Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49788 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49788 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria della Procuratrice generale, NOME COGNOME, tempestivamente inviata ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29/9/2022 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale in sede del 21/2/2022 che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME a quattro mesi di arresto per la contravvenzione ex art. 73 D. Lgs. n. 159 del 2011 perché – sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno – veniva colto alla guida del motociclo TARGA_VEICOLO senza avere mai conseguito la patente di guida. Accertato in Messina, 4/8/2019.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, AVV_NOTAIO, deducendo i seguenti motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge, con incisivi riflessi sul principio costituzionale del giusto processo, per il mancato annullamento della sentenza di primo grado, affetta da motivazione apparente. Invero, la Corte di appello non ha semplicemente integrato ovvero ovviato a carenze argomentative della prima sentenza, ma ha motivato ex novo, in tal modo privando l’imputato di un grado di giudizio.
2.2. Nel secondo motivo si censura la manifesta illogicità della motivazione inerente all’accertamento del reato ex art. 73 D. Lgs. n. 159 del 2011.
Ritiene il ricorrente che la misura di prevenzione non era definitiva all’atto della guida senza patente, poiché all’epoca pendeva appello avverso la risottoposizione alla sorveglianza speciale, come ha ammesso anche l’impugnata sentenza.
2.3. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato in esame: invero, all’epoca dell’accertamento, la misura di prevenzione non era definitiva, in quanto pendeva il giudizio sulla rivalutazione della pericolosità sociale del COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto.
1.1. Quanto al motivo che ha reiterato l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per radicale mancanza di motivazione, così da non poter essere integrata dalla sentenza di appello, si ribadisce il consolidato principio per cui «La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice d appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante» (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv.
244118; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009, dep. 2010, Ignatiuk, Rv. 246227; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Pg in proc. NOME e altri, Rv. 271735).
Va altresì affermata la compatibilità di tale statuizione con il principio del giusto processo, dovendosi escludere il contrasto con i parametri costituzionali a presidio della legalità processuale: «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 604 cod. proc. pen. nella parte in cui no prevede che il giudice di appello, in caso di mancanza grafica della motivazione della sentenza appellata, ne dichiari la nullità e trasmetta gli atti al giudice d primo grado, in quanto non sussiste contrasto né con l’art. 111, comma 2, Cost. che, limitandosi a stabilire che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, demanda alla legge ordinaria la disciplina delle conseguenze dell’inosservanza di tale prescrizione, né con l’art. 24 Cost., posto che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale e, in ogni caso, va intesa nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se i primo non le abbia decise tutte» (Sez. 5, n. 341 del 18/11/2021, dep. 2022, Pirrottina, Rv. 282381; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831).
Detto motivo risulta pertanto manifestamente infondato.
1.2. I residui motivi deducono violazione di legge e connesso vizio argomentativo in ordine all’accertamento del reato ex art. 73 D. Lgs. n. 159 del 2011 sicché sono scrutinabili congiuntamente. Le censure attengono essenzialmente al fatto che all’epoca del commesso reato la misura di prevenzione imposta al COGNOME non fosse ancora divenuta definitiva.
È noto che la depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all’art. 116 cod. strada a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non si estende all’ipotesi in cui la guida senza patente venga attuata da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l’art. 73 D. Lgs. n. 159 del 2011 prevede un autonomo reato (Sez. 6, n. 8223 del 12/12/2017, dep. 2018, Cavallo, Rv. 272233).
Si tratta di reato proprio di colui il quale sia già sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale (qualità che nella specie viene contestata dal ricorrente), e che ha superato il vaglio di costituzionalità: invero, la Corte costituzionale con la sentenza n. 211 del 2022 ha spiegato che nella fattispecie di cui all’art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011, sottoposta al su scrutinio, non è ravvisabile un’ipotesi di responsabilità d’autore, e ha espressamente affermato che «le misure di prevenzione personale, sia se applicate dall’Autorità amministrativa, sia se adottate dall’Autorità Giudiziaria, presuppongono la riconducibilità della persona a una delle categorie di destinatari previste dal Codice antimafia, l’attualità della pericolosità sociale del
destinatario della misura e la pericolosità sociale effettiva della persona per la sicurezza pubblica».
I giudici di appello hanno illustrato che – contrariamente alle deduzioni difensive – il decreto applicativo della misura di prevenzione personale era già stabilizzato al tempo del commesso reato, in quanto detta misura era stata applicata con decreto del 15/6/2005, definitivo il 13/4/2007.
Era poi intervenuto un consistente periodo di carcerazione del COGNOME, tale da attivare, all’esito della detenzione, il sub-procedimento di rivalutazione della pericolosità sociale del sottoposto, ai sensi dell’art. 14, comma 2 ter, L. n. 161 del 2017. Il risultato era stato di conferma della pericolosità sociale, sicché COGNOME era stato nuovamente sottoposto alla misura per il residuo periodo con provvedimento del 16/5/2018, appellato dall’interessato con atto del 26/5/2018.
Dunque, all’epoca del commesso reato – 4 agosto 2019 – la misura di prevenzione era definitiva, e sub iudice era eventualmente (ma il ricorso nulla documenta sulla pendenza di tale gravame, limitandosi a riferire dell’interposto appello) soltanto l’impugnazione sul provvedimento di rivalutazione della pericolosità sociale. Peraltro, il dato non è dirimente, poiché la risottoposizione immediata è conforme al disposto dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che esclude che l’appello abbia effetto sospensivo.
Va dunque distinto il procedimento di rivalutazione della pericolosità sociale dall’applicazione della misura di prevenzione personale, nella specie risalente al 2005 e definitiva nel 2007, da cui propriamente deriva la qualità di “sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale” alla quale è riferita la fattispecie di reato dell’art. 73 d.lgs. n. 159 d 2011. Gli eventi occorsi nelle more – detenzione di lunga durata, sospensione della misura di prevenzione in costanza di detenzione e rivalutazione della pericolosità sociale, con esito positivo – non rilevano al fine di individuare soggetto attivo della norma incriminatrice.
Quanto al procedimento di rivalutazione della pericolosità sociale, è stato affermato che: «La natura della procedura in esame, pur se modellata in riferimento alle forme del procedimento di cognizione (in quanto compatibili, ai sensi dell’art. 14 co.2-ter terzo periodo) è indubbiamente esecutiva, posto che la precedente valutazione di pericolosità non va rielaborata in toto quanto sottoposta ad una ‘controprova antagonista’ correlata al decorso del tempo e alle condotte tenute, in tale intervallo, dal soggetto destinatario della misura» (così, in motivazione, Sez. 1, n. 49148 del 21/09/2018, T., Rv. 274483).
Le conclusioni che ha tratto l’impugnata sentenza s GLYPH dunque corrette in diritto e coerenti con la condizione giuridica del COGNOME ral tempus commissi delicti.
2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all’imputazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il giorno 4 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Pres ente