dei precedenti penali del soggetto accompagNOMEsi in auto al sorvegliato speciale sul presupposto che entrambi erano originari dello stesso paese ed avevano fatto parte della medesima aggregazione criminale operante nello spaccio degli stupefacenti).
Di tali principi, dai quali sembra evincersi che la concentrazione dei contatti con la medesima persona sia solo una delle modalità dell’associarsi a pregiudicati, giacché anche la pluralità di contatti con soggetti pregiudicati diversi, in un determiNOME contesto (lasso di tempo ristretto, unicità o collegamento con l’ambiente delinquenziale frequentato e via dicendo), possa costituire idonea fattispecie integratrice della violazione della prescrizione, la Corte territoriale ha fatto buon governo, senza incorrere in alcun vizio motivazionale.
Invero, dopo avere sottolineato che le forze dell’ordine annotavano almeno otto occasioni, dal 26 dicembre 2016 al 9 giugno 2017, nelle quali COGNOME era visto in compagnia di soggetti gravati da precedenti penali per reati di varia tipologia, evidenzia che, con riguardo al concetto di abituale frequentazione necessario ad integrare la fattispecie criminosa contestata, non può non tenersi conto del numero degli incontri e, quindi, del contesto spazio-temporale della condotta.
Rileva, a tale ultimo riguardo, che trattasi di incontri tutt’altro che sporadici e/o occasionali, essendosi ripetuti ben otto volte nell’arco di pochi mesi, che non possono non ricondursi, in un’ottica unitaria, al concetto di abitualità, nel senso letterale del termine; e che tale conclusione è avallata, altresì, dal numero di soggetti pregiudicati in compagnia dei quali l’imputato è stato trovato, se si considera che nell’ambito dei vari episodi accertati, lo stesso incontrava soggetti sempre diversi, elemento indicativo di un certo inserimento nel contesto criminale del territorio, al quale non può non darsi rilievo.
Aggiunge che non rilevano le modalità in cui si tenevano tali incontri e frequentazione, essendo sufficiente, ai fini della violazione della prescrizione impartita dall’autorità giudiziaria, che COGNOME si
accompagnasse a soggetti pregiudicati, anche se sempre diversi; e cita, a tale proposito, la prima pronuncia di legittimità sopra indicata.
Valorizza come elementi indicatori, unitamente considerati, del carattere non occasionale degli incontri, la pluralità dei pregiudicati frequentati (almeno cinque), il tempo relativamente concentrato della frequentazione, le modalità attuative di tali contatti, evocative di una precedente programmazione (come nel caso di alcuni controlli subiti, in particolare nell’occasione della frequentazione con NOME COGNOME, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, che accompagnava COGNOME in caserma per apporre la firma domenicale) e la caratura criminale di non secondaria importanza dei soggetti frequentati, tutti noti alle forze dell’ordine, pregiudicati per reati anche gravi, come estorsioni, rapine, violazioni in materia di stupefacenti.
E sottolinea che del resto, come già evidenziato dal primo Giudice, l’esistenza di molteplici frequentazioni con pregiudicati sempre diversi risulta anche più grave di un rapporto abituale con un solo pregiudicato, atteso che un tale rapporto potrebbe avere un’origine penalmente irrilevante come un legame di amicizia o di parentela, laddove l’esistenza di numerosi contatti con pregiudicati diversi non può che essere sintomatica della intraneità del soggetto a consessi delinquenziali.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.